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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada (testo originario) per violazione dell’art. 3 Cost., e manifestamente inammissibile quella per violazione dell’art. 42 Cost. La confisca obbligatoria del veicolo per infrazioni commesse con ciclomotori e motocicli era già stata ritenuta ragionevole in precedenti pronunce in ragione delle specifiche esigenze di prevenzione stradale.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Trieste era investito dell’appello avverso la sanzione di confisca applicata al proprietario di un quadriciclo per aver trasportato un passeggero su un veicolo non idoneo (art. 170, commi 2 e 6, codice della strada). Il testo originario dell’art. 213, comma 2-sexies, imponeva la confisca obbligatoria del mezzo in tutti i casi in cui ciclomotori, motocicli o veicoli assimilati fossero stati usati per commettere le infrazioni previste dagli artt. 169, 170 e 171 del codice. Il Tribunale riteneva la sanzione sproporzionata e lesiva del diritto di proprietà.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Trieste ha impugnato l’art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), nel testo originario introdotto dal d.l. n. 115/2005 conv. in l. n. 168/2005, applicabile ratione temporis. Censure: violazione dell’art. 3 Cost. per irragionevolezza e sproporzione della confisca obbligatoria; violazione dell’art. 42 Cost. per ingiustificata compressione del diritto di proprietà privata.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondata la censura ex art. 3 Cost., richiamando le ordinanze n. 125, 196 e 256 del 2008 già pronunciate sulla stessa norma: la confisca dei veicoli a due ruote risponde alla finalità di prevenire i rischi specifici degli incidenti che coinvolgono motoveicoli, esigenza che esclude l’irragionevolezza della sanzione più severa. Dichiara invece manifestamente inammissibile la censura ex art. 42 Cost., in quanto il rimettente non aveva prospettato argomenti nuovi rispetto a quanto già esaminato dalla Corte nelle pronunce precedenti.
Il principio
La confisca obbligatoria del veicolo prevista dall’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada (nella versione anteriore al d.l. n. 262/2006) non viola l’art. 3 Cost.: la ratio della norma è la prevenzione dei rischi tipici degli incidenti con motoveicoli, esigenza che giustifica un trattamento punitivo più severo rispetto ad altre infrazioni stradali. Le censure già esaminate e rigettate in precedenza non possono essere riproposte senza argomenti nuovi.
Domande e risposte
Il testo originario dell’art. 213, comma 2-sexies, è ancora in vigore?
No. Il d.l. n. 262/2006, convertito dalla l. n. 286/2006, ha modificato la norma limitando la confisca alla sola ipotesi in cui ciclomotori o motocicli siano stati usati per commettere un reato, non più una mera infrazione amministrativa. Nel caso del Tribunale di Trieste si applicava il testo originario perché i fatti erano antecedenti alla modifica.
Perché la questione sull’art. 42 Cost. è stata dichiarata inammissibile?
Perché il rimettente non aveva prospettato censure nuove e diverse da quelle già esaminate dalla Corte nelle ordinanze n. 125, 196 e 256 del 2008. Riproporre le stesse censure senza elementi argomentativi aggiuntivi rende la questione inammissibile.
Anche un quadriciclo rientra nell’ambito applicativo della norma?
Sì, secondo l’interpretazione della Corte nelle pronunce precedenti: il quadriciclo è equiparato al motoveicolo ai sensi dell’art. 53, lett. h, del codice della strada, e ricade quindi nel campo di applicazione della sanzione accessoria della confisca.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, parametro della questione dichiarata manifestamente infondata
- Art. 42 della Costituzione — tutela della proprietà privata, parametro della questione dichiarata manifestamente inammissibile
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