Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2769 c.c. – Sequestro della cosa soggetta a privilegio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale è subordinata la sussistenza del privilegio, può domandarne il sequestro conservativo.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2768 - Articolo 2768 Codice Civile: Crediti dipendenti da reato→Cod. civ. art. 2770 - Art. 2770 c.c.: Crediti per atti conservativi o di espropriazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2767 c.c.: Crediti per risarcimento di danni contro l’assic→Art. 2771 c.c.: Crediti per le imposte sui redditi immobiliari→Articolo 2772 Codice Civile: Crediti per tributi indiretti→Art. 2765 c.c.: Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e d→Articolo 2764 Codice Civile: Crediti del locatore di immobili→Articolo 2774 Codice Civile: Crediti per concessione di acque→Articolo 2763 Codice Civile: Crediti per canoni enfiteutici
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La tutela cautelare del privilegio mobiliare
L'articolo 2769 del codice civile fornisce al creditore privilegiato uno strumento generale di tutela cautelare: il sequestro conservativo della cosa mobile sulla quale insiste il privilegio. La norma chiude la sezione dedicata ai privilegi sui mobili e rappresenta una clausola di chiusura del sistema, applicabile a tutti i casi in cui la garanzia rischi di essere vanificata dalla rimozione fisica del bene. La disposizione presenta un evidente parallelismo con altre forme di tutela cautelare previste dal codice civile a presidio di garanzie reali e privilegi, costituendone una declinazione specifica per il mondo dei beni mobili.
La fragilita' strutturale del privilegio mobiliare
I privilegi mobiliari, a differenza di quelli immobiliari, hanno un punto debole intrinseco: dipendono dalla collocazione del bene. Si pensi al privilegio del locatore ex art. 2764 c.c., che sussiste finché i beni si trovano nell'immobile, o a quello del mezzadro sui frutti, condizionato alla loro permanenza nel fondo. Una volta che il bene viene spostato, la garanzia rischia di estinguersi o di non poter essere efficacemente esercitata. L'articolo 2769 c.c. risponde a questa fragilita' con uno strumento preventivo che consente di anticipare la tutela prima che il pregiudizio si verifichi concretamente.
I presupposti del sequestro conservativo
La norma richiede fondati motivi di temere la rimozione. Si tratta del classico periculum in mora, declinato in modo specifico: non un generico timore di perdita della garanzia patrimoniale, ma il rischio concreto che il bene venga spostato dalla situazione fattuale che fonda il privilegio. Spettera' al creditore offrire al giudice elementi indiziari (atteggiamenti del debitore, comunicazioni di trasloco, segnali di insolvenza, conoscenza di trattative di vendita) sufficienti a giustificare il provvedimento cautelare. La valutazione del fumus boni iuris si concentra invece sulla effettiva esistenza del credito e del privilegio.
La procedura applicabile
Il sequestro conservativo dell'art. 2769 c.c. segue le regole processuali generali del codice di procedura civile (artt. 671 e seguenti c.p.c.). Il creditore deve dimostrare il fumus boni iuris (l'esistenza del credito e del privilegio) e il periculum in mora (il rischio di rimozione). Il provvedimento e' concesso inaudita altera parte o con contraddittorio anticipato, secondo la valutazione del giudice; deve poi essere convalidato nel successivo giudizio di merito. La competenza spetta al giudice del merito o, in caso di urgenza, al giudice del luogo in cui i beni si trovano.
L'effetto del sequestro
L'effetto principale del sequestro e' rendere inopponibili al creditore privilegiato gli atti di disposizione successivi sui beni vincolati. Se il debitore o un terzo asporta comunque la cosa, il sequestro consente di seguirla e mantenere la priorità della garanzia. In sede di esecuzione il sequestro si converte in pignoramento, e i beni vengono liquidati con destinazione preferenziale del ricavato al creditore privilegiato. La violazione del vincolo cautelare può anche integrare ipotesi di responsabilità penale (sottrazione di cose sottoposte a sequestro) e civile aquiliana a carico di chi lo abbia perpetrato.
Un esempio operativo
Tizio, locatore di un capannone industriale, sa che il conduttore Caio sta organizzando il trasferimento dei macchinari verso un altro stabilimento per sottrarli alla garanzia dei canoni arretrati. Tizio può ricorrere all'art. 2769 c.c. e chiedere il sequestro conservativo dei macchinari, dimostrando l'imminenza dello spostamento. Il sequestro blocca l'asportazione e mantiene operativo il privilegio del locatore. La norma si coordina con il termine breve di trenta giorni dell'art. 2764 c.c. per l'ipotesi in cui l'asportazione sia già avvenuta: il sequestro ex art. 2769 c.c. e' la versione preventiva, quello dell'art. 2764 c.c. e' la versione successiva e di recupero.
Domande frequenti
Quando si può chiedere il sequestro conservativo previsto dall'art. 2769 c.c.?
Quando il creditore privilegiato ha fondati motivi di temere che il bene venga rimosso dalla situazione che fonda il privilegio, ad esempio dall'immobile locato o dal fondo coltivato.
Quale e' la differenza tra questo sequestro e quello generale dell'art. 671 c.p.c.?
Il sequestro conservativo generale tutela la garanzia patrimoniale generica del creditore; quello dell'art. 2769 c.c. e' specifico per i creditori privilegiati ed e' funzionale a preservare la collocazione del bene su cui cade il privilegio.
Che prove deve fornire il creditore al giudice?
Deve dimostrare il fumus boni iuris (esistenza del credito e del privilegio) e il periculum in mora (concreto rischio di rimozione del bene), attraverso indizi e documenti contrattuali.
Il sequestro impedisce fisicamente lo spostamento?
Crea un vincolo giuridico che rende inopponibili al creditore gli atti di disposizione e consente, se necessario, l'apposizione di sigilli o l'affidamento a un custode per impedire fattualmente l'asportazione.
Cosa succede se il bene viene comunque rimosso dopo il sequestro?
Il creditore conserva il privilegio sul bene rimosso e può agire per la restituzione o il pignoramento ovunque il bene si trovi, oltre a profili di responsabilità civile e penale a carico di chi ha violato il vincolo.