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Il Tribunale di Cosenza aveva sollevato per la terza volta conflitto di attribuzioni contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni televisive di Vittorio Sgarbi. La Corte dichiara il conflitto inammissibile: le precedenti pronunce di improcedibilità e inammissibilità hanno esaurito il potere del Tribunale di sollevare lo stesso conflitto.

Di cosa si tratta

Vittorio Sgarbi, all’epoca deputato, era imputato per diffamazione a mezzo televisivo: nella trasmissione «Sgarbi Quotidiani» aveva qualificato il consulente tecnico Sandro Lopez come incompetente e incapace di effettuare una perizia balistica. La Camera dei deputati, con delibera del 9 novembre 1999, aveva dichiarato che le dichiarazioni erano insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Cosenza aveva già proposto due precedenti conflitti di attribuzioni, entrambi rigettati dalla Corte.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Cosenza aveva sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (Tribunale vs. Camera dei deputati), contestando l’esercizio del potere di dichiarare insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione le opinioni espresse da un parlamentare in un contesto televisivo senza nesso funzionale con le attività del mandato. Giudice relatore: Romano Vaccarella.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni. Pur non risultando un formale giudicato ostativo, la reiterata proposizione del medesimo conflitto, già dichiarato una volta improcedibile e una volta inammissibile, costituisce un abuso del rimedio processuale. Il cambiamento nella composizione del collegio giudicante non legittima la riapertura della questione già definita.

Il principio

Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato non può essere riproposto reiteratamente sulla base dello stesso fatto e della stessa delibera parlamentare, neppure a seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante. La reiterazione, in assenza di elementi nuovi, costituisce abuso del processo costituzionale e determina l’inammissibilità del ricorso.

Domande e risposte

Quando si applica l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione?

L’art. 68, primo comma, Cost. prevede che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La giurisprudenza costituzionale richiede un nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’esercizio del mandato parlamentare. Le opinioni espresse in contesti non istituzionali o con un nesso meramente occasionale con le funzioni non rientrano nella garanzia.

Perché il Tribunale di Cosenza aveva riproposto lo stesso conflitto per la terza volta?

Il Tribunale sosteneva che il mutamento della composizione del collegio legittimasse una nuova valutazione della delibera della Camera. La Corte ha respinto questa tesi: il potere di sollevare il conflitto è attribuito all’organo giurisdizionale in quanto tale, non alla sua composizione contingente, e la reiterazione del medesimo conflitto esaurito equivale ad un abuso processuale.

Come funziona la fase di ammissibilità del conflitto di attribuzioni?

In base all’art. 37 della legge n. 87/1953, la Corte esamina in prima battuta se il conflitto è ammissibile (se esiste il potere in capo all’organo ricorrente e se la delibera contestata è idonea a determinare la menomazione del potere). Solo superato questo vaglio preliminare, la Corte decide nel merito. Nel caso di specie, la questione non supera nemmeno il vaglio di ammissibilità per la reiterazione.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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