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La legge finanziaria 2007 aveva creato una nuova Agenzia nazionale per la formazione dei dipendenti pubblici, obbligando le ‘pubbliche amministrazioni’ ad avvalersi solo di strutture accreditate da questa agenzia. Toscana, Valle d’Aosta e Lombardia avevano contestato la norma, sostenendo che invadesse la loro competenza esclusiva in materia di formazione professionale e organizzazione dei propri uffici. La Corte ha però salvato le norme impugnate, interpretandole nel senso che il sistema di accreditamento riguarda solo le amministrazioni statali, non le Regioni. Con questa lettura, le autonomie regionali restano libere di gestire la formazione dei propri dipendenti.
Di cosa si tratta
La Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 1, commi 581, 583, 584 e 585, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) – istituzione dell’Agenzia pe. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: Art. 1, commi 581, 583, 584 e 585, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) – istituzione dell’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Scuola nazionale della pubblica amministrazione) e obbligo di accreditamento
Parametro costituzionale: Artt. 3, 97, 117, 118, 119, 120 della Costituzione; art. 2 Statuto speciale Valle d’Aosta (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4)
Giudice rimettente: Regione Toscana, Regione Valle d’Aosta, Regione Lombardia (ricorsi in via principale)
La decisione della Corte
Dichiara inammissibili le questioni sui commi 581 (Regione Toscana) e 584 (Regione Lombardia); dichiara non fondate le questioni sui commi 583 e 585 con riferimento a tutte le Regioni ricorrenti
Il principio
Le disposizioni della legge finanziaria 2007 che istituiscono l’Agenzia nazionale per la formazione e il sistema di accreditamento delle strutture formative possono essere interpretate in modo conforme a Costituzione, intendendo l’espressione ‘pubbliche amministrazioni’ come riferita alle sole amministrazioni statali, con esclusione delle Regioni e degli enti locali. Una simile interpretazione restrittiva è corroborata dal fatto che la riforma si svolge a livello nazionale e riguarda esclusivamente le scuole di formazione nazionali.
Domande e risposte
Le Regioni devono usare l’Agenzia nazionale per formare i propri dipendenti?
No. La Corte ha interpretato la norma nel senso che il sistema di accreditamento riguarda solo le scuole di formazione delle amministrazioni statali. Le Regioni rimangono libere di gestire autonomamente la formazione dei propri dipendenti e dirigenti.
Cos’è la Scuola nazionale della pubblica amministrazione?
È l’istituzione (oggi SSPA – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione) preposta alla formazione dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni centrali dello Stato. La legge finanziaria 2007 ne aveva ridisegnato l’assetto istituzionale.
Perché Toscana e Lombardia avevano impugnato la norma?
Perché temevano che l’obbligo di usare strutture formative accreditate dall’Agenzia nazionale si estendesse anche alle Regioni, invadendo la loro competenza esclusiva in materia di formazione professionale (art. 117, quarto comma, Cost.).
Norme collegate
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.