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Malattia, infortunio e previdenza nel CCNL Pesca Marittima
Per chi lavora in mare, malattia e infortunio hanno una rete di tutele speciale, costruita sulla disciplina della gente di mare e gestita oggi da INAIL e INPS dopo la soppressione dell’IPSEMA.
Le tutele del marittimo per malattia e infortunio sono ripartite tra INAIL (infortuni sul lavoro e malattie professionali, gestione navigazione) e INPS (indennità di malattia e maternità dal 1° gennaio 2014), dopo la soppressione dell’ex IPSEMA. Il comporto si fonda sull’art. 2110 c.c. e sul CCNL. Importi e durate del trattamento vanno verificati sul testo del contratto.
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La previdenza marittima dopo l’IPSEMA
Storicamente le tutele previdenziali e assicurative dei marittimi erano gestite dall’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo). Con un percorso normativo che ha interessato gli anni successivi, l’IPSEMA è stato soppresso e le sue funzioni ripartite:
- all’INAIL sono attribuite le funzioni relative all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori del mare (gestione navigazione);
- all’INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è passata la gestione delle prestazioni di indennità di malattia e maternità precedentemente amministrate dall’ex IPSEMA.
Il datore di lavoro versa i contributi a questi enti; il marittimo accede alle prestazioni secondo le regole della gestione speciale.
L’infortunio a bordo
L’infortunio sul lavoro occorso a bordo o in occasione dell’attività di pesca rientra nella tutela assicurativa obbligatoria gestita dall’INAIL per il settore navigazione. A seconda della gravità, al marittimo spettano prestazioni per l’inabilità temporanea, per l’inabilità permanente e, nei casi più gravi, prestazioni ai superstiti. È essenziale che l’infortunio sia denunciato tempestivamente attraverso le procedure previste, perché da ciò dipende l’accesso alle tutele.
La malattia del marittimo
La malattia del marittimo presenta caratteristiche peculiari: può insorgere durante l’imbarco oppure manifestarsi dopo lo sbarco, anche in continuità del rapporto di lavoro. Per questo la disciplina speciale prevede regole specifiche sull’accertamento e sull’erogazione dell’indennità di inabilità temporanea, oggi di competenza INPS. Le procedure di certificazione e di comunicazione vanno seguite con attenzione per non perdere il diritto alle prestazioni.
Il periodo di comporto
Durante l’assenza per malattia o infortunio il lavoratore conserva il posto per un periodo — il comporto — alla scadenza del quale il datore può recedere. La fonte è l’art. 2110 del Codice civile, che rinvia alla legge e al contratto collettivo per la durata. Nella pesca la durata del comporto è quella stabilita dal CCNL e dalla disciplina marittima: non va presunta, ma verificata sul testo del contratto applicato.
Tabella riepilogativa delle tutele
| Evento | Ente competente | Prestazione |
|---|---|---|
| Infortunio sul lavoro | INAIL (gestione navigazione) | Inabilità temporanea, permanente, prestazioni ai superstiti |
| Malattia professionale | INAIL (gestione navigazione) | Prestazioni economiche e sanitarie |
| Malattia comune | INPS (dal 1/1/2014, già ex IPSEMA) | Indennità di inabilità temporanea |
| Maternità | INPS (dal 1/1/2014, già ex IPSEMA) | Indennità di maternità (vedi guida dedicata) |
| Conservazione del posto | CCNL + art. 2110 c.c. | Periodo di comporto |
Nota: gli importi delle indennità, la durata del comporto e l’eventuale integrazione a carico del datore di lavoro sono fissati dalla legge, dalla disciplina marittima e dal CCNL. Vanno verificati sul testo del contratto e presso gli enti competenti.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Chi paga la malattia e l’infortunio dei marittimi della pesca?
Cos’è il periodo di comporto?
Come si certifica la malattia a bordo?
L’infortunio avvenuto durante la pesca è tutelato?
Durante la malattia il marittimo riceve la retribuzione?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Le tutele per malattia e infortunio dei marittimi sono gestite da INAIL (gestione navigazione) e INPS (già ex IPSEMA); il comporto si fonda sull’art. 2110 c.c. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, agli enti competenti (INAIL, INPS), alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La pesca marittima e tra i mestieri piu esposti del panorama lavorativo: si opera in mare aperto, lontano da strutture sanitarie, con ritmi e rischi che non hanno eguali nei settori di terra. Per questo la tutela della malattia e dell’infortunio del personale imbarcato si innesta sul principio generale dell’art. 2110 c.c. ma si arricchisce delle regole speciali della previdenza marittima e delle peculiarita della vita a bordo.
La sospensione del rapporto e il comporto
Quando il marittimo si ammala o si infortuna, il rapporto di lavoro non si estingue: si sospende. L’art. 2110 c.c. garantisce la conservazione del posto per tutto il periodo di comporto, ossia l’arco di tempo entro il quale il datore non puo recedere per la sola assenza. La durata del comporto e il trattamento economico sono definiti dal CCNL Pesca vigente, che va consultato per i valori esatti, tenendo conto delle specificita dell’imbarco.
L’infortunio a bordo
L’infortunio occorso durante la navigazione o le operazioni di pesca presenta profili particolari: la lontananza dalla costa, la difficolta dei soccorsi e la necessita di gestire l’evento con i mezzi di bordo. La copertura assicurativa del comparto marittimo e calibrata su questi rischi; la corretta annotazione dell’evento e le comunicazioni dovute sono passaggi essenziali per attivare le tutele, e vanno effettuate con tempestivita non appena le condizioni lo consentono.
La previdenza del settore marittimo
Il personale della pesca e inserito in un regime previdenziale con tratti propri rispetto a quello dei lavoratori di terra. Le prestazioni economiche di malattia e infortunio, i requisiti e le modalita di erogazione seguono le regole di tale regime e le circolari degli enti previdenziali competenti, da consultare nella versione aggiornata. Il CCNL puo prevedere integrazioni a carico del datore rispetto alle prestazioni di base.
Malattia e idoneita alla navigazione
Nel lavoro marittimo la salute si lega all’idoneita all’imbarco: la prosecuzione dell’attivita richiede il possesso dei requisiti psicofisici accertati dalle visite previste per la gente di mare. Una patologia che incida sull’idoneita ha riflessi non solo sul trattamento di malattia, ma anche sulla possibilita di continuare a navigare, con percorsi di verifica e di eventuale ricollocazione che il settore disciplina in modo specifico.
Gli obblighi del lavoratore
Anche in mare il marittimo deve comunicare tempestivamente lo stato di malattia o l’infortunio e attenersi alle prescrizioni mediche, comprese quelle che riguardano la reperibilita una volta sbarcato. La peculiarita dell’ambiente non sospende gli obblighi di diligenza: la corretta documentazione dell’evento e la collaborazione con il comandante e con l’armatore sono condizioni per il pieno riconoscimento delle tutele.
Superamento del comporto
Se l’assenza per malattia o infortunio supera il periodo di comporto, il datore puo legittimamente recedere dal rapporto. La verifica del raggiungimento del limite richiede attenzione al conteggio dei giorni e alle eventuali sommatorie previste dal contratto. Prima di arrivare a tale soglia, e nell’interesse di entrambe le parti valutare percorsi di tutela della salute e, ove possibile, di reimpiego compatibile con le condizioni del lavoratore.
Domande frequenti
Durante la malattia un marittimo perde il posto?
No, finche dura il comporto. L'art. 2110 c.c. conserva il posto per tutto il periodo fissato dal CCNL Pesca; solo oltre quel limite il datore puo recedere.
L'infortunio in mare e tutelato come quello di terra?
E tutelato secondo il regime assicurativo e previdenziale del comparto marittimo, calibrato sui rischi della navigazione. Conta la tempestiva annotazione e comunicazione dell'evento.
Quanto dura il comporto nel CCNL Pesca?
La durata e il trattamento economico si leggono sul CCNL Pesca vigente, che tiene conto delle specificita dell'imbarco. Non esiste un valore unico ricavabile a memoria.
La malattia incide sull'idoneita alla navigazione?
Puo incidere: l'imbarco richiede requisiti psicofisici accertati per la gente di mare. Una patologia rilevante puo comportare verifiche di idoneita oltre al trattamento di malattia.
Devo comunicare la malattia anche se sono a bordo?
Si, appena possibile, e devi attenerti alle prescrizioni mediche, comprese quelle sulla reperibilita dopo lo sbarco. Gli obblighi di diligenza valgono anche in mare.