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La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate da Lombardia, Puglia e Veneto contro i vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato posti dalla legge di stabilità 2015, riservando ad altre pronunce le ulteriori censure.

Di cosa si tratta

Le Regioni Lombardia, Puglia e Veneto avevano impugnato la disposizione della legge di stabilità 2015 che, per il riassorbimento del personale provinciale soprannumerario, destinava a tale finalità le risorse delle Regioni e degli enti locali per le assunzioni a tempo indeterminato, limitandone l’autonomia.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione. Ricorrenti: le Regioni Lombardia, Puglia e Veneto.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi e riservata ad altre pronunce la decisione delle ulteriori questioni, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014, anche per profili attinenti alla formulazione e alla rilevanza delle censure.

Il principio

Le censure regionali avverso i vincoli statali alle assunzioni devono essere formulate in modo specifico e pertinente al testo effettivamente applicabile: la genericità o l’inadeguatezza delle censure ne determina l’inammissibilità.

Domande e risposte

Che cosa prevedeva la norma impugnata?

Imponeva a Regioni ed enti locali, per il 2015 e il 2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato al riassorbimento del personale delle Province soprannumerario.

Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

Per ragioni processuali legate alla formulazione e alla rilevanza delle censure, senza che la Corte si pronunciasse sul merito della legittimità.

La Corte ha deciso tutte le questioni?

No: ha riservato ad altre pronunce la decisione delle ulteriori questioni sollevate con gli stessi ricorsi.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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