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Tredicesima, mensilità aggiuntive e premi nel CCNL Pesca Marittima
Le mensilità aggiuntive ci sono anche per chi lavora in mare, ma il loro calcolo deve fare i conti con un sistema retributivo particolare, dove convivono il minimo garantito e la quota «alla parte».
Anche nella pesca marittima spetta la tredicesima e, dove previste dal CCNL, ulteriori mensilità aggiuntive. La base di calcolo è collegata al minimo monetario garantito e alle voci retributive fisse; il rapporto con la quota «alla parte» dipende dal contratto. Premi e una tantum sono quelli stabiliti dal CCNL e dai rinnovi. Importi e modalità vanno verificati sul testo.
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La tredicesima spetta anche in mare
La tredicesima mensilità è un istituto ormai generalizzato nel lavoro subordinato italiano e spetta anche al personale del settore della pesca, secondo le modalità del CCNL. È erogata di norma in occasione delle festività di fine anno e matura in proporzione ai mesi di servizio prestati nell’anno: chi è stato in forza solo per una parte dell’anno percepisce tanti dodicesimi quanti sono i mesi (o le frazioni rilevanti) di servizio.
Il nodo del calcolo nel sistema «alla parte»
La domanda più frequente nella pesca è: su cosa si calcola la tredicesima se gran parte della retribuzione è «alla parte»? La risposta sta nella struttura del compenso. La quota «alla parte» è per natura variabile e legata al ricavato; la base stabile della retribuzione è invece il minimo monetario garantito e le voci fisse. Le mensilità aggiuntive si calcolano in collegamento a questa base stabile, secondo i criteri del CCNL. Il modo in cui la quota «alla parte» entra o meno nella base di calcolo dipende dalla disciplina del contratto applicato e va verificato sul testo.
Quattordicesima e altre erogazioni
Non tutti i contratti prevedono una quattordicesima: alcuni si fermano alla tredicesima, altri aggiungono una quattordicesima o ulteriori erogazioni periodiche. Per il settore della pesca occorre verificare puntualmente sul CCNL se, oltre alla tredicesima, sia prevista una quattordicesima o altri istituti analoghi, perché non si tratta di una regola uniforme.
Premi e una tantum
Nel settore della pesca il «premio di risultato» tipico degli altri CCNL trova un equivalente naturale nel sistema «alla parte», che già lega la retribuzione dell’equipaggio al risultato economico della pesca. Accanto a ciò:
- i verbali di rinnovo possono prevedere importi una tantum a copertura dei periodi di vacanza contrattuale;
- possono esistere accordi a livello aziendale con erogazioni aggiuntive;
- per il personale di terra sono ipotizzabili premi e istituti più simili a quelli degli altri settori.
Queste voci vanno verificate di volta in volta sul contratto e sui relativi accordi.
Tabella riepilogativa
| Voce | Quando spetta | Base di calcolo |
|---|---|---|
| Tredicesima | Festività di fine anno | Minimo garantito e voci fisse, secondo il CCNL |
| Quattordicesima | Solo se prevista dal CCNL | Da verificare sul contratto |
| Una tantum di rinnovo | Quando prevista dal verbale di rinnovo | Importo fisso, spesso escluso dal TFR |
| Premi aziendali | Se previsti da accordi aziendali | Definita dall’accordo |
Nota: questa guida non riporta importi al centesimo. Gli importi delle mensilità aggiuntive e delle eventuali una tantum, nonché la presenza di una quattordicesima, vanno verificati sul testo del CCNL e sui verbali di rinnovo.
Casi pratici
Quanta tredicesima ti spetta?
Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.
Domande frequenti
La tredicesima spetta anche a chi lavora su un peschereccio?
Come si calcola la tredicesima nella retribuzione «alla parte»?
Esiste la quattordicesima nella pesca marittima?
Ci sono premi di risultato nella pesca?
Le mensilità aggiuntive incidono su TFR e contributi?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Gli importi delle mensilità aggiuntive e delle una tantum vanno verificati sul testo del contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La pesca marittima e' un settore dove la retribuzione non segue lo schema tipico del lavoro a terra. Accanto al minimo monetario garantito convive la quota "alla parte", cioe' la partecipazione del lavoratore al risultato della pesca. Su questo impianto particolare si innestano la tredicesima e le mensilita' aggiuntive, che restano un diritto ma il cui calcolo deve fare i conti con un sistema retributivo a due componenti.
Natura delle mensilita' aggiuntive
La tredicesima, e dove prevista la quattordicesima, e' retribuzione differita: matura ratei mensili durante l'anno e si corrisponde alle scadenze fissate dal contratto. Non e' un premio discrezionale, ma una parte della retribuzione il cui pagamento e' rinviato nel tempo. Il diritto al rateo sorge per ogni mese o frazione di mese di servizio, e in caso di cessazione i ratei maturati vanno liquidati nelle competenze finali.
La base di calcolo nel sistema della pesca
Qui sta la specificita'. Nel lavoro a terra la base della tredicesima e' la retribuzione mensile ordinaria. Nella pesca marittima occorre invece individuare le voci che entrano nel computo: tipicamente il minimo monetario garantito e gli elementi fissi della retribuzione. Il trattamento della quota "alla parte" ai fini delle mensilita' aggiuntive dipende dalla disciplina contrattuale, che può includerla o escluderla. Per questo il calcolo non può essere fatto per analogia con altri settori, ma leggendo il CCNL Pesca vigente.
Il minimo garantito e la quota alla parte
Il minimo monetario garantito assicura al lavoratore una retribuzione di base anche quando il pescato e' scarso. La quota "alla parte" aggiunge la partecipazione al risultato. Questo doppio binario, storicamente radicato nella marineria, ha riflessi su ferie, tredicesima e TFR, perché occorre stabilire quali componenti siano computabili. La regola operativa e' che le voci fisse entrano nel calcolo, mentre la sorte della quota variabile dipende dalle clausole contrattuali.
Premi, una tantum e rinnovi
Eventuali premi e somme una tantum derivano dal CCNL e dagli accordi di rinnovo: hanno natura contrattuale e non sono erogazioni liberali del datore. Una tantum tipicamente collegate ai rinnovi tardivi (a copertura del periodo di vacanza contrattuale) e premi di produttivita' seguono le condizioni e gli importi del testo vigente, che vanno verificati di volta in volta.
Riflessi previdenziali e assicurativi
Il settore della pesca ha una gestione previdenziale e assicurativa con tratti propri, sia per i contributi sia per le tutele in caso di sospensione dell'attività (per esempio il fermo pesca). Le mensilita' aggiuntive concorrono a formare l'imponibile contributivo nelle modalita' previste, e le indennita' collegate al fermo seguono le circolari INPS aggiornate. Il quadro previdenziale va dunque letto insieme a quello retributivo.
Come verificare quanto spetta
Il lavoratore della pesca che voglia controllare tredicesima e mensilita' aggiuntive deve partire dal CCNL Pesca marittima vigente per individuare voci computabili, scadenze e percentuali, poi incrociare con il proprio cedolino per verificare i ratei. Gli importi dipendono dal livello, dall'anzianita' e dal sistema retributivo applicato a bordo: nessuna cifra può essere data in astratto, vanno sempre lette le tabelle aggiornate.
Domande frequenti
Spetta la tredicesima anche a chi lavora sui pescherecci?
Si. La tredicesima e' retribuzione differita e spetta anche nella pesca marittima, con ratei che maturano mese per mese. Dove il CCNL la prevede, spetta anche un'ulteriore mensilita' aggiuntiva.
La quota 'alla parte' entra nel calcolo della tredicesima?
Dipende dal contratto. La base di calcolo si lega tipicamente al minimo monetario garantito e alle voci fisse; il trattamento della quota variabile 'alla parte' e' stabilito dalla disciplina del CCNL Pesca vigente.
Cos'e' il minimo monetario garantito?
E' la retribuzione di base assicurata al lavoratore della pesca anche quando il pescato e' scarso. Si affianca alla quota 'alla parte', cioe' la partecipazione al risultato dell'attivita'.
I premi e le una tantum sono decisi dal datore?
No, derivano dal CCNL e dagli accordi di rinnovo. Hanno natura contrattuale: importi e condizioni si leggono sul testo vigente, non sono liberalita' discrezionali dell'armatore.
Dove trovo gli importi aggiornati?
Sulle tabelle del CCNL Pesca marittima vigente per le voci retributive, e sulle circolari INPS aggiornate per i profili previdenziali e le indennita' collegate al fermo pesca.