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Il Tribunale di Genova aveva sollevato questione sulla mancata previsione della sospensione del procedimento penale per un imputato affetto da afasia e emiparesi che, pur cosciente, non poteva esprimersi verbalmente né per iscritto. La Corte dichiara non fondata la questione: la disciplina vigente non è irragionevole, e eventuali lacune spettano al legislatore colmare.

Di cosa si tratta

Nel corso di un procedimento penale per violenza privata, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni, l’imputato era risultato affetto da esiti di ictus cerebrale con afasia (incapacità di espressione verbale) ed emiparesi destra. Pur conservando la capacità di partecipare coscientemente al processo, non riusciva a esprimersi in modo comprensibile. Gli artt. 70-72 c.p.p. prevedono la sospensione del processo solo per infermità mentale, non per infermità fisica che impedisca l’espressione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 70, 71 e 72 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui limitano la sospensione del procedimento ai soli casi di infermità mentale che impedisca la partecipazione cosciente al processo, senza considerare le ipotesi di infermità fisica che impedisca qualsiasi forma di espressione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. La disciplina degli artt. 70-72 c.p.p. non è irragionevole: il legislatore ha scelto di circoscrivere la sospensione alle ipotesi di infermità mentale che impedisce la partecipazione cosciente, caso qualitativamente diverso dall’infermità fisica. Le lacune nell’ordinamento processuale evidenziate dal caso concreto possono trovare soluzione attraverso strumenti già disponibili (interprete, perizia, rinvio dell’udienza) e comunque spettano al legislatore colmare.

Il principio

La sospensione del processo per incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente riguarda l’incapacità mentale: la diversa ipotesi dell’imputato cosciente ma fisicamente impossibilitato a esprimersi rientra in una fattispecie distinta. La mancata previsione di un istituto specifico non è di per sé incostituzionale, spettando al legislatore disciplinare le relative soluzioni processuali.

Domande e risposte

Cosa prevedono gli artt. 70-72 c.p.p. sulla sospensione del processo?

L’art. 70 c.p.p. prevede che se vi è ragione di ritenere che l’imputato sia affetto da infermità mentale che lo rende incapace di partecipare coscientemente al processo, il giudice dispone una perizia. Se la perizia lo conferma, ai sensi dell’art. 71, il giudice sospende il procedimento. L’art. 72 disciplina la revoca dell’ordinanza di sospensione. Il meccanismo è calibrato sull’infermità mentale, non sull’infermità fisica.

L’imputato afasico non aveva altri strumenti per partecipare al processo?

Secondo il giudice rimettente, nel caso concreto non erano applicabili né l’art. 420-ter c.p.p. (impedimento assoluto) né gli artt. 70 ss. c.p.p. (infermità mentale). L’imputato era cosciente ma non poteva esprimersi verbalmente, per iscritto o attraverso un linguaggio convenzionale interpretabile. La Corte riconosce la difficoltà concreta ma ritiene che il sistema processuale offra già margini per tutelare l’imputato in questi casi.

Perché la Corte non ha accolto la questione pur riconoscendo la problematicità della situazione?

La Corte ha seguito il suo orientamento tradizionale: quando una lacuna dell’ordinamento è colmabile attraverso soluzioni già disponibili o attraverso un intervento discrezionale del legislatore, la dichiarazione di incostituzionalità non è lo strumento appropriato. In questi casi la Corte preferisce un non liquet, lasciando al Parlamento il compito di legiferare.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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