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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2398 c.c. Presidenza del collegio

In vigore

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea.

In sintesi

  • Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci.
  • La presidenza è distinta dalla semplice carica di sindaco: richiede una nomina specifica.
  • Il presidente dirige i lavori del collegio, convoca le riunioni e coordina l'attività di controllo.
  • Nelle SPA con azioni quotate, almeno un sindaco è di nomina delle minoranze azionarie.
  • La norma è inderogabile: non è ammessa l'elezione del presidente tra i sindaci stessi.
La presidenza del collegio sindacale: nomina e funzione

L'articolo 2398 del Codice Civile stabilisce in modo secco che il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Questa disposizione, apparentemente semplice, ha un significato profondo nell'economia della governance societaria: attribuisce la nomina del presidente dell'organo di controllo direttamente ai soci, sottraendola alla determinazione autonoma del collegio stesso o del consiglio di amministrazione.

La norma si inserisce nella disciplina del collegio sindacale della società per azioni (artt. 2397-2409 c.c.), che costituisce il principale organo di controllo interno della SPA nel sistema tradizionale di governance. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società.

Il significato della nomina assembleare del presidente

La scelta di affidare all'assemblea (e non al collegio stesso) la nomina del presidente risponde a una precisa logica di governance: il presidente del collegio sindacale deve la sua posizione ai soci, non ai colleghi sindaci. Questo rafforza l'indipendenza del presidente rispetto all'organo gestorio e garantisce che la sua autorità interna al collegio derivi da una legittimazione esterna.

In assenza di questa norma, il presidente potrebbe essere eletto dal collegio stesso con voto dei sindaci, il che creerebbe il rischio di logiche di accordo interno che potrebbero compromettere l'efficacia del controllo. La nomina assembleare garantisce invece che il presidente risponda direttamente ai soci e che la sua designazione sia avvenuta nello stesso momento (e con la stessa legittimità democratica) della nomina dei sindaci.

Il ruolo del presidente del collegio sindacale

Il presidente del collegio sindacale svolge funzioni di direzione e coordinamento dell'attività del collegio: convoca le riunioni del collegio, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le riunioni e sovrintende alla redazione dei verbali. Il presidente è anche il punto di riferimento nei rapporti tra il collegio e gli altri organi sociali (assemblea, consiglio di amministrazione, revisori legali).

In sede assembleare, il presidente del collegio sindacale non presiede l'assemblea (questo compito spetta al presidente dell'assemblea, che è solitamente il presidente del consiglio di amministrazione), ma può intervenire per riferire sull'attività di controllo svolta e per rispondere a domande dei soci. Il collegio sindacale può richiedere la convocazione dell'assemblea quando lo ritiene opportuno (art. 2406 c.c.).

Le SPA quotate e la nomina dalla minoranza

Per le società per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati, il TUF (D.Lgs. 58/1998) prevede norme speciali sulla composizione del collegio sindacale. In particolare, almeno un sindaco effettivo deve essere eletto dalla minoranza degli azionisti, attraverso meccanismi di voto di lista previsti dallo statuto. Il presidente del collegio sindacale nelle SPA quotate, per norma di legge o regolamentare, deve essere il sindaco eletto dalla minoranza.

Questa regola rafforza ulteriormente l'indipendenza del presidente rispetto al gruppo di controllo della società: il presidente, eletto dalla minoranza, non è soggetto all'influenza del socio di maggioranza che controlla la nomina degli altri sindaci. L'indipendenza del presidente è considerata fondamentale per l'efficacia del controllo sindacale nelle grandi imprese quotate.

Inderogabilità della norma e prassi societaria

La norma che attribuisce all'assemblea la nomina del presidente del collegio sindacale è considerata inderogabile: lo statuto non può attribuire questa prerogativa al collegio stesso o ad altri organi. Tuttavia, è frequente che lo statuto indichi procedure specifiche per la presentazione delle candidature e per la votazione, in modo da agevolare la scelta assembleare.

Nella prassi delle SPA non quotate, l'assemblea nomina contestualmente i sindaci e il presidente, spesso sulla base di liste presentate dai soci. Nelle SPA quotate, il meccanismo del voto di lista garantisce che la minoranza abbia voce in capitolo nella composizione del collegio e, in particolare, nella designazione del presidente.

Domande frequenti

Chi nomina il presidente del collegio sindacale nella SPA?

L'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2398 c.c. La nomina del presidente è distinta da quella dei sindaci ma avviene nella stessa sede. Non è ammesso che il presidente sia eletto dal collegio stesso.

Quali compiti ha il presidente del collegio sindacale?

Dirige i lavori del collegio, convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno, presiede le riunioni e sovrintende alla redazione dei verbali. Coordina i rapporti con gli altri organi sociali (assemblea, CDA, revisori legali).

Nelle SPA quotate il presidente del collegio sindacale deve essere espresso dalla minoranza?

Sì. Il TUF prevede che nelle SPA quotate almeno un sindaco sia eletto dalla minoranza. Per legge o per statuto, il presidente del collegio deve essere il sindaco eletto dalla minoranza, garantendone l'indipendenza rispetto al gruppo di controllo.

Lo statuto può modificare le regole sulla nomina del presidente del collegio sindacale?

No, la norma è inderogabile: l'assemblea deve sempre nominare il presidente. Lo statuto può però stabilire procedure specifiche per la presentazione delle candidature e per la votazione, purché non attribuisca la nomina ad altri soggetti.

Qual è la differenza tra presidente del collegio sindacale e presidente dell'assemblea?

Sono due figure distinte: il presidente dell'assemblea (solitamente il presidente del CDA) presiede le riunioni assembleari. Il presidente del collegio sindacale presiede le riunioni del collegio e coordina l'attività di controllo, intervenendo in assemblea solo per riferire sull'attività sindacale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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