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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche
In sintesi
  • I rappresentanti di soggetti incapaci hanno l'obbligo di curare la trascrizione degli atti e provvedimenti relativi al loro ufficio.
  • La regola tutela il patrimonio dell'incapace assicurando l'opponibilita ai terzi degli acquisti e dei diritti.
  • La mancata trascrizione e opponibile anche all'incapace, ma con diritto di regresso verso il rappresentante negligente.
  • Il rappresentante non puo invece opporre la propria omissione ai terzi a discapito del rappresentato.
  • L'incapacita non sospende il sistema della pubblicita immobiliare, che resta basato sul principio di continuita delle trascrizioni.
  • La norma si applica a tutori, curatori, amministratori di sostegno e a chi presta assistenza nell'ambito di atti giudiziali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2667 c.c. Atti compiuti per persona incapace

In vigore dal 19/04/1942

I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio.

La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l’obbligo della trascrizione.

La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l’obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati né dai loro eredi.

In sintesi

  • I rappresentanti di soggetti incapaci hanno l'obbligo di curare la trascrizione degli atti e provvedimenti relativi al loro ufficio.
  • La regola tutela il patrimonio dell'incapace assicurando l'opponibilita ai terzi degli acquisti e dei diritti.
  • La mancata trascrizione e opponibile anche all'incapace, ma con diritto di regresso verso il rappresentante negligente.
  • Il rappresentante non puo invece opporre la propria omissione ai terzi a discapito del rappresentato.
  • L'incapacita non sospende il sistema della pubblicita immobiliare, che resta basato sul principio di continuita delle trascrizioni.
  • La norma si applica a tutori, curatori, amministratori di sostegno e a chi presta assistenza nell'ambito di atti giudiziali.
Indice dei contenuti

L'art. 2667 c.c. e la tutela dell'incapace nella pubblicita immobiliare

L'articolo 2667 del Codice civile disciplina un aspetto delicato del sistema della trascrizione: il rapporto tra incapacita del titolare del diritto e oneri pubblicitari connessi agli atti che lo riguardano. La norma stabilisce un equilibrio tra l'esigenza di tutela del soggetto debole, da un lato, e la stabilita del sistema della pubblicita immobiliare, dall'altro. Il principio cardine e che l'incapacita non sospende il funzionamento dei registri immobiliari: anche per gli atti compiuti nell'interesse di minori, interdetti, inabilitati o beneficiari di amministrazione di sostegno la trascrizione resta necessaria.

L'obbligo dei rappresentanti

Tutori, curatori, amministratori di sostegno e in generale chi esercita un ufficio di rappresentanza o assistenza devono curare che gli atti soggetti a trascrizione vengano effettivamente trascritti. Si tratta di un dovere funzionale al corretto esercizio della carica e direttamente collegato alla protezione patrimoniale dell'assistito. La trascrizione tempestiva di un acquisto immobiliare effettuato in nome dell'incapace, ad esempio, evita che il bene possa essere oggetto di successivi atti dispositivi del venditore opponibili al rappresentato.

Opponibilita dell'omissione

Il secondo comma chiarisce che la mancata trascrizione e opponibile anche all'incapace, senza che lo status di minore o interdetto valga a paralizzare gli effetti dell'inerzia. Si tratta di una scelta coerente con la funzione oggettiva della pubblicita: i terzi che consultano il registro devono potersi fidare delle sue risultanze, indipendentemente dalla condizione personale del soggetto interessato. L'incapace, tuttavia, non resta privo di tutela: la legge gli riconosce il diritto di regresso contro il tutore, il curatore o l'amministratore che abbia omesso l'adempimento.

Il divieto di abuso del rappresentante

Il terzo comma introduce una regola di evidente coerenza sistematica: il rappresentante non puo opporre la propria omissione ai terzi a danno del rappresentato. Sarebbe paradossale che chi ha violato il proprio dovere potesse trarne vantaggio. Lo stesso vale per gli eredi del rappresentante negligente. Tizio, tutore di Caio minore, non puo dunque eccepire la mancata trascrizione di un acquisto del pupillo per sottrarre il bene al patrimonio del minore stesso.

Profili di responsabilita

La violazione dell'obbligo di trascrizione espone il rappresentante a una duplice responsabilita: verso l'incapace, per i danni patrimoniali derivanti dalla mancata opponibilita ai terzi, e verso l'autorita giudiziaria che vigila sull'ufficio. In sede di rendiconto, l'omissione puo essere valutata come irregolarita nella gestione del patrimonio e dare luogo a rimozione dell'incarico. La norma si inserisce dunque in una rete di doveri che convergono sulla protezione effettiva del soggetto incapace.

Domande frequenti

Chi deve curare la trascrizione degli atti dell'incapace?

L'obbligo grava sul rappresentante legale o sulla persona che ha prestato assistenza nell'atto: tutore, curatore, amministratore di sostegno o altro soggetto investito di un ufficio analogo dall'autorita giudiziaria.

L'incapace puo subire le conseguenze di una trascrizione omessa?

Si. L'art. 2667 c.c. prevede che la mancanza di trascrizione e opponibile anche all'incapace, salvo il suo diritto di regresso verso il rappresentante che aveva l'obbligo di provvedere.

Il tutore puo opporre la mancata trascrizione contro il proprio pupillo?

No. La norma esclude espressamente che il rappresentante o i suoi eredi possano opporre l'omissione a danno del rappresentato. Sarebbe un evidente abuso del proprio inadempimento.

Quali sono le conseguenze per il rappresentante negligente?

Il rappresentante risponde dei danni patrimoniali sofferti dall'incapace per effetto della mancata trascrizione e puo subire conseguenze sul piano dell'ufficio, fino alla rimozione da parte del giudice tutelare.

La norma si applica anche all'amministratore di sostegno?

Si. Pur essendo l'amministrazione di sostegno introdotta successivamente, la ratio della norma si estende a ogni ufficio di rappresentanza o assistenza dell'incapace, compreso l'amministratore di sostegno nei limiti dei poteri attribuiti dal decreto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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