Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2804 c.c. – Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.
Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall’art. 2797.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2803 - Articolo 2803 Codice Civile: Riscossione del credito dato in pegn…→Cod. civ. art. 2805 - Art. 2805 c.c.: Eccezioni opponibili dal debitore del credito da→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2802 c.c.: Riscossione di interessi e di prestazioni period→Articolo 2806 Codice Civile: Pegno di diritti diversi dai crediti→Articolo 2801 Codice Civile: Consegna del documento→Articolo 2807 Codice Civile: Norme applicabili al pegno di crediti→Articolo 2800 Codice Civile: Condizioni della prelazione→Articolo 2808 Codice Civile: Costituzione ed effetti dell’ipoteca→Articolo 2799 Codice Civile: Indivisibilità del pegno
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In sintesi
Commento all'art. 2804 c.c.
L'art. 2804 c.c. attribuisce al creditore pignoratizio insoddisfatto (ossia che non ha ricevuto il pagamento del credito garantito alla scadenza) due distinte facoltà di realizzo del credito vincolato: l'assegnazione in pagamento e la vendita forzata.
L'assegnazione in pagamento è uno strumento peculiare: il creditore pignoratizio ottiene dal giudice che il credito vincolato gli venga trasferito pro solvendo o pro soluto fino a concorrenza del proprio credito. In pratica, il creditore acquista il diritto di riscuotere direttamente dal debitore del credito vincolato, sostituendosi al costituente. Questo strumento è particolarmente utile quando il credito vincolato è di importo pari o superiore a quello garantito: l'assegnazione consente al creditore di soddisfarsi senza attendere procedure esecutive lunghe e costose.
La vendita è invece lo strumento appropriato quando il credito vincolato non è ancora scaduto e quindi non è ancora esigibile: non potendo riscuoterlo, il creditore può monetizzarlo cedendolo a terzi secondo le forme dell'art. 2797 c.c. (vendita all'incanto o trattativa privata previa autorizzazione). Il prezzo ricavato viene imputato all'estinzione del credito garantito.
Entrambe le facoltà rispettano il divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.): il creditore non si appropria arbitrariamente del credito vincolato per effetto dell'inadempimento, ma agisce attraverso procedure giudiziali che garantiscono la corretta determinazione del valore e la restituzione dell'eventuale eccedenza. Questa disciplina si distingue nettamente dal patto marciano bancario ex art. 48-bis TUB (D.L. 59/2016), che consente l'appropriazione stragiudiziale del bene purché accompagnata da una stima indipendente e dalla restituzione del surplus.
Domande frequenti
Cosa può fare il creditore pignoratizio non soddisfatto?
Chiedere l'assegnazione in pagamento del credito ricevuto in pegno fino a concorrenza del suo credito o, se questo non è scaduto, farlo vendere (art. 2804 c.c.).
Cos'è l'assegnazione in pagamento?
Il trasferimento del credito vincolato al creditore pignoratizio, che si sostituisce al costituente nella riscossione dal debitore.
Quando conviene la vendita anziché l'assegnazione?
Quando il credito vincolato non è ancora scaduto e quindi non esigibile: si monetizza cedendolo a terzi nelle forme dell'art. 2797 c.c.
Queste facoltà violano il divieto di patto commissorio?
No: il creditore non si appropria arbitrariamente del credito, ma agisce con procedure giudiziali che garantiscono la corretta determinazione del valore (art. 2744 c.c.).
Cosa accade al ricavato della vendita?
Viene imputato all'estinzione del credito garantito.