Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2401 c.c. Sostituzione
In vigore
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell’articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio, nel rispetto dell’articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l’assemblea perché provveda all’integrazione del collegio medesimo.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2400 - Articolo 2400 Codice Civile: Nomina e cessazione dall’ufficio→Cod. civ. art. 2402 - Articolo 2402 Codice Civile: Retribuzione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2399 Codice Civile: Cause d’ineleggibilità e di decadenza→Articolo 2403 Codice Civile: Doveri del collegio sindacale→Art. 2403 bis Codice Civile: Poteri del collegio sindacale→Articolo 2398 Codice Civile: Presidenza del collegio→Articolo 2404 Codice Civile: Riunioni e deliberazioni del collegio→Articolo 2397 Codice Civile: Composizione del collegio→Art. 2405 c.c.: Intervento alle adunanze del consiglio di ammini
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 2401 del codice civile assicura la continuita funzionale del collegio sindacale nelle societa per azioni, dettando le regole per la sostituzione dei sindaci che vengano a mancare nel corso del mandato. La disposizione mira a garantire che l'organo di controllo resti sempre operante e completo, evitando vuoti che pregiudicherebbero la vigilanza sulla gestione. Il meccanismo poggia su un sistema a due livelli: il subingresso automatico dei supplenti e il successivo intervento integrativo dell'assemblea.
La continuita del controllo come bene da tutelare
Il collegio sindacale e l'organo deputato a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della societa. La sua funzionalita non puo restare sospesa per il venir meno di un componente. L'art. 2401 risponde proprio a questa esigenza, predisponendo un automatismo che consente al collegio di continuare a operare senza soluzione di continuita anche in caso di eventi che colpiscano i singoli sindaci.
Le cause di sostituzione
La norma individua tre eventi che attivano il meccanismo sostitutivo: la morte, la rinunzia e la decadenza del sindaco. Si tratta di ipotesi accomunate dalla cessazione anticipata dell'ufficio prima della scadenza naturale del mandato. Al verificarsi di uno di questi eventi non si determina alcuna paralisi, perche la disposizione prevede l'immediato subingresso dei sindaci supplenti, figure nominate proprio in vista di tale eventualita.
Il subingresso dei supplenti in ordine di eta
I supplenti subentrano in ordine di eta, criterio oggettivo e di immediata applicazione che evita incertezze nel momento delicato della sostituzione. Il subingresso deve avvenire nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma, che presidia la composizione del collegio sotto il profilo dei requisiti professionali e della presenza di componenti iscritti nel registro dei revisori legali. La sostituzione non puo dunque alterare gli equilibri qualitativi che la legge impone alla composizione dell'organo di controllo.
La provvisorieta della carica e l'integrazione assembleare
I sindaci subentrati restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, sempre nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma. Il subingresso del supplente ha dunque carattere provvisorio: assicura l'operativita immediata, ma rimette all'assemblea la ricostituzione stabile dell'organo. I nuovi nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli gia in carica, in modo da preservare l'unitarieta della durata del mandato collegiale.
La sostituzione del presidente
Un'attenzione specifica e dedicata all'ipotesi in cui a venir meno sia il presidente del collegio. In tal caso la presidenza e assunta, fino alla prossima assemblea, dal sindaco piu anziano. La regola assicura che l'organo non resti privo di guida nel periodo transitorio, individuando in via automatica chi debba esercitare le funzioni presidenziali fino a quando l'assemblea non provveda al nuovo assetto.
L'insufficienza dei supplenti e la convocazione dell'assemblea
Puo accadere che i supplenti disponibili non bastino a completare il collegio. In questa evenienza la norma impone la convocazione dell'assemblea affinche provveda all'integrazione. Si chiude cosi il sistema: l'automatismo dei supplenti opera quando vi siano risorse sufficienti, mentre, quando esse si esauriscono, subentra l'organo sovrano della societa per ricostituire la piena composizione dell'organo di controllo. In ogni caso l'obiettivo resta il medesimo, ossia evitare che il collegio sindacale operi in composizione incompleta.
Coordinamento con la disciplina del collegio sindacale
L'art. 2401 va letto in stretto raccordo con le norme sulla composizione e sui requisiti del collegio, in particolare con l'art. 2397, costantemente richiamato, e con le disposizioni sulle funzioni di vigilanza. La meticolosita del meccanismo sostitutivo riflette la centralita che l'ordinamento attribuisce al controllo interno nelle societa per azioni, dove l'integrita dell'organo sindacale e condizione di affidabilita del governo societario.
Casi pratici
Caso 1: il subingresso del supplente
In una societa per azioni un sindaco effettivo rinuncia all'incarico. Subentra automaticamente il supplente piu anziano fra quelli disponibili, nel rispetto dei requisiti di composizione del collegio. Egli resta in carica fino alla prossima assemblea, che dovra provvedere alla nomina dei sindaci necessari per ricostituire stabilmente l'organo.
Caso 2: supplenti insufficienti
Vengono a mancare contemporaneamente piu sindaci e i supplenti residui non bastano a completare il collegio. Gli amministratori, in applicazione della norma, convocano l'assemblea affinche provveda all'integrazione, evitando che l'organo di controllo continui a operare in composizione incompleta.
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 2401 c.c.?
Si applica quando un sindaco viene a mancare per morte, rinunzia o decadenza, attivando il meccanismo di sostituzione che garantisce la continuita del collegio sindacale.
Chi sostituisce il sindaco venuto meno?
Subentrano i sindaci supplenti in ordine di eta, nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma, sui requisiti di composizione del collegio.
Per quanto restano in carica i supplenti subentrati?
Fino alla prossima assemblea, che deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli gia in carica.
Cosa accade se viene a mancare il presidente?
La presidenza e assunta, fino alla prossima assemblea, dal sindaco piu anziano, in modo da non lasciare l'organo privo di guida nel periodo transitorio.
E se i supplenti non bastano a completare il collegio?
Deve essere convocata l'assemblea affinche provveda all'integrazione del collegio, evitando che l'organo di controllo operi in composizione incompleta.