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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 63/2024 la Corte costituzionale ha respinto il ricorso della Regione Liguria contro alcune norme della legge di bilancio 2023, ritenendo non lesa l’autonomia finanziaria regionale.

Di cosa si tratta

La legge di bilancio dello Stato destina spesso risorse a finalità specifiche, attraverso fondi con vincolo di destinazione. La Regione Liguria ha contestato due disposizioni della legge di bilancio 2023, ritenendo che, nel disciplinare l’impiego di determinate risorse, lo Stato avesse compresso indebitamente la propria autonomia finanziaria e violato il principio di leale collaborazione. Per le Regioni, infatti, la possibilità di gestire le risorse e di concorrere alle scelte di finanza pubblica è una garanzia costituzionale importante. La questione riguarda l’equilibrio tra l’esigenza dello Stato di indirizzare la spesa verso obiettivi nazionali e l’autonomia delle Regioni nel reperire e impiegare le proprie risorse. La Corte, però, ha ritenuto che le norme statali non oltrepassassero i limiti consentiti, escludendo la lesione delle attribuzioni regionali lamentata dalla Liguria.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Liguria ha impugnato l’art. 1, commi 332 e 774, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in riferimento agli artt. 5, 114, 119 e 120 della Costituzione, lamentando la lesione dell’autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative a entrambe le disposizioni. Le norme statali non sono state ritenute lesive dell’autonomia finanziaria regionale né del principio di leale collaborazione, rientrando nelle prerogative dello Stato in materia di finanza pubblica. Il ricorso della Liguria è stato respinto.

Il principio

Lo Stato può destinare risorse a finalità specifiche e disciplinarne l’impiego senza per ciò solo ledere l’autonomia finanziaria delle Regioni, quando le scelte rientrano nelle proprie attribuzioni in materia di finanza pubblica e non comprimono in modo illegittimo le prerogative regionali.

Domande e risposte

Le norme statali contestate dalla Liguria restano in vigore?

Sì. La Corte ha respinto il ricorso regionale: le disposizioni della legge di bilancio 2023 non sono state annullate.

Lo Stato può vincolare la destinazione delle risorse?

Sì, entro i limiti delle proprie attribuzioni in materia di finanza pubblica. La Corte ha ritenuto che, nel caso esaminato, l’autonomia finanziaria regionale non fosse stata indebitamente compressa.

Che cos’è l’autonomia finanziaria delle Regioni (art. 119 Cost.)?

È la garanzia costituzionale per cui le Regioni dispongono di risorse proprie e possono gestire la propria finanza, pur nel rispetto dei vincoli di coordinamento posti dallo Stato.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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