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La Corte dichiara parzialmente incostituzionale la legge regionale sarda n. 7/2006, nella parte in cui usava il termine «sovranità» riferito al popolo sardo: la sovranità appartiene all’intero popolo italiano e non può essere rivendicata da una singola Regione.
Di cosa si tratta
La Regione autonoma della Sardegna aveva istituito una «Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo» con la legge regionale n. 7/2006. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge, ritenendo che l’uso del termine «sovranità» in riferimento alla Regione fosse incompatibile con la Costituzione, che attribuisce la sovranità esclusivamente all’intero popolo italiano.
La questione di legittimità costituzionale
Si censuravano gli artt. 1, comma 1, e 2, commi 2, lett. a), e 3, nonché la rubrica della legge regionale sarda n. 7/2006, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 16, 101, 114, 116, 117, 120, 132, 133 e 138 Cost. e allo Statuto speciale. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte dichiara incostituzionali le espressioni «sovranità» e «elementi di sovranità regionale» nella rubrica e negli articoli della legge, perché confliggono con il principio per cui la sovranità appartiene all’intero popolo italiano (art. 1 Cost.) e non può essere rivendicata da enti regionali. Le restanti questioni sono dichiarate inammissibili.
Il principio
La Costituzione distingue nettamente la sovranità statale dall’autonomia regionale: le Regioni, anche quelle a statuto speciale, godono di autonomia ma non di sovranità. L’uso legislativo regionale del termine «sovranità» è costituzionalmente illegittimo.
Domande e risposte
Le Regioni italiane possono rivendicare la propria sovranità?
No: la sovranità appartiene al popolo italiano nella sua unità (art. 1 Cost.). Le Regioni, anche quelle a statuto speciale, sono titolari di autonomia, non di sovranità. La distinzione è netta e inderogabile.
Cosa può fare una Regione per modificare il proprio Statuto speciale?
Può esprimere pareri e proporre modifiche, ma la competenza definitiva spetta al Parlamento nazionale tramite legge costituzionale (art. 138 Cost.); la Regione non può unilateralmente determinare i contenuti del proprio statuto.
Qual era lo scopo della legge regionale sarda?
Istituire un organo (la Consulta) per elaborare un progetto di nuovo statuto regionale che valorizzasse l’identità sarda. La Corte ha ammesso che la Consulta possa operare, ma senza fare riferimento alla «sovranità» del popolo sardo.
Norme collegate
- Art. 5 della Costituzione — unità e indivisibilità della Repubblica
- Art. 114 della Costituzione — composizione della Repubblica: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato
- Art. 116 della Costituzione — Regioni a statuto speciale e loro autonomia
- Art. 117 della Costituzione — ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni
- Art. 138 della Costituzione — procedimento di revisione costituzionale
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