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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge regionale della Calabria n. 22/2007, che concedeva contributi alle aziende di trasporto pubblico locale per ripianare disavanzi del periodo 1987-1999 senza stabilire la copertura finanziaria. La norma viola la competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.).
Di cosa si tratta
La Regione Calabria aveva approvato una legge (art. 5, l.r. n. 22/2007) che concedeva contributi decennali alle aziende di trasporto pubblico locale per definire i rapporti economici pendenti e ripianare i disavanzi del periodo 1987-1999, demandando però alla successiva legge di bilancio sia la determinazione degli importi che l’individuazione della copertura finanziaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma per violazione dell’equilibrio di bilancio e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 5 della l.r. Calabria 5 ottobre 2007, n. 22, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, per aver disposto spese indeterminate senza copertura finanziaria e in violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della l.r. Calabria n. 22/2007 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica. La norma regionale, disponendo impegni di spesa indeterminati e scaricando su futuri bilanci la copertura, violava i principi di contenimento e coordinamento della finanza pubblica che lo Stato ha il potere di fissare nelle materie di legislazione concorrente.
Il principio
Le regioni non possono assumere impegni di spesa indeterminati né rinviare a future leggi di bilancio la determinazione delle risorse necessarie a coprire nuove spese. Il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) e i principi fondamentali fissati dallo Stato vincolano anche il legislatore regionale.
Domande e risposte
Perché una legge regionale non può prevedere spese senza copertura?
L’art. 81 Cost. (nel testo vigente nel 2008) richiedeva che ogni legge che importasse nuove o maggiori spese indicasse i mezzi per farvi fronte. Nelle materie di legislazione concorrente, lo Stato fissa i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica che le regioni devono rispettare.
Che cosa è la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica?
L’art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce allo Stato il potere di determinare i principi fondamentali in materie di legislazione concorrente, tra cui il coordinamento della finanza pubblica. Le regioni possono legiferare nel rispetto di tali principi, che includono il divieto di spese indeterminate senza copertura.
Le aziende di trasporto pubblico locale hanno ottenuto i contributi?
L’incostituzionalità dell’art. 5 ha fatto venire meno la base normativa per i contributi previsti dalla l.r. Calabria n. 22/2007. Per eventuali somme dovute è necessario che la Regione adotti una nuova normativa conforme ai principi costituzionali.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio del bilancio e copertura delle spese
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni, terzo comma: coordinamento della finanza pubblica
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali
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