Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo al ricorso della Regione Lazio sulla norma statale che disciplina l’incompatibilità dell’incarico di commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario. Il giudizio si è chiuso senza decisione di merito.
Di cosa si tratta
La stessa norma statale del 2018 sull’incompatibilità del commissario ad acta, contestata dalla Regione Campania, era stata impugnata anche dalla Regione Lazio, direttamente interessata perché la previsione si applicava agli incarichi commissariali già in corso. La Regione lamentava la mancata osservanza del principio di leale collaborazione.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Lazio ha promosso questioni di legittimità sull’art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge n. 136 del 2018, in riferimento agli artt. 114, 117 (secondo, terzo e sesto comma), 118 (primo e secondo comma) e 120, secondo comma, della Costituzione, per mancata osservanza del principio di leale collaborazione e dei limiti ai poteri sostitutivi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi sul merito delle questioni sollevate dalla Regione Lazio.
Il principio
Il giudizio in via principale si estingue quando vengono meno i presupposti del contendere, tipicamente per rinuncia al ricorso; in tal caso la Corte non decide nel merito e dichiara l’estinzione del processo.
Domande e risposte
La Corte ha valutato la legittimità della norma statale?
No. Per il ricorso del Lazio il processo si è estinto, quindi non vi è pronuncia di merito.
Che differenza c’è con la pronuncia sulla Campania?
Sulla stessa norma il ricorso della Regione Campania è stato dichiarato manifestamente inammissibile, mentre quello del Lazio si è chiuso con estinzione del processo.
Cosa lamentava la Regione Lazio?
La violazione del principio di leale collaborazione e dei limiti ai poteri sostitutivi statali, per l’introduzione unilaterale dell’incompatibilità senza intesa.
Norme collegate
- Art. 114 della Costituzione — posizione costituzionale delle Regioni nell’ordinamento
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni, anche concorrenti (commi 2, 3 e 6)
- Art. 118 della Costituzione — riparto delle funzioni amministrative (commi 1 e 2)
- Art. 120 della Costituzione — poteri sostitutivi statali e leale collaborazione (comma 2)
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