Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Pesca

Welfare, previdenza marittima e sanità integrativa nel CCNL Pesca Marittima

Chi lavora in mare ha una previdenza tutta sua: la previdenza marinara. Su questa base speciale si innestano le eventuali forme di welfare e bilateralità previste dalla contrattazione di settore.

In sintesi

Il welfare del marittimo poggia su una previdenza speciale: la pensione è gestita dall’INPS, l’assicurazione contro gli infortuni dall’INAIL, che ha incorporato l’ex IPSEMA; le indennità di malattia e maternità sono all’INPS dal 1° gennaio 2014. Il CCNL Federpesca aggiunge l’ente bilaterale EBI-Pesca, il fondo sanitario FIS-Pesca (10 € al mese a carico dell’armatore) e la previdenza complementare con l’1,5% del minimo garantito a carico di ciascuna parte.

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Dati contrattuali

CCNL
Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
Parti firmatarie
Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
Decorrenza
CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
Enti previdenziali
INPS (previdenza marinara e indennità malattia/maternità) · INAIL (gestione navigazione), già ex IPSEMA
Fonte
Testo del CCNL 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); rinnovi del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) e del 19 gennaio 2024

La previdenza marinara

Il primo pilastro del welfare del marittimo è la previdenza pubblica obbligatoria, che nel settore ha una forma speciale: la cosiddetta previdenza marinara. La pensione è gestita dall’INPS; l’ex IPSEMA, poi incorporato nell’INAIL, si occupava invece di infortuni e malattia (il CCNL stesso prevede di sostituire «l’Istituto IPSEMA con l’Istituto INAIL»). Questa gestione tiene conto della peculiarità del lavoro a bordo e della discontinuità degli imbarchi. La contribuzione versata durante gli imbarchi concorre alla pensione secondo le regole della gestione speciale.

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Infortuni e malattia: INAIL e INPS

Le tutele assicurative si articolano tra due enti, a seguito del riordino dell’ex IPSEMA:

  • l’INAIL gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori del mare (gestione navigazione);
  • l’INPS gestisce, dal 1° gennaio 2014, le prestazioni di indennità di malattia e maternità già amministrate dall’ex IPSEMA.

È il datore di lavoro a versare i contributi a questi enti. Per gli aspetti operativi di malattia e infortunio si rinvia alla guida dedicata.

Le tutele del welfare nel settore della pesca
Tutela Ente / strumento Natura
Pensione (previdenza marinara) INPS Previdenza pubblica obbligatoria
Infortuni e malattie professionali INAIL (gestione navigazione) Assicurazione pubblica obbligatoria
Indennità malattia e maternità INPS (dal 1/1/2014) Prestazione pubblica
Sanità integrativa FIS-Pesca, dentro l’ente bilaterale EBI-Pesca (art. 70 CCNL) 10 € al mese per 12 mensilità a carico dell’armatore
Integrazione malattia e infortunio EBI-Fondo (artt. 56 e 59 bis CCNL) 7 € al giorno in più rispetto all’indennità INAIL (importo confermato dal CCNL 2022), pagati da EBI-Fondo se l’armatore versa il premio integrativo
Previdenza complementare Fondo negoziale (art. 44 CCNL); Pensplan indica Agrifondo 1,5% del minimo garantito a carico del lavoratore + 1,5% a carico del datore + TFR

Nota: fondi e importi del testo del CCNL del 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); per la previdenza complementare la scheda contributiva di Pensplan indica Agrifondo, con base imponibile il minimo monetario garantito. Le prestazioni sono quelle dei regolamenti dei fondi.

Sanità e previdenza integrativa

Sul pilastro pubblico possono innestarsi forme di welfare integrativo: un fondo di sanità integrativa (per rimborsi di prestazioni sanitarie) o di previdenza complementare (per integrare la pensione pubblica). Nel CCNL Federpesca ci sono entrambi. Il fondo sanitario FIS-Pesca è attivo dal 1° gennaio 2020 all’interno dell’ente bilaterale ed è finanziato con 10 € al mese per ogni lavoratore, per 12 mensilità, a carico dell’armatore (art. 70): se l’armatore non versa, risponde verso il lavoratore delle prestazioni perse. Per la previdenza complementare, ad adesione volontaria, il contratto fissa l’1,5% del minimo monetario garantito a carico del lavoratore, l’1,5% a carico del datore e il 100% del TFR per chi è stato assunto dopo il 28 aprile 1993 (art. 44).

La bilateralità di settore

La bilateralità è un sistema di enti o organismi costituiti pariteticamente dalle parti firmatarie (associazioni datoriali e sindacati) per erogare servizi e prestazioni a lavoratori e imprese: formazione, sostegno al reddito, welfare, attività in materia di sicurezza. Nella pesca l’ente è EBI-Pesca (art. 59), costituito da Federpesca e sindacati; al suo interno operano EBI-Fondo, che paga l’integrazione di malattia e infortunio (7 € al giorno, art. 56), e FIS-Pesca. Le prestazioni bilaterali sono un diritto del lavoratore: l’impresa che non aderisce e non versa deve garantirle direttamente e pagare al lavoratore 20 € lordi al mese (art. 22).

Integrativo e pubblico: due piani distinti

Un chiarimento essenziale: le forme di welfare, sanità o previdenza integrativa eventualmente previste dal CCNL si aggiungono e non sostituiscono la previdenza pubblica obbligatoria (pensione marinara INPS, assicurazione INAIL). Sono strumenti che completano le tutele di base. Le tutele fondamentali restano quelle degli enti pubblici: il welfare contrattuale è un’integrazione, non un’alternativa.

Casi pratici

Tizio — Contribuzione per la pensione marinara
Tizio ha alle spalle anni di imbarchi. La contribuzione versata durante questi periodi confluisce nella gestione speciale dei marittimi presso l’INPS e concorre alla sua futura pensione. Per ricostruire la posizione contributiva, Tizio si rivolge all’INPS o a un patronato.
Caio — Infortunio coperto dall’INAIL
Caio subisce un infortunio sul lavoro a bordo. La tutela è gestita dall’INAIL nella gestione navigazione: Caio accede alle prestazioni per l’inabilità temporanea. Si tratta di una tutela pubblica obbligatoria, distinta da eventuali coperture integrative del CCNL.
Sempronio — Verifica del welfare integrativo
Sempronio vuole sapere se ha diritto a una sanità integrativa. Con il CCNL Federpesca sì: è iscritto a FIS-Pesca e l’armatore deve versare 10 € al mese per lui (art. 70). Verifica in busta paga o con l’ente bilaterale che il contributo sia versato; le prestazioni sono quelle del regolamento del fondo.
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Domande frequenti

Come funziona la pensione per chi lavora nella pesca?

La pensione dei marittimi è gestita dall'INPS e la contribuzione degli imbarchi concorre alla pensione con le regole del settore. L'ex IPSEMA, poi incorporato nell'INAIL, si occupava di infortuni e malattia, non della pensione. Per la posizione individuale conviene rivolgersi all'INPS o a un patronato.

Chi assicura il pescatore contro gli infortuni?

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori del mare è gestita dall'INAIL (gestione navigazione), dopo l'incorporazione dell'ex IPSEMA. Le indennità di malattia e maternità sono passate all'INPS dal 1° gennaio 2014. I contributi sono versati dal datore di lavoro.

Esiste una sanità integrativa nel settore della pesca?

Sì. Il CCNL Federpesca ha istituito il fondo FIS-Pesca, attivo dal 1° gennaio 2020 dentro l'ente bilaterale EBI-Pesca (art. 70): l'armatore versa 10 € al mese per ogni lavoratore, per 12 mensilità. Se non versa, risponde verso il lavoratore delle prestazioni perse. Le prestazioni sono fissate dal regolamento del fondo.

Cos'è la bilateralità nel settore?

È il sistema di enti costituiti dalle parti firmatarie. Nella pesca è EBI-Pesca (art. 59), con EBI-Fondo, che integra di 7 € al giorno le indennità di malattia e infortunio (art. 56), e FIS-Pesca per la sanità. L'impresa che non aderisce deve garantire prestazioni equivalenti e pagare al lavoratore 20 € lordi al mese (art. 22).

Il welfare di settore sostituisce la previdenza pubblica?

No. Le forme integrative eventualmente previste dal CCNL si aggiungono e non sostituiscono la previdenza pubblica obbligatoria (pensione marinara INPS, assicurazione INAIL). Le tutele fondamentali restano quelle degli enti pubblici; il welfare contrattuale è un'integrazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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