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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Provincia di Bolzano in materia di caccia e protezione della fauna selvatica. La Provincia ha ecceduto la propria competenza primaria in materia di caccia invadendo la sfera riservata allo Stato per la tutela dell’ambiente e dell’ordinamento penale.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato la l.p. 12 ottobre 2007, n. 10, che modificava la disciplina provinciale sulla caccia e la protezione della fauna selvatica. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni, ritenendo che la Provincia avesse ecceduto la propria competenza legislativa primaria in materia di caccia (art. 8, nn. 15 e 16, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige), invadendo le competenze esclusive dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ordinamento penale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, comma 3, 5, comma 3, 13, 16, 21, comma 1, e 22 della l.p. Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere b), s) e t), della Costituzione e all’art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige).
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, nella parte in cui non prevede che nel provvedimento di deroga siano indicate la tipologia e le ragioni della deroga alle norme di tutela degli uccelli; dell’art. 19-ter, commi 1 e 2 (introdotto dall’art. 13), che attribuisce alla Provincia poteri di disciplina delle specie alloctone invasive in violazione delle direttive europee; dell’art. 21, comma 1, sulla disciplina dei cacciatori e dell’art. 22, che introduceva sanzioni penali autonome provinciali violando la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale. Dichiara invece inammissibili alcune altre questioni per carenza di motivazione.
Il principio
Le Provincie autonome con competenza legislativa primaria in materia di caccia incontrano due limiti invalicabili: la tutela dell’ambiente (competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. s), Cost.) e l’ordinamento penale (competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. l), Cost.). La competenza provinciale sulla caccia non può estendersi a introdurre autonome fattispecie penali né a derogare alla disciplina europea di tutela degli uccelli selvatici senza le garanzie procedurali richieste.
Domande e risposte
Le Province autonome possono legiferare in materia di caccia?
Sì: l’art. 8, nn. 15 e 16, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alla Provincia di Bolzano competenza legislativa primaria in materia di caccia e parchi. Tuttavia, questa competenza incontra i limiti della legislazione statale ed europea in materia di tutela dell’ambiente e dell’ordinamento penale.
Una Provincia autonoma può introdurre sanzioni penali proprie?
No. L’ordinamento penale è di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l), Cost.). Anche le Province autonome non possono creare nuove fattispecie di reato o introdurre sanzioni penali autonome, ancorché nell’esercizio di proprie competenze legislative primarie.
Che cosa prevede la direttiva europea sugli uccelli selvatici (79/409/CEE)?
La direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE, stabilisce la protezione generale degli uccelli selvatici con possibilità di deroghe solo in presenza di condizioni specifiche e documentate. La legge provinciale censurata non rispettava i requisiti di motivazione e pubblicità delle deroghe richiesti dalla direttiva.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e ordinamento penale
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