Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 342/2000 in materia di IVA. La disposizione che vietava la restituzione delle imposte già pagate, anche quando il contribuente avesse manifestato con comportamento concludente l’opzione per il regime ordinario, era stata già dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 390 del 2007. La questione è quindi divenuta priva di oggetto.

Di cosa si tratta

Un’associazione di produttori olivicoli (APOC) aveva tenuto un comportamento concludente equivalente all’opzione per il regime ordinario dell’IVA prima del 7 gennaio 1998, senza peraltro formalizzare l’opzione espressa. L’art. 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 342/2000 aveva retroattivamente riconosciuto validità anche ai comportamenti concludenti anteriori. Il secondo periodo, però, vietava la restituzione di quanto già pagato. La Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva sollevato questione sull’irragionevolezza di tale divieto, ma la Corte aveva già dichiarato incostituzionale quella stessa disposizione con la sentenza n. 390 del 2007.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale della Sicilia (sezione staccata di Catania) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), nella parte in cui esclude la restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate anche quando il contribuente avesse legittimamente optato per il regime normale dell’IVA mediante comportamento concludente anteriore al 7 gennaio 1998. Parametro: art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto. Con la sentenza n. 390 del 2007, pronunciata dopo la proposizione della questione in esame, la Corte aveva già dichiarato incostituzionale il medesimo secondo periodo dell’art. 4, comma 1, della legge n. 342/2000, perché limitava irragionevolmente gli effetti dell’efficacia retroattiva riconosciuta ai comportamenti concludenti. L’efficacia ex tunc di quella pronuncia elimina l’oggetto della nuova questione e preclude la restituzione degli atti al giudice rimettente per rivalutazione della rilevanza.

Il principio

Quando la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una norma con effetto ex tunc, le questioni di legittimità costituzionale sulla stessa disposizione pendenti dinanzi alla Corte diventano prive di oggetto e devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, senza restituire gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza.

Domande e risposte

Che cos’è il “comportamento concludente” in materia di IVA?

È la condotta del contribuente che, pur non avendo formalizzato per iscritto l’opzione per il regime ordinario dell’IVA, si è comportato di fatto come se tale regime fosse applicabile, ad esempio compilando le dichiarazioni e versando l’imposta secondo le regole ordinarie. L’art. 1 del d.P.R. n. 442/1997 e poi l’art. 4, comma 1, legge n. 342/2000 hanno riconosciuto validità retroattiva a questo tipo di manifestazione di volontà.

Perché la sentenza n. 390/2007 aveva già dichiarato incostituzionale la norma?

Perché il secondo periodo dell’art. 4, comma 1, creava una contraddizione interna: da un lato la legge riconosceva retroattivamente validità all’opzione tacita, dall’altro impediva la restituzione di quanto pagato in eccesso. Questa asimmetria violava il principio di uguaglianza e ragionevolezza dell’art. 3 Cost.

Il contribuente che aveva pagato in eccesso ha diritto al rimborso?

Sì, in forza della sentenza n. 390/2007. L’efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità rimuove il divieto di restituzione, consentendo ai contribuenti che si trovavano nella situazione dell’APOC di richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, salvi i limiti processuali già decorsi nel singolo giudizio.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.