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Con la sentenza n. 187 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni del Testo unico sul commercio della Regione Campania, impugnate dal Governo per contrasto con la tutela del paesaggio e con il riparto di competenze.
Di cosa si tratta
Il commercio è materia in cui le Regioni hanno ampi spazi di disciplina, ma incontrano limiti quando le loro scelte incidono su valori riservati allo Stato, come la tutela del paesaggio o l’ordinamento civile. La Regione Campania aveva approvato un Testo unico sul commercio (legge reg. n. 7 del 2020) e successive modifiche (legge reg. n. 5 del 2021), che il Governo ha impugnato in più punti. Tra i profili contestati, norme che incidevano sull’esercizio di attività commerciali in aree soggette a tutela e una previsione in materia di concessioni demaniali marittime. La questione tocca interessi concreti di imprese e cittadini — dove e come si può svolgere l’attività commerciale — ma anche la corretta ripartizione dei poteri tra Stato e Regione, perché alcune scelte regionali rischiavano di scavalcare competenze statali.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate numerose disposizioni della legge della Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio) e della legge reg. n. 5 del 2021. Il Presidente del Consiglio dei ministri invocava, tra gli altri, gli artt. 3, 9, secondo comma, 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettere l) e s), e 120 della Costituzione, oltre al principio di leale collaborazione: le norme avrebbero violato la tutela del paesaggio, l’ordinamento civile e il riparto di competenze.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni: gli artt. 19, comma 6, 28, comma 10, 83 e 130, comma 1, della legge reg. Campania n. 7 del 2020 (nella formulazione precedente alle modifiche del 2021), e l’art. 57, comma 2, della legge reg. n. 5 del 2021. Ha invece dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, altre questioni relative agli artt. 19 e 20 dello stesso Testo unico.
Il principio
La competenza regionale in materia di commercio non può spingersi fino a comprimere la tutela del paesaggio o a invadere l’ordinamento civile, riservati allo Stato: le disposizioni regionali che superano questi limiti sono costituzionalmente illegittime.
Domande e risposte
Le Regioni possono disciplinare il commercio?
Sì, in larga misura: il commercio rientra tra le materie su cui le Regioni legiferano. Ma quando le loro norme toccano valori riservati allo Stato — come la tutela del paesaggio o l’ordinamento civile — devono rispettare i limiti del riparto di competenze.
Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?
È una pronuncia di rigetto interpretativo: la Corte salva la norma, ma solo se la si interpreta nel modo indicato nella motivazione. Quell’interpretazione «costituzionalmente orientata» diventa vincolante per chi applica la legge.
Perché il Governo ha impugnato il Testo unico campano?
Perché riteneva che alcune sue disposizioni eccedessero la competenza regionale, incidendo su paesaggio, ordinamento civile e concessioni demaniali marittime, materie nelle quali lo Stato ha competenza esclusiva o pone principi vincolanti.
Che effetto ha l’annullamento su norme già modificate?
La Corte ha dichiarato illegittime le disposizioni nella formulazione precedente alle modifiche del 2021: ciò impedisce che quel testo, ormai superato, continui a produrre effetti nei rapporti ancora in corso.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — Il secondo comma tutela il paesaggio: parametro in base al quale alcune norme regionali sono state giudicate illegittime.
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze Stato-Regioni: le lettere l) e s) del secondo comma (ordinamento civile e tutela dell’ambiente) sono tra i parametri invocati.
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri del ricorso governativo.
- Art. 81 della Costituzione — Equilibrio di bilancio, richiamato in relazione ad alcune disposizioni.
- Art. 120 della Costituzione — Limiti all’esercizio dei poteri regionali, invocato dal ricorrente.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.