Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disciplina della Regione Veneto che, nelle gare per le concessioni del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi (stabilimenti balneari), imponeva al nuovo concessionario di pagare un indennizzo al gestore uscente pari al novanta per cento del valore aziendale.
Di cosa si tratta
Per le concessioni balneari, la legge veneta prevedeva una procedura comparativa in cui il rilascio di una nuova concessione era subordinato al pagamento di un indennizzo in favore del concessionario uscente, quantificato in base a una perizia di stima del valore dell’impresa e pari al 90 per cento di tale valore, a pena di esclusione dalla gara. Una previsione che incideva sulle condizioni di accesso al mercato e sui contratti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questioni di legittimità sull’art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, evocando le competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione Veneto n. 33 del 2002.
Il principio
La disciplina delle condizioni economiche di accesso alle concessioni demaniali, incidendo sulla tutela della concorrenza e sull’ordinamento civile, rientra nella competenza esclusiva dello Stato: la Regione non può imporre un indennizzo obbligatorio al gestore uscente come condizione per partecipare e aggiudicarsi la gara.
Domande e risposte
Che cosa imponeva la norma annullata?
Che chi voleva ottenere una nuova concessione balneare pagasse al concessionario uscente un indennizzo pari al 90 per cento del valore aziendale, a pena di esclusione dalla gara.
Perché la Regione non poteva prevederlo?
Perché incideva su tutela della concorrenza e ordinamento civile, materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.
L’intera disciplina è caduta?
Sì, per i commi impugnati: la Corte ha dichiarato illegittimi i commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 54 della legge regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale su tutela della concorrenza e ordinamento civile (comma 2, lett. e e l)
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