Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2802 c.c. – Riscossione d’interessi e di prestazioni periodiche
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l’ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2801 - Articolo 2801 Codice Civile: Consegna del documento→Cod. civ. art. 2803 - Articolo 2803 Codice Civile: Riscossione del credito dato in pegn…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2800 Codice Civile: Condizioni della prelazione→Art. 2804 c.c.: Assegnazione o vendita del credito dato in pegno→Articolo 2799 Codice Civile: Indivisibilità del pegno→Art. 2805 c.c.: Eccezioni opponibili dal debitore del credito da→Articolo 2798 Codice Civile: Assegnazione della cosa in pagamento→Articolo 2806 Codice Civile: Pegno di diritti diversi dai crediti→Articolo 2797 Codice Civile: Forme della vendita
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 2802 c.c.
L'art. 2802 c.c. delinea gli obblighi di gestione del creditore pignoratizio con riguardo ai frutti civili del credito vincolato (interessi, canoni, dividendi e altre prestazioni periodiche). La norma risponde a un'esigenza di equità: il creditore pignoratizio non può lasciare che i frutti si accumulino nelle proprie mani senza imputarli alla soddisfazione del suo credito, e al tempo stesso non può trascurare la conservazione del bene ricevuto in garanzia.
Il meccanismo di imputazione rispecchia l'art. 1194 c.c. (imputazione dei pagamenti): le somme riscosse si applicano prima alle spese di riscossione e custodia, poi agli interessi del credito garantito e solo alla fine al capitale. Questo ordine è inderogabile e non può essere modificato unilateralmente dal creditore. L'automatismo dell'imputazione serve a evitare che il debitore continui a pagare interessi su un capitale che avrebbe potuto essere ridotto prima.
L'obbligo di compiere gli atti conservativi è altrettanto importante: il creditore pignoratizio deve tutelare il credito vincolato nei confronti del debitore terzo, evitando ad esempio la prescrizione o la decadenza da diritti processuali connessi. Si tratta di un'obbligazione di mezzi, non di risultato: il creditore risponde solo della colpa nella gestione, non del mero mancato incasso dovuto all'insolvenza del debitore ceduto.
Nella prassi bancaria questi obblighi sono spesso regolamentati contrattualmente: la banca creditrice è autorizzata irrevocabilmente a riscuotere le somme periodiche e ad accreditarle in conto, con imputazione automatica secondo l'ordine legale. Il D.L. 59/2016 sul pegno non possessorio e il D.Lgs. 170/2004 sulle garanzie finanziarie prevedono regimi parzialmente derogatori, ammettendo l'appropriazione diretta dei frutti senza le formalità codicistiche.
Casi pratici
Caso 1: imputazione delle somme riscosse
Il credito dato in pegno produce interessi. Il creditore pignoratizio deve riscuoterli e imputarli prima alle spese e agli interessi del proprio credito, poi al capitale (art. 2802 c.c.), secondo l'ordine inderogabile dell'art. 1194 c.c.
Caso 2: atti conservativi
Il creditore deve compiere gli atti conservativi del credito vincolato (evitare prescrizioni o decadenze): è un'obbligazione di mezzi, risponde della colpa nella gestione, non del mancato incasso dovuto all'insolvenza del debitore ceduto.
Domande frequenti
Cosa deve fare il creditore pignoratizio con gli interessi del credito in pegno?
Riscuoterli e imputarne l'ammontare prima alle spese e agli interessi, poi al capitale (art. 2802 c.c.).
L'ordine di imputazione è derogabile?
No: ricalca l'art. 1194 c.c. ed è inderogabile; il creditore non può modificarlo unilateralmente.
Il creditore deve conservare il credito ricevuto in pegno?
Sì: deve compiere gli atti conservativi, evitando prescrizioni o decadenze.
Di cosa risponde il creditore nella gestione?
È un'obbligazione di mezzi: risponde della colpa nella gestione, non del mancato incasso dovuto all'insolvenza del debitore ceduto.
Perché si impone l'imputazione automatica?
Per evitare che il debitore continui a pagare interessi su un capitale che avrebbe potuto essere ridotto prima con le somme riscosse.