Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2681 c.c. Divieto di rimozione dei registri
In vigore dal 19/04/1942
I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall’ufficio del conservatore, fuorché per ordine di una corte d’appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2680 - Articolo 2680 Codice Civile: Tenuta del registro generale d’ordin…→Cod. civ. art. 2683 - Articolo 2683 Codice Civile: Beni per i quali è disposta la pubbl…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2679 c.c.: Altri registri da tenersi dal conservatore→Articolo 2678 Codice Civile: Registro generale→Articolo 2684 Codice Civile: Atti soggetti a trascrizione→Art. 2677 c.c.: Orario per le domande di trascrizione o di iscri→Articolo 2685 Codice Civile: Altri atti soggetti a trascrizione→Art. 2676 c.c.: Diversità tra registri, copie e certificati→Art. 2686 Codice Civile: Sentenze
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio di inamovibilita' dei registri
L'articolo 2681 del Codice Civile sancisce il principio di inamovibilita' dei registri immobiliari dall'ufficio del conservatore. La regola e' netta: i registri devono rimanere nella sede istituzionale, a disposizione del pubblico e degli operatori. Si tratta di una norma che tutela contemporaneamente più interessi: la continuità del servizio di pubblicita', la conservazione fisica degli atti, l'accessibilita' permanente alle informazioni e la trasparenza dei rapporti immobiliari.
L'unica deroga: l'ordine della corte d'appello
Il legislatore prevede una sola eccezione, peraltro stringente. Soltanto la corte d'appello, organo giurisdizionale di secondo grado, può autorizzare la rimozione, e ciò solo quando ne riconosca la necessità. La scelta del giudice di appello, anziche' del tribunale, evidenzia la natura eccezionale del provvedimento: occorre un'autorità di rango elevato per derogare a un principio cardine. La necessità deve essere effettiva e motivata: un'esigenza istruttoria particolare, un evento eccezionale, una verifica peritale non altrimenti realizzabile.
Le cautele imposte
Anche quando autorizza la rimozione, la corte deve determinare le cautele necessarie a tutelare l'integrità dei registri. ciò può comportare la duplicazione preventiva degli atti, la presenza di personale dell'ufficio durante il trasporto, l'individuazione di sedi protette, la fissazione di termini brevi per la restituzione. La discrezionalita' della corte e' guidata dall'obiettivo di garantire che la rimozione non si traduca in perdita o danneggiamento di documenti pubblici di fondamentale rilievo.
Esempio pratico
Si pensi al caso in cui in un procedimento penale per falso ideologico Tizio sia accusato di aver fatto annotare nel registro generale dati non corrispondenti al vero, e si renda indispensabile una perizia grafologica sull'originale del registro stesso. La corte d'appello, valutata la necessità della consulenza e l'impossibilita' di eseguirla in loco, potrebbe autorizzare il trasferimento del volume presso un laboratorio specializzato, imponendo però cautele quali la scorta del personale dell'ufficio, l'apposizione di sigilli, la restituzione entro termine perentorio.
La ratio: continuità e fede pubblica
La norma si inserisce in un sistema in cui la fede pubblica dei registri immobiliari e la loro accessibilita' costante sono presupposti irrinunciabili della sicurezza dei traffici. Se i registri potessero essere asportati liberamente, qualunque acquirente o creditore ipotecario perderebbe la certezza di poter consultare la situazione di un immobile in tempo reale. L'articolo 2681 c.c. completa così il quadro di garanzie iniziato con la vidimazione (art. 2680) e con la tenuta ordinata dei registri particolari (art. 2679).
Rilevanza attuale
Con la digitalizzazione integrale dei registri presso il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, la rimozione fisica e' divenuta nella pratica un'evenienza marginale: i dati sono replicati in più server e accessibili da remoto. Tuttavia il principio sostanziale resta valido per i registri cartacei ancora conservati e, in chiave evolutiva, per la tutela dell'integrità delle banche dati informatiche, soggette ad analoghi presidi di sicurezza, integrità e accessibilita'.
Domande frequenti
I registri immobiliari possono essere rimossi dall'ufficio?
No, di regola devono restare nell'ufficio del conservatore, salvo che la corte d'appello ne autorizzi la rimozione per riconosciuta necessità e con specifiche cautele.
Quale autorità può autorizzare la rimozione?
Soltanto la corte d'appello competente può disporre la rimozione: il tribunale o altri giudici di primo grado non hanno questo potere ai sensi dell'art. 2681 c.c.
Quali cautele deve prevedere la corte?
La corte stabilisce caso per caso le misure idonee: scorta di personale, sigilli, termini di restituzione, eventuali duplicazioni, individuazione di sedi protette per la consultazione.
Perché i registri non possono essere asportati liberamente?
Perché devono assicurare continuità del servizio, accessibilita' al pubblico e integrità degli atti, presupposti della fede pubblica del sistema di pubblicita' immobiliare.
La norma vale ancora con i registri informatizzati?
Il principio resta valido per i registri cartacei conservati e si traduce, in ambiente digitale, in obblighi di integrità, sicurezza e accessibilita' delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate.