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La Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Udine e Pescara che avevano sollevato questioni sulla disciplina della riabilitazione del fallito. Sopravvenienze normative (d.lgs. n. 5/2006) e nuova giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo avevano modificato in modo sostanziale il quadro normativo, imponendo una nuova valutazione della rilevanza.

Di cosa si tratta

Prima della riforma delle procedure concorsuali (d.lgs. n. 5/2006), il fallito restava iscritto nel «registro dei falliti» con tutte le connesse incapacità giuridiche fino all’ottenimento della riabilitazione, che richiedeva un procedimento apposito e il decorso di cinque anni dalla chiusura del fallimento. I rimettenti avevano dubitato della legittimità di questa disciplina, ritenendola sproporzionata rispetto all’art. 3 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Udine e il Tribunale di Pescara hanno sollevato questione di legittimità degli artt. 17 (recte: 15), 47, 128, 129 e 150 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (riforma procedure concorsuali) nonché degli artt. 24, 25 e 26 del DPR 14 novembre 2002, n. 313 (casellario giudiziale), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha rilevato che successivamente alle ordinanze di rimessione erano intervenute rilevanti sopravvenienze normative (d.lgs. n. 5/2006 in più disposizioni) e che la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva precisato, con la sentenza Vinter, che le sanzioni accessorie connesse allo status di fallito non possono perdurare senza corrolarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela. Ha restituito gli atti affinché i rimettenti valutassero la perdurante rilevanza delle questioni.

Il principio

La complessità e articolazione delle sopravvenienze normative, unite alla nuova giurisprudenza della Corte EDU, possono rendere necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente perché questi rivaluti la rilevanza delle questioni e consideri eventuali interpretazioni costituzionalmente orientate.

Domande e risposte

Cosa erano le incapacità del fallito nel diritto previgente?

Il fallito era iscritto in un pubblico registro, non poteva ricoprire cariche di amministratore o sindaco di società, né intraprendere nuove attività imprenditoriali fino all’ottenimento della riabilitazione, che richiedeva cinque anni dalla chiusura del fallimento.

Come ha cambiato la situazione il d.lgs. n. 5/2006?

La riforma delle procedure concorsuali ha profondamente modificato la disciplina della riabilitazione del fallito e delle incapacità ad essa connesse, eliminando alcune limitazioni e modificando le condizioni e i termini per il recupero della piena capacità giuridica.

Che ruolo ha avuto la Corte EDU in questa vicenda?

La Corte europea dei diritti dell’uomo aveva chiarito che le sanzioni accessorie che permangono dopo la chiusura del fallimento devono correlarsi alla protezione di interessi concreti e meritevoli di tutela; non possono essere automaticamente perpetue né svincolate da ogni valutazione di proporzionalità.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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