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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 42/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul silenzio-rigetto in materia di sanatoria edilizia previsto dall’art. 36 del Testo unico edilizia, lasciando intatta la regola contestata.

Di cosa si tratta

Quando un cittadino chiede la sanatoria di opere edilizie realizzate senza titolo (il cosiddetto accertamento di conformità), l’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che, se l’amministrazione non risponde entro sessanta giorni, la richiesta «si intende rifiutata»: è il silenzio-rigetto. Il TAR per il Lazio, chiamato a decidere il ricorso di alcuni proprietari contro un ordine di demolizione e contro il diniego tacito di sanatoria, ha dubitato della legittimità di questa regola. Secondo il giudice, attribuire al silenzio il valore di un rifiuto privo di motivazione costringe il cittadino a un ricorso «al buio», senza poter conoscere le ragioni del diniego, e finisce per spostare sul giudice una valutazione che spetterebbe all’amministrazione. In gioco c’erano la trasparenza dell’azione amministrativa e l’effettività della tutela giudiziaria di chi chiede di regolarizzare un immobile.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nella parte in cui prevede che la richiesta di sanatoria edilizia si intende rifiutata decorsi sessanta giorni, per contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione (ragionevolezza, diritto di difesa, buon andamento e imparzialità, tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non è entrata nel merito del silenzio-rigetto perché il giudice rimettente non aveva adeguatamente affrontato i profili processuali e la possibilità di una diversa ricostruzione interpretativa: l’inammissibilità impedisce alla Corte di pronunciarsi sulla fondatezza della norma, che quindi resta in vigore.

Il principio

La norma sul silenzio-rigetto in materia di sanatoria edilizia non è stata esaminata nel merito: la Corte ha rilevato un difetto nella prospettazione del giudice rimettente, dichiarando le questioni inammissibili.

Domande e risposte

Il silenzio-rigetto sulla sanatoria edilizia è stato cancellato?

No. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, quindi l’art. 36, comma 3, del Testo unico edilizia resta in vigore: trascorsi sessanta giorni senza risposta, la domanda di sanatoria si intende rifiutata.

Cosa cambia per chi presenta una domanda di sanatoria?

Nulla rispetto a prima: occorre tenere presente che il silenzio dell’amministrazione vale come rifiuto e che, per contestarlo, va proposto ricorso al giudice amministrativo nei termini di legge.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non infondata?

L’inammissibilità riguarda il modo in cui il giudice ha impostato la questione: la Corte non valuta se la norma sia giusta o sbagliata, ma rileva che mancavano i presupposti per decidere nel merito.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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