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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittimo l’art. 460 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna avvisi l’imputato della facoltà di chiedere, con l’opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Di cosa si tratta

A un imputato era stato notificato un decreto penale di condanna; egli aveva proposto opposizione senza chiedere riti alternativi, salvo poi domandare la messa alla prova. Il Tribunale di Savona rilevava che il decreto penale non conteneva alcun avviso su tale facoltà, a differenza di quanto previsto per altri riti.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’avviso all’imputato della facoltà di chiedere la messa alla prova insieme all’atto di opposizione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Savona.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), c.p.p. nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere, mediante l’opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Il principio

Per garantire eguaglianza e diritto di difesa, l’imputato destinatario di un decreto penale di condanna deve essere informato di tutte le facoltà difensive esercitabili con l’opposizione, compresa la richiesta di messa alla prova.

Domande e risposte

Che cos’è la messa alla prova?

È un istituto che consente di sospendere il procedimento penale affidando l’imputato a un programma di trattamento; se l’esito è positivo, il reato si estingue.

Perché mancava l’avviso nel decreto penale?

La norma elencava gli avvisi obbligatori ma non includeva quello relativo alla messa alla prova: la Corte ha colmato questa lacuna.

Che cosa cambia per chi riceve un decreto penale di condanna?

Il decreto deve ora avvisare l’imputato che, opponendosi, può anche chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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