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La Commissione tributaria provinciale di Bergamo aveva sollevato questione sulla legittimità costituzionale dell’obbligo dei sostituti d’imposta di versare un acconto delle imposte sui trattamenti di fine rapporto (TFR) dei dipendenti. La Corte dichiara manifestamente infondata la questione, richiamando la propria sentenza n. 155 del 2001.
Di cosa si tratta
L’art. 3, commi 211-213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dal d.l. n. 79/1997 convertito in legge n. 140/1997, imponeva ai sostituti d’imposta (datori di lavoro) l’obbligo di versare anticipatamente al fisco un acconto delle imposte dovute dai dipendenti sui TFR accantonati. La società M.I.B. Manifattura Italiana del Brembo aveva chiesto il rimborso del versamento, ma la Direzione Regionale delle Entrate lo aveva rifiutato.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Bergamo ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme in esame in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, prospettando che il prelievo sugli accantonamenti TFR non fosse giustificabile né come imposta patrimoniale né come prestito forzoso, e che facesse ricadere su una categoria particolare di soggetti un costo pubblico senza collegamento con la loro capacità contributiva.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione, richiamando la propria sentenza n. 155 del 2001 con la quale aveva già esaminato e respinto questioni sostanzialmente identiche sulle medesime norme. Il presidente del Consiglio dei ministri aveva concluso in tal senso. Il precedente specifico rende manifesta l’infondatezza.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale che ripropone censure già respinte dalla Corte senza addurre argomenti nuovi deve essere dichiarata manifestamente infondata. L’obbligo dei sostituti d’imposta di versare acconti sull’IRPEF dovuta dai dipendenti sui TFR è stato già ritenuto compatibile con gli artt. 3 e 53 della Costituzione dalla sentenza n. 155 del 2001.
Domande e risposte
In cosa consisteva l’obbligo di versare l’acconto sul TFR?
I datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, dovevano versare annualmente al fisco una quota delle imposte che i dipendenti avrebbero dovuto pagare al momento della percezione del TFR. L’acconto era commisurato agli accantonamenti annui al fondo TFR. Si trattava di un anticipo: il conguaglio avveniva al momento dell’effettiva erogazione.
Perché si lamentava una violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.)?
La società ricorrente sosteneva che gli accantonamenti TFR rappresentano una posta passiva del bilancio (un debito verso i dipendenti) e non un’attività patrimoniale dell’impresa: tassarli come indice di capacità contributiva sarebbe irragionevole. La Corte aveva già chiarito con la sentenza n. 155/2001 che il meccanismo è legittimo in quanto l’acconto viene poi detratto dalle imposte effettivamente dovute dai dipendenti.
Cosa significa “manifesta infondatezza” in un’ordinanza della Corte?
Quando una questione di legittimità costituzionale è già stata decisa o è palesemente priva di fondamento, la Corte può dichiararla manifestamente infondata in camera di consiglio senza udienza pubblica. Questa formula rapida evita la celebrazione di un giudizio ordinario su questioni la cui soluzione è già acquisita nella giurisprudenza costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza: invocato contro la concentrazione del prelievo su una categoria specifica di contribuenti
- Art. 53 della Costituzione — Principio di capacità contributiva: contestata la mancanza di collegamento tra accantonamenti TFR e reddito imponibile effettivo
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