Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 151 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della Regione Sardegna che conferivano alle Province funzioni ambientali e modificavano la disciplina edilizia, in contrasto con i principi statali e con il giudicato costituzionale.
Di cosa si tratta
La Regione Sardegna, con la legge n. 9 del 2023, aveva ridistribuito alcune funzioni amministrative, conferendo tra l’altro a Province e Città metropolitane compiti in materia ambientale, e aveva inoltre inciso sulla disciplina urbanistico-edilizia regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste disposizioni, sostenendo che esse invadevano ambiti riservati allo Stato o si ponevano in contrasto con i principi statali in materia di ambiente e governo del territorio. Un profilo particolarmente rilevante riguardava il rispetto del giudicato costituzionale: parte della disciplina riproduceva contenuti già dichiarati incostituzionali dalla Corte in precedenti pronunce. La questione, comune al contenzioso Stato-Regioni, riguarda i limiti che incontra il legislatore regionale quando ridisegna funzioni amministrative o riscrive norme edilizie, dovendo rispettare sia il riparto di competenze sia le decisioni già assunte dalla Corte.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 75 e 130 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9, in materia di funzioni ambientali conferite alle Province e di disciplina edilizia. La questione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, era riferita agli artt. 114, 117, 118 della Costituzione (riparto di competenze e funzioni amministrative) e all’art. 136 della Costituzione, per violazione del giudicato costituzionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75 della legge regionale, nella parte in cui conferiva a Province e Città metropolitane funzioni in materia ambientale riferite a un procedimento disciplinato dal codice dell’ambiente, e dell’art. 130, comma 1, lettera a), in materia edilizia. Le disposizioni si ponevano in contrasto con il riparto di competenze e, in parte, con il giudicato costituzionale. La decisione sulle altre questioni del ricorso è stata riservata a separate pronunce.
Il principio
La Regione non può conferire alle Province funzioni amministrative in materie riservate o disciplinate dallo Stato, né riprodurre norme edilizie già dichiarate incostituzionali: il riparto di competenze e il giudicato costituzionale segnano limiti invalicabili alla potestà regionale.
Domande e risposte
Cosa prevedevano le norme sarde annullate?
Conferivano a Province e Città metropolitane funzioni in materia ambientale e modificavano la disciplina edilizia regionale, intervenendo su ambiti regolati dallo Stato.
Perché si parla di violazione del giudicato costituzionale?
Perché parte della disciplina riproduceva contenuti già dichiarati incostituzionali dalla Corte: reintrodurre una norma analoga a quella annullata viola l’art. 136 Cost.
La Regione può attribuire funzioni alle Province?
Sì, ma nel rispetto del riparto di competenze: non può farlo in materie riservate allo Stato o in contrasto con la disciplina statale, come quella del codice dell’ambiente.
Perché la Corte ha riservato altre questioni a separate pronunce?
Perché il ricorso impugnava molte disposizioni: la Corte ne ha decise alcune subito, rinviando le altre a successive sentenze.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze in materia di ambiente e governo del territorio.
- Art. 118 della Costituzione — allocazione delle funzioni amministrative e principio di sussidiarietà.
- Art. 114 della Costituzione — Comuni, Province e Città metropolitane come enti autonomi.
- Art. 136 della Costituzione — efficacia delle sentenze di illegittimità: tutela del giudicato costituzionale.
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Vedi anche
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