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La guida
Tredicesima, mensilità aggiuntive e premi nel CCNL Pesca Marittima
Le mensilità aggiuntive ci sono anche per chi lavora in mare, ma il loro calcolo deve fare i conti con un sistema retributivo particolare, dove convivono il minimo garantito e la quota «alla parte».
Il CCNL della pesca marittima prevede tredicesima (Natale) e quattordicesima (Pasqua), ciascuna pari a una mensilità di importo fisso più valore mensa ai fini previdenziali (art. 29). Maturano a dodicesimi per i mesi d’imbarco e sono già comprese, a ratei mensili, nella tabella del minimo monetario garantito: la «parte» le assorbe, e l’armatore integra solo se a fine trimestre la «parte» resta sotto il minimo. Il premio di produzione (art. 25) si contratta a livello locale.
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La tredicesima spetta anche in mare
La tredicesima mensilità è un istituto ormai generalizzato nel lavoro subordinato italiano e spetta anche al personale del settore della pesca, secondo le modalità del CCNL. È erogata di norma in occasione delle festività di fine anno e matura in proporzione ai mesi di servizio prestati nell’anno: chi è stato in forza solo per una parte dell’anno percepisce tanti dodicesimi quanti sono i mesi (o le frazioni rilevanti) di servizio.
Il nodo del calcolo nel sistema «alla parte»
La domanda più frequente nella pesca è: su cosa si calcola la tredicesima se gran parte della retribuzione è «alla parte»? La risposta sta nella struttura del compenso. La quota «alla parte» è per natura variabile e legata al ricavato; la base stabile della retribuzione è invece il minimo monetario garantito e le voci fisse. Le mensilità aggiuntive si calcolano in collegamento a questa base stabile, secondo i criteri del CCNL. Il CCNL lo risolve così: ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo fisso più il valore mensa ai fini previdenziali (art. 29 del testo del CCNL del 19 marzo 2019); i ratei sono già inseriti nella tabella del minimo monetario garantito, con cui la «parte» viene confrontata ogni trimestre solare, e la «parte» comprende ogni istituto retributivo del contratto (art. 22). In pratica: se la «parte» supera il minimo, le mensilità aggiuntive sono già pagate dentro la «parte»; se resta sotto, l’integrazione al minimo le comprende.
Quattordicesima e altre erogazioni
Nella pesca marittima la quattordicesima c’è: l’art. 29 del CCNL prevede una mensilità in occasione del Natale e una in occasione della Pasqua, ciascuna pari a importo fisso più valore mensa ai fini previdenziali. Per chi entra in servizio nel corso dell’anno spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi d’imbarco compiuti; la frazione di mese superiore a 15 giorni vale un rateo intero, quella inferiore non dà diritto al rateo. In deroga alla regola generale, e come consente l’art. 325 del Codice della navigazione, i ratei sono pagati mese per mese perché già compresi nella tabella del minimo monetario garantito.
Premi e una tantum
Nel settore della pesca il «premio di risultato» tipico degli altri CCNL trova un equivalente naturale nel sistema «alla parte», che già lega la retribuzione dell’equipaggio al risultato economico della pesca. Accanto a ciò:
- il CCNL prevede un premio di produzione (art. 25): una percentuale sulla quantità di pescato, crescente per scaglioni e distinta per qualità, contrattata dalle organizzazioni locali per tipo di nave e di pesca; si paga mensilmente nella pesca entro il Mediterraneo e a fine campagna nella pesca oceanica. Con l’equipaggio pagato a retribuzione fissa (minimo garantito più premio, art. 37) è la voce che sostituisce la «parte»;
- i verbali di rinnovo possono prevedere importi una tantum a copertura dei periodi di vacanza contrattuale;
- possono esistere accordi a livello aziendale con erogazioni aggiuntive;
- per il personale di terra sono ipotizzabili premi e istituti più simili a quelli degli altri settori.
Queste voci vanno verificate di volta in volta sul contratto e sui relativi accordi.
Tabella riepilogativa
| Voce | Quando spetta | Base di calcolo |
|---|---|---|
| Tredicesima | Natale; ratei pagati ogni mese dentro il minimo garantito | Importo fisso + valore mensa ai fini previdenziali (art. 29) |
| Quattordicesima | Pasqua; ratei pagati ogni mese dentro il minimo garantito | Importo fisso + valore mensa ai fini previdenziali (art. 29) |
| Premio di produzione | Mensile nel Mediterraneo, a fine campagna nella pesca oceanica | Percentuale sul pescato fissata da accordi locali (art. 25) |
| Una tantum di rinnovo | Quando prevista dal verbale di rinnovo | Importo fisso, spesso escluso dal TFR |
| Premi aziendali | Se previsti da accordi aziendali | Definita dall’accordo |
Nota: articoli del testo del CCNL del 19 marzo 2019. L’importo fisso per qualifica e tipo di pesca è nelle tabelle del CCNL pubblicate da Federpesca (TabelleCCNL.pdf, tabelle al 1° gennaio 2024, file scansionato che qui non trascriviamo): il rinnovo del 19 gennaio 2024 lo ha aumentato del 2,5% dal 1° gennaio 2024 e di un altro 2,5% dal 1° gennaio 2025, quindi per il valore aggiornato va considerata anche la seconda tranche. Il valore mensa ai fini previdenziali è di 370 € al mese dal 1° ottobre 2022 (art. 22; era 335 € dal 1° aprile 2019).
Casi pratici
Quanta tredicesima ti spetta?
Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.
Domande frequenti
La tredicesima spetta anche a chi lavora su un peschereccio?
Sì. La tredicesima è generalmente riconosciuta ai lavoratori subordinati e spetta anche al personale della pesca, secondo le modalità del CCNL. È erogata di norma a fine anno e matura in proporzione ai mesi di servizio.
Come si calcola la tredicesima nella retribuzione «alla parte»?
Il CCNL fissa la base: tredicesima e quattordicesima sono ciascuna pari a importo fisso più valore mensa ai fini previdenziali (art. 29). I ratei sono già compresi nella tabella del minimo monetario garantito e la «parte» comprende ogni istituto: se la «parte» supera il minimo, le mensilità sono già pagate; se resta sotto, l'integrazione al minimo le comprende.
Esiste la quattordicesima nella pesca marittima?
Sì. L'art. 29 del CCNL prevede una mensilità a Natale e una a Pasqua, ciascuna pari a importo fisso più valore mensa ai fini previdenziali. Per chi entra in servizio nell'anno spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi d'imbarco compiuti; i ratei sono pagati ogni mese perché già inclusi nel minimo garantito.
Ci sono premi di risultato nella pesca?
Il CCNL prevede un premio di produzione (art. 25): una percentuale sulla quantità di pescato, crescente per scaglioni, concordata dalle organizzazioni locali per tipo di nave e di pesca. Si paga ogni mese nella pesca entro il Mediterraneo e a fine campagna nella pesca oceanica. Eventuali una tantum sono quelle previste dai verbali di rinnovo.
Le mensilità aggiuntive incidono su TFR e contributi?
Le mensilità aggiuntive di natura retributiva concorrono di norma alla base del TFR e sono soggette a contribuzione, salvo esclusioni. Le una tantum sono spesso escluse dal computo del TFR e di altri istituti. La qualificazione di ciascuna voce va verificata nel CCNL e nel verbale che la prevede.