Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2243 c.c. – Periodo di riposo
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2242 - Articolo 2242 Codice Civile: Vitto alloggio e assistenza→Cod. civ. art. 2244 - Art. 2244 Codice Civile: Recesso→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2241 Codice Civile: Periodo di prova→Articolo 2245 Codice Civile: Indennità di anzianità→Articolo 2240 Codice Civile: Norme applicabili→Articolo 2246 Codice Civile: Certificato di lavoro→Articolo 2239 Codice Civile: Norme applicabili→Articolo 2247 Codice Civile: Contratto di società→Art. 2238 Codice Civile: Rinvio
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2243 c.c. presidia la tutela psicofisica del lavoratore domestico, categoria storicamente esposta a condizioni di impiego particolarmente pervasive per via della coincidenza tra luogo di vita e luogo di lavoro. Il diritto al riposo, settimanale e annuale, risponde all'esigenza costituzionale enunciata dall'art. 36 Cost., che riconosce al lavoratore il diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, diritto al quale non può rinunziare. Il legislatore del 1942, pur in un contesto storico-economico assai diverso dall'attuale, ha avvertito la necessità di fissare soglie minime inderogabili a tutela di una categoria priva di un efficace potere contrattuale individuale.
Analisi
La disposizione distingue due profili: il riposo settimanale, rimesso agli «usi» (consuetudini locali o di settore), e le ferie annuali, fissate in misura minima di otto giorni retribuiti. Il periodo minimo di anzianità richiesto per la maturazione delle ferie è di un anno di servizio ininterrotto: l'interruzione, anche breve ma non di mera sospensione concordata, riazzerano il computo. Il termine «ininterrotto» va inteso con riferimento alla continuità del contratto, non della prestazione effettiva: le assenze per malattia o le sospensioni concordate non interrompono il computo. La retribuzione durante le ferie deve corrispondere all'ordinaria paga contrattuale. L'eventuale monetizzazione delle ferie non godute non libera il datore dall'obbligo di concederle effettivamente.
Quando si applica
L'articolo si applica esclusivamente ai contratti di lavoro domestico di cui all'art. 2240 c.c., ossia a quei rapporti di lavoro subordinato nei quali la prestazione è resa a beneficio diretto della vita familiare del datore. Non si applica pertanto ai lavoratori addetti a imprese (ad es. portieri di condominio non residenti, addetti a uffici privati), che ricadono nella disciplina generale del lavoro subordinato. La norma cede alla disciplina collettiva solo se questa prevede un trattamento più favorevole: il CCNL Lavoro Domestico disciplina oggi in modo analitico i vari livelli e le modalità di fruizione delle ferie, con minimi superiori rispetto alla soglia codicistica.
Connessioni
L'art. 2243 c.c. si collega sistematicamente all'art. 2240 c.c. (campo di applicazione del lavoro domestico), all'art. 2241 c.c. (obbligo di vitto e alloggio), all'art. 2242 c.c. (malattia del lavoratore domestico) e all'art. 36, comma 3, Cost. (ferie irrinunziabili). In materia di lavoro in generale, il riferimento è all'art. 2109 c.c. che disciplina il riposo settimanale e le ferie per tutti i lavoratori subordinati; le disposizioni del CCNL Lavoro Domestico (attualmente 2019-2021, in regime di ultrattività) costituiscono la fonte negoziale prevalente per la determinazione del trattamento concreto.
Casi pratici
Caso 1: Tizio assume Caio come colf a tempo pieno dal 1° gennaio 2024
Al 31 dicembre 2024, Caio ha completato un anno ininterrotto di servizio e matura il diritto a un minimo di otto giorni di ferie retribuite. Tizio non può sostituire le ferie con un'indennità sostitutiva se non al momento della cessazione del rapporto.
Caso 2: Sempronia lavora come badante live-in per Mevio
Dopo dieci mesi di servizio continuo, il contratto viene interrotto per un mese per motivi personali del datore, quindi ripreso. Il nuovo periodo di un anno decorre dalla ripresa: Sempronia non può ancora vantare il diritto alle ferie minime fino al completamento del nuovo anno ininterrotto.
Domande frequenti
Quanti giorni di ferie spettano alla colf?
Il Codice Civile fissa un minimo di otto giorni retribuiti dopo un anno di servizio ininterrotto. Il CCNL Lavoro Domestico vigente prevede trattamenti migliorativi in funzione della categoria e dell'anzianità.
Le ferie maturano anche durante la malattia?
Sì. La malattia, essendo una sospensione del rapporto e non un'interruzione, non interrompe il computo dell'anzianità necessaria per la maturazione delle ferie. Il periodo di malattia è equiparato a servizio effettivo ai fini del maturato.
Il datore può pagare le ferie invece di concederle?
No, salvo al momento della cessazione del rapporto. Le ferie devono essere effettivamente godute: l'art. 36 Cost. le dichiara irrinunziabili. La monetizzazione in costanza di rapporto è nulla, anche se il lavoratore vi consente.
Cosa si intende per 'usi' in materia di riposo settimanale?
Gli usi sono le consuetudini locali o di categoria consolidate nel tempo. In mancanza di usi rilevanti, il riposo settimanale si intende nella domenica, in linea con la regola generale dell'art. 2109 c.c.
Il periodo di prova si computa ai fini delle ferie?
Sì, il periodo di prova, se superato con conferma del rapporto, si computa nell'anzianità utile ai fini della maturazione delle ferie, poiché il rapporto si considera continuativo fin dall'inizio.