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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione relativa alla confisca obbligatoria dei ciclomotori e motoveicoli usati per commettere qualsiasi reato (art. 213, comma 2-sexies, codice della strada). La questione era già stata esaminata e risolta con la sentenza n. 345 del 2007.

Di cosa si tratta

Il codice della strada prevede che, quando un ciclomotore o un motoveicolo è stato utilizzato per commettere un reato — qualsiasi reato, inclusa la guida in stato di ebbrezza — ne è sempre disposta la confisca. Il Giudice di pace di Fano riteneva questa norma irragionevole: a parità di violazione, solo i proprietari di ciclomotori e motoveicoli (mezzi solitamente meno costosi) perdono il mezzo, mentre i proprietari di autoveicoli no. Inoltre, la confisca colpisce anche il proprietario non conducente che non ha partecipato al reato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Fano ha impugnato l’art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo usato per commettere un reato anche quando il reato sia stato commesso da un minore o il proprietario non abbia partecipato al reato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la questione è sostanzialmente identica a quella già dichiarata manifestamente infondata con la sentenza n. 345 del 2007. Il rimettente non ha addotto argomenti nuovi rispetto a quanto già esaminato dalla Corte.

Il principio

Quando una questione di legittimità costituzionale è sostanzialmente identica a una già esaminata e risolta dalla Corte, essa viene dichiarata manifestamente infondata senza ulteriore approfondimento, salvo che il rimettente non adduca argomenti nuovi e diversi da quelli già valutati.

Domande e risposte

La confisca del veicolo è sempre obbligatoria per i reati commessi con ciclomotori?

Al momento di questa pronuncia (2008) l’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada prevedeva la confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo usato per commettere qualsiasi reato. La Corte aveva già esaminato questa norma nella sentenza n. 345/2007 ritenendola costituzionalmente legittima.

Il proprietario del ciclomotore risponde della confisca anche se non era alla guida?

La questione era stata posta al Giudice di pace di Fano proprio in relazione a questa ipotesi. La Corte non è entrata nel merito, dichiarando la manifesta infondatezza per conformità con il precedente del 2007.

Perché la confisca riguarda solo ciclomotori e non autoveicoli?

Questa era la principale critica del rimettente: la disparità di trattamento rispetto agli autoveicoli. La sentenza n. 345/2007 aveva ritenuto tale differenziazione non irragionevole nell’ambito della discrezionalità del legislatore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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