Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2183 c.c. – Reintegrazione del bestiame conferito

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.

Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell’anno in corso.

Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata nell’art. 2184.

Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.

In sintesi

  • Nella soccida parziaria di durata non inferiore a tre anni, ciascuna parte può recedere se nella prima metà del contratto perisce la maggior parte del bestiame per causa non imputabile al soccidario.
  • Il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso, salvo diverso accordo.
  • Il bestiame rimasto si divide tra le parti nella proporzione prevista dall'art. 2184 c.c.
  • Se era prevista una quota maggiore per una delle parti, essa va ridotta proporzionalmente alla minor durata effettiva della soccida.
Indice dei contenuti

Ratio

L'articolo 2183 c.c. disciplina una fattispecie di recesso straordinario nella soccida parziaria, connessa al perimento fortuito di gran parte del bestiame. La ratio è di carattere equitativo: quando l'oggetto del contratto si riduce drasticamente per cause non imputabili al soccidario, continuare il rapporto non avrebbe più senso economico e potrebbe cagionare ulteriori squilibri tra le parti. La norma introduce una via di uscita bilaterale che tutela entrambe le parti, evitando di legare i contraenti a un contratto ormai privo della sua base produttiva essenziale.

Analisi

I presupposti del recesso straordinario sono cumulativi: il contratto deve avere durata non inferiore a tre anni; il perimento deve verificarsi nella prima metà del periodo contrattuale; deve riguardare la maggior parte del bestiame inizialmente conferito; la causa deve essere non imputabile al soccidario. Se i contraenti non si accordano per reintegrare il bestiame perduto, ciascuno può esercitare il recesso. Il recesso opera con la fine dell'anno in corso, salvo diverso accordo. La norma prevede inoltre una clausola di proporzionamento: se era stabilita una quota aggiuntiva per un contraente al termine del contratto, essa si riduce in proporzione alla minor durata effettiva.

Quando si applica

La norma si applica esclusivamente alla soccida parziaria con durata contrattuale non inferiore a tre anni. Il perimento deve essere oggettivamente verificabile e non imputabile al soccidario; se invece derivasse da sua colpa, si applicano le ordinarie regole sulla responsabilità contrattuale. Il mancato accordo sulla reintegrazione è condizione necessaria: se le parti si accordano per sostituire il bestiame perduto, il recesso non è ammissibile.

Connessioni

L'art. 2183 c.c. si raccorda con l'art. 2182 c.c. sul regime di comproprietà del bestiame nella soccida parziaria e con l'art. 2184 c.c. che definisce le proporzioni di divisione al termine del contratto. Va letto insieme all'art. 2180 c.c. sullo scioglimento per fatti sopravvenuti, che costituisce la norma generale in materia. Rileva anche il richiamo implicito alle regole sulla responsabilità per perdita di cose (artt. 1218 e 1256 c.c.) ai fini della valutazione della imputabilità.

Casi pratici

Caso 1: Tizio e Caio stipulano una soccida parziaria della durata di quattro anni

Al termine del primo anno (prima metà del contratto) un'epidemia non imputabile a Caio distrugge l'80% del bestiame conferito. Le parti non riescono ad accordarsi sulla reintegrazione: Tizio esercita il recesso, che ha effetto con la fine dell'anno agrario in corso. Il bestiame superstite viene diviso secondo le proporzioni dell'art. 2184 c.c.

Caso 2: Caso 2

Sempronio e Mevio stipulano una soccida parziaria triennale prevedendo che alla scadenza Mevio riceva una quota aggiuntiva del 10% rispetto al suo conferimento. Una calamità naturale distrugge la maggior parte del gregge al diciottesimo mese. Dopo il recesso esercitato da Sempronio, la quota aggiuntiva spettante a Mevio viene ridotta proporzionalmente: avendo il contratto durato metà del previsto, la maggiorazione si dimezza.

Domande frequenti

Quando scatta il diritto di recesso per perimento del bestiame nella soccida parziaria?

Il recesso è ammissibile quando: il contratto dura almeno tre anni; il perimento avviene nella prima metà del periodo contrattuale; riguarda la maggior parte del bestiame inizialmente conferito; la causa non è imputabile al soccidario; e le parti non si accordano sulla reintegrazione.

Entro quando ha effetto il recesso?

Salvo diverso accordo tra le parti, il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso rispetto al momento in cui viene esercitato. Le parti possono tuttavia concordare un termine diverso.

Come si divide il bestiame rimasto dopo il recesso?

Il bestiame superstite viene diviso tra le parti nella proporzione indicata dall'art. 2184 c.c., ossia nella proporzione stabilita dalla convenzione, dalle norme corporative o dagli usi locali.

Se era prevista una quota maggiore per una parte, rimane invariata dopo il recesso anticipato?

No. La quota maggiore deve essere ridotta in rapporto alla minor durata effettiva della soccida rispetto a quella originariamente pattuita. Se la soccida dura la metà del previsto, la quota aggiuntiva si riduce proporzionalmente.

L'art. 2183 c.c. si applica anche se il perimento è parziale?

No. La norma richiede che perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito. Un perimento parziale non sufficiente a superare questa soglia non legittima il recesso straordinario, fermo restando che le parti possono accordarsi diversamente o ricorrere alle norme generali sullo scioglimento.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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