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Il Governo aveva impugnato numerose disposizioni del testo unico regionale veneto sul turismo (l.r. n. 33/2002). La Corte dichiara inammissibili la maggior parte delle questioni per difetto di motivazione nel ricorso, e non fondata quella sull’art. 91, comma 8, confermando la legittimità dei poteri sostitutivi regionali nei confronti degli enti locali.
Di cosa si tratta
La legge regionale veneta 4 novembre 2002, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo», disciplinava le strutture ricettive, la classificazione delle residenze d’epoca, le professioni turistiche e i poteri sostitutivi della Regione nei confronti degli enti locali inadempienti. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato otto articoli ritenuti lesivi delle competenze statali e del principio di sussidiarietà.
La questione di legittimità costituzionale
Gli artt. 33 co. 3, 34 co. 8, 43 co. 9, 51 co. 3, 54 co. 2, 60 co. 3, 90 co. 1 e 91 co. 8 della l.r. Veneto n. 33/2002 erano censurati in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettere e, g, l, p, s, e 120, secondo comma, della Costituzione. L’Avvocatura di Stato, nel corso del giudizio, ha dichiarato di limitare la materia del contendere al solo art. 91, comma 8, relativo ai poteri sostitutivi regionali.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibili le questioni sugli artt. 33 co. 3, 34 co. 8, 43 co. 9, 51 co. 3, 54 co. 2, 60 co. 3 e 90 co. 1 per abbandono (essendo state espressamente dismesse dall’Avvocatura), e non fondata la questione sull’art. 91, comma 8. Quest’ultimo prevede poteri sostitutivi regionali: la Corte, facendo seguito alla sentenza n. 303/2003, ribadisce che le Regioni possono prevedere poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti, purké previsti dalla legge e rispettosi del principio di leale collaborazione.
Il principio
Le Regioni possono legittimamente prevedere nei propri ordinamenti poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali che non adempiano a obblighi derivanti dalla legge regionale, a condizione che tali poteri siano predeterminati dalla legge quanto ai presupposti, alle modalità di esercizio e ai limiti: ciò non viola né l’art. 117 né l’art. 120, secondo comma, della Costituzione (sentenze nn. 303/2003 e 43/2004).
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 91, comma 8, della legge veneta sul turismo?
La norma attribuiva alla Regione il potere di intervenire in sostituzione degli enti locali che non avessero adempiuto entro i termini prescritti agli obblighi previsti dalla legge regionale in materia turistica. Si trattava di un potere sostitutivo «di ultima istanza» attivabile in caso di inerzia dell’ente locale.
Perché il Governo contestava i poteri sostitutivi regionali?
L’Avvocatura sosteneva che il potere sostitutivo necessitasse di una base costituzionale espressa (come quella prevista dall’art. 120, secondo comma, Cost. per lo Stato), e che i legislatori regionali non fossero liberi di istituirlo senza precisi limiti. La Corte ha respinto questa tesi confermando che le Regioni possono disciplinare i propri poteri sostitutivi con legge.
Come si colloca questa sentenza nel filone sulla sussidiarietà?
La sentenza n. 43/2004 si inserisce nel dibattito aperto dalla riforma del Titolo V (2001) e dalla sentenza n. 303/2003: queste pronunce definiscono i confini del principio di sussidiarietà verticale, riconoscendo che la Regione è autorità «di supervisione» nei confronti degli enti locali e può prevedere poteri sostitutivi purké siano predeterminati e rispettosi dell’autonomia locale.
Norme collegate
- Art. 114 della Costituzione — Principio di parità ordinamentale degli enti territoriali
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative
- Art. 120 della Costituzione — Potere sostitutivo del Governo e, per analogia, dei livelli superiori di governo
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