Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2186 c.c. – Nozione e norme applicabili

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

In tal caso il soccidario ha la direzione dell’impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.

Si osservano inoltre le disposizioni dell’art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.

In sintesi

  • Nella soccida con conferimento di pascolo il soccidario apporta il bestiame e il soccidante mette a disposizione il terreno pascolivo.
  • La direzione dell'impresa spetta al soccidario, mentre al soccidante è riservato il controllo della gestione.
  • Si osservano le disposizioni dell'art. 2184 c.c. e, in quanto applicabili, quelle della soccida semplice.
  • Si tratta di una variante speciale della soccida in cui i ruoli tradizionali delle parti sono invertiti rispetto alla soccida semplice.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2186 c.c. disciplina una forma peculiare di soccida nella quale i conferimenti tipici delle parti risultano invertiti rispetto alla soccida semplice: è il soccidario a conferire il bestiame, mentre il soccidante mette a disposizione il terreno pascolivo. La norma risponde all'esigenza di regolamentare situazioni economiche in cui il proprietario del fondo non dispone di bestiame ma vuole valorizzare il pascolo, mentre l'allevatore possiede il bestiame ma non ha terreno sufficiente. Il legislatore ha ritenuto opportuno tipizzare questa fattispecie per evitare incertezze qualificatorie.

Analisi

Sotto il profilo strutturale, l'art. 2186 c.c. capovolge la logica della soccida semplice: il soccidario è il conferente del bestiame, elemento produttivo principale, e assume la direzione dell'impresa. Al soccidante, che apporta solo il terreno pascolivo, spetta il controllo della gestione, ossia un potere di vigilanza e verifica senza ingerenza diretta nell'attività d'impresa. La norma richiama espressamente l'art. 2184 c.c. (obblighi del soccidario parziario) e le disposizioni della soccida semplice in quanto applicabili, creando così un sistema normativo integrato per questa variante contrattuale.

Quando si applica

La fattispecie si realizza ogni volta che un allevatore (soccidario) conferisce il proprio bestiame e un proprietario terriero (soccidante) mette a disposizione il pascolo. La direzione dell'impresa è affidata al soccidario, in quanto soggetto con competenze tecniche nell'allevamento. La norma trova applicazione nei contratti agrari dove la separazione tra proprietà fondiaria e proprietà del bestiame impone un'organizzazione dei poteri gestionali calibrata sulle rispettive competenze delle parti.

Connessioni

L'art. 2186 c.c. si lega direttamente all'art. 2184 c.c. (richiamato espressamente) e alle norme sulla soccida semplice (artt. 2170 ss. c.c.) in quanto applicabili. Va letto in coordinamento con l'art. 2185 c.c. sul rinvio generale e con le disposizioni comuni alle associazioni agrarie (artt. 2141 ss. c.c.). La norma chiude il Capo II dedicato alle associazioni agrarie, prima della Sezione V (Disposizione finale) e del passaggio al Capo III sulle imprese commerciali e il registro delle imprese.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è proprietario di un vasto pascolo montano ma non ha bestiame da allevare

Caio è un allevatore ovino che non dispone di terreni sufficienti. I due stipulano una soccida ex art. 2186 c.c.: Caio conferisce il gregge (soccidario), Tizio conferisce il pascolo (soccidante). La direzione dell'impresa di allevamento spetta a Caio, mentre Tizio ha diritto a controllare periodicamente la gestione del bestiame e la corretta utilizzazione del fondo.

Caso 2: Caso 2

Sempronio (soccidante) concede in uso il proprio fondo pascolivo a Mevio (soccidario) che vi porta una mandria di bovini. Il contratto di soccida ex art. 2186 c.c. prevede che Mevio diriga le operazioni di allevamento e Sempronio eserciti il controllo della gestione. Alla scadenza del contratto emerge una controversia sulla ripartizione degli utili: per le questioni non regolate, si applicano per rinvio le disposizioni della soccida semplice, in quanto compatibili.

Domande frequenti

Cos'è la soccida con conferimento di pascolo ex art. 2186 c.c.?

È una variante della soccida in cui il soccidario conferisce il bestiame e il soccidante mette a disposizione il terreno pascolivo. I ruoli tipici della soccida semplice risultano invertiti: è l'allevatore (soccidario) a portare gli animali, mentre il proprietario del fondo (soccidante) apporta solo il pascolo.

Chi dirige l'impresa nella soccida ex art. 2186 c.c.?

La direzione dell'impresa spetta al soccidario, cioè a colui che ha conferito il bestiame. Al soccidante, che mette a disposizione il terreno, è riservato solo il controllo della gestione, senza potere direttivo sull'attività.

Quali norme si applicano alla soccida con conferimento di pascolo?

Si applicano le disposizioni dell'art. 2184 c.c. (richiamato espressamente) e, in quanto compatibili, quelle della soccida semplice. Per le eventuali lacune residue opera il rinvio generale dell'art. 2185 c.c.

Come si differenzia l'art. 2186 c.c. dalla soccida parziaria?

Nella soccida parziaria entrambe le parti conferiscono bestiame in misura proporzionale. Nell'art. 2186 c.c. solo il soccidario conferisce bestiame, mentre il soccidante apporta esclusivamente il terreno pascolivo. La direzione spetta sempre al soccidario in entrambe le varianti.

Il contratto di soccida con pascolo richiede forma scritta?

Il Codice Civile non impone la forma scritta ad substantiam per la soccida. Tuttavia, per ragioni probatorie e ai fini della registrazione, è consigliabile redigere il contratto in forma scritta, specificando l'oggetto, la durata e le modalità di ripartizione degli utili.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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