Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2437 c.c. – Diritto di recesso

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 MARZO 2023, N. 19 ;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.

In sintesi

  • Cause legali inderogabili: il socio ha diritto di recedere quando l'assemblea delibera modifiche significative dell'oggetto, trasformazione, trasferimento della sede all'estero, eliminazione di cause di recesso o modifica dei criteri di liquidazione della quota.
  • Cause derogabili: la legge prevede ulteriori cause (proroga della durata, introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione) che lo statuto può escludere per le SPA che fanno ricorso al mercato.
  • Inefficacia delle clausole contrarie: le clausole che escludono o rendono più gravoso l'esercizio del recesso per le cause legali inderogabili sono nulle.
  • Liquidazione della quota: il valore di rimborso è determinato secondo i criteri dell'art. 2437-ter c.c. (valore reale, non nominale).
Indice dei contenuti

Il diritto di recesso nella SPA consente al socio dissenziente di uscire dalla società quando vengono adottate delibere che modificano in modo significativo le condizioni della partecipazione; le cause inderogabili non possono essere eliminate dallo statuto.

La ratio del diritto di recesso nelle SPA

Il diritto di recesso è lo strumento che il legislatore offre al socio di minoranza come alternativa alla permanenza in una società trasformata da delibere della maggioranza che egli non ha votato favorevolmente. Nella SPA, a differenza della SRL, dove il recesso è più pervasivo, la logica del diritto di recesso è bilanciata con le esigenze di stabilità del capitale: il recesso comporta il rimborso della quota al valore reale, con potenziale riduzione del patrimonio sociale, e quindi deve essere circoscritto a ipotesi tassative.

Le cause inderogabili (primo comma)

Il primo comma elenca le cause di recesso che nessuno statuto può eliminare (inderogabilità assoluta). Queste sono: (a) modifica dell'oggetto sociale con cambiamento significativo dell'attività; (b) trasformazione della società in un altro tipo; (c) abrogata (il riferimento originario alla fusione/scissione è stato ridisciplinato con norme ad hoc); (d) revoca dello stato di liquidazione; (e) eliminazione di cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto; (f) modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; (g) modificazioni che incidono sui diritti di voto o di partecipazione. Sono cause così fondamentali da giustificare l'uscita incondizionata del socio dissenziente.

Le cause derogabili (secondo comma)

Il secondo comma elenca cause di recesso che valgono di default ma che lo statuto delle SPA che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere: (a) proroga della durata della società; (b) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni (clausole di gradimento, prelazione, lock-up). La derogabilità per le SPA aperte al mercato è giustificata dalla maggiore liquidità delle azioni quotate o diffuse, che offre al socio dissenziente uno strumento alternativo di exit tramite il mercato secondario.

La procedura e il rimborso

Il socio che intende recedere deve comunicarlo alla società entro quindici giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese (art. 2437-bis c.c.). Il valore di rimborso è determinato dagli amministratori, con l'eventuale collaborazione del collegio sindacale, secondo i criteri di cui all'art. 2437-ter c.c.: valore reale della partecipazione, tenendo conto della consistenza patrimoniale, della redditività e delle prospettive reddituali. Per le SPA quotate, il valore di rimborso non può essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura dei sei mesi precedenti. Le azioni del recedente sono offerte in opzione agli altri soci; se non acquistate, possono essere collocate presso terzi o, in ultima istanza, riacquistate dalla società o annullate con riduzione del capitale.

Domande frequenti

Quali sono le cause inderogabili di recesso nella SPA?

Le principali sono: modifica significativa dell'oggetto sociale, trasformazione della società, revoca dello stato di liquidazione, eliminazione di cause di recesso, modifica dei criteri di liquidazione dell'azione, modificazioni dei diritti di voto o di partecipazione. Queste cause non possono essere eliminate dallo statuto.

Entro quanto tempo va esercitato il diritto di recesso?

Entro quindici giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese (art. 2437-bis c.c.). La dichiarazione di recesso deve essere inviata alla società con lettera raccomandata (o PEC) entro quel termine.

Come viene calcolato il valore di rimborso per il socio recedente?

Secondo i criteri dell'art. 2437-ter c.c.: valore reale della partecipazione, tenendo conto di consistenza patrimoniale, redditività e prospettive. Per le SPA quotate, non può essere inferiore alla media dei prezzi di chiusura degli ultimi sei mesi.

Lo statuto può eliminare il diritto di recesso per la trasformazione societaria?

No. La trasformazione è una causa inderogabile di recesso (art. 2437 comma 1 lett. b). Le clausole statutarie che eliminano o rendono più gravoso il recesso per le cause inderogabili sono nulle.

Cosa succede alle azioni del socio recedente?

Sono offerte in opzione agli altri soci (art. 2437-quater c.c.). Se non acquistate, possono essere collocate presso terzi. In extremis, la società può acquistarle con utili disponibili o riserve; se non è possibile, le azioni sono annullate con corrispondente riduzione del capitale.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.