Testo dell'articoloVigente
Art. 2217 c.c. Redazione dell’inventario
In vigore
L’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima. L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2217 c.c. persegue una finalità di trasparenza patrimoniale e di continuità informativa: l'inventario annuale è lo strumento attraverso cui l'imprenditore fotografa periodicamente la propria situazione economico-finanziaria, rilevante sia per i terzi creditori sia per l'autorità giudiziaria in caso di apertura di procedure concorsuali. La cadenza annuale riflette la periodicità fiscale e societaria del nostro ordinamento, garantendo che le valutazioni siano aggiornate e non cristallizzate su dati obsoleti. L'obbligo di sottoscrizione entro un termine definito, correlato alla dichiarazione dei redditi, assicura infine la responsabilizzazione personale dell'imprenditore sui dati esposti, con rilevanti conseguenze in sede penale fallimentare.
Analisi
La disposizione pone tre obblighi distinti. Il primo è temporale: l'inventario deve essere redatto all'inizio dell'attività e poi con cadenza annuale; la legge non fissa una data rigida ma il coordinamento con la dichiarazione dei redditi orienta la prassi verso la chiusura al 31 dicembre per la maggioranza delle imprese. Il secondo obbligo riguarda il contenuto: l'inventario deve comprendere tutte le attività e passività relative all'impresa nonché quelle personali dell'imprenditore estranee all'impresa, restituendo così un quadro patrimoniale complessivo del soggetto. Il terzo obbligo attiene alla chiusura: l'inventario deve essere completato con il bilancio e con il conto profitti e perdite, documenti che consentono di valutare dinamicamente la gestione e non solo la consistenza patrimoniale statica. Le valutazioni di bilancio seguono i criteri delle s.p.a. (artt. 2423 ss. c.c.) «in quanto applicabili», locuzione che introduce un adattamento proporzionale alla struttura dell'impresa individuale. Infine, l'obbligo di sottoscrizione entro tre mesi dal termine per la dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette àncora il momento conclusivo dell'adempimento a un termine fiscale certo e verificabile.
Quando si applica
La norma si applica agli imprenditori commerciali obbligati alla tenuta delle scritture contabili ex art. 2214 c.c. Non si applica ai piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.), che sono esentati dagli obblighi di scritture contabili, né alle società di capitali, per le quali esiste una disciplina speciale più analitica (artt. 2423-2435-bis c.c.). Nella pratica l'art. 2217 acquista rilevanza centrale nelle procedure concorsuali: il curatore fallimentare verifica il rispetto dell'obbligo di redigere e sottoscrivere l'inventario annuale per accertare l'eventuale responsabilità penale dell'imprenditore per bancarotta semplice (art. 217, co. 2, L. fall., oggi art. 323 D.Lgs. 14/2019).
Connessioni
L'art. 2217 si collega all'art. 2214, che impone la tenuta del libro degli inventari, e all'art. 2215, che ne disciplina la formalità di numerazione. I criteri di valutazione rinviati per le s.p.a. sono contenuti negli artt. 2423-2426 c.c. Per la disciplina penale fallimentare si veda l'art. 323 D.Lgs. 14/2019 (bancarotta semplice per irregolare tenuta dei libri). Sul piano fiscale il D.P.R. 600/1973 prevede obblighi paralleli di redazione dell'inventario fiscale con criteri in parte divergenti da quelli civilistici, di cui il professionista deve tener conto nel raccordare i due sistemi.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, imprenditore commerciale individuale, chiude il proprio esercizio al 31 dicembre. Entro i tre mesi successivi alla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi redige l'inventario, elencando i macchinari, le merci in magazzino, i crediti verso clienti e i debiti verso fornitori. Include anche un immobile di sua proprietà estraneo all'impresa, come richiede l'art. 2217 per garantire una visione patrimoniale complessiva. Chiude il documento con il bilancio e il conto profitti e perdite, quindi lo sottoscrive.
Caso 2: Caso 2
Caio, titolare di un'impresa artigiana di dimensioni non trascurabili, omette per due anni consecutivi di redigere l'inventario annuale. In seguito all'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale nei suoi confronti, il curatore accerta l'irregolarità. L'omissione pluriennale degli inventari integra la fattispecie di bancarotta semplice documentale, con conseguente responsabilità penale di Caio ai sensi dell'art. 323 D.Lgs. 14/2019.
Domande frequenti
Entro quando deve essere sottoscritto l'inventario?
L'art. 2217, ultimo comma, c.c. prevede che l'inventario debba essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. Per la maggior parte delle imprese individuali il termine coincide con i tre mesi successivi al 30 novembre.
L'inventario deve includere anche i beni personali dell'imprenditore?
Sì. L'art. 2217 c.c. richiede che l'inventario contenga anche l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee all'impresa, fornendo così un quadro patrimoniale globale del soggetto, rilevante soprattutto in caso di procedura concorsuale.
Quali criteri di valutazione si applicano all'inventario?
L'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni (artt. 2423-2426 c.c.), in quanto applicabili alla propria struttura. Ciò significa adottare il principio della prudenza, della competenza economica e della continuità aziendale, con le opportune semplificazioni per le imprese di minori dimensioni.
Il conto profitti e perdite è obbligatorio?
Sì. L'art. 2217 c.c. prevede che l'inventario si chiuda con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, che deve dimostrare «con evidenza e verità» gli utili conseguiti o le perdite subite. È un documento obbligatorio distinto dall'inventario patrimoniale statico.
Cosa succede se l'imprenditore non redige l'inventario annuale?
L'omissione o l'irregolare redazione dell'inventario può integrare la fattispecie di bancarotta semplice documentale in caso di apertura di una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 323 D.Lgs. 14/2019. Può inoltre comportare conseguenze fiscali, con il disconoscimento della contabilità come base di accertamento.