Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Pesca

Malattia, infortunio e previdenza nel CCNL Pesca Marittima

Per chi lavora in mare, malattia e infortunio hanno una rete di tutele speciale, costruita sulla disciplina della gente di mare e gestita oggi da INAIL e INPS dopo la soppressione dell’IPSEMA.

In sintesi

Le tutele del marittimo per malattia e infortunio sono ripartite tra INAIL (infortuni sul lavoro e malattie professionali, gestione navigazione) e INPS (indennità di malattia e maternità dal 1° gennaio 2014), dopo la soppressione dell’ex IPSEMA. Il comporto si fonda sull’art. 2110 c.c. e sul CCNL. Importi e durate del trattamento vanno verificati sul testo del contratto.

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Dati contrattuali

CCNL
Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
Parti firmatarie
Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
Decorrenza
Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
Enti competenti
INAIL (gestione navigazione, infortuni e MP) · INPS (malattia e maternità dal 1/1/2014), già ex IPSEMA
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

La previdenza marittima dopo l’IPSEMA

Storicamente le tutele previdenziali e assicurative dei marittimi erano gestite dall’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo). Con un percorso normativo che ha interessato gli anni successivi, l’IPSEMA è stato soppresso e le sue funzioni ripartite:

  • all’INAIL sono attribuite le funzioni relative all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori del mare (gestione navigazione);
  • all’INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è passata la gestione delle prestazioni di indennità di malattia e maternità precedentemente amministrate dall’ex IPSEMA.

Il datore di lavoro versa i contributi a questi enti; il marittimo accede alle prestazioni secondo le regole della gestione speciale.

L’infortunio a bordo

L’infortunio sul lavoro occorso a bordo o in occasione dell’attività di pesca rientra nella tutela assicurativa obbligatoria gestita dall’INAIL per il settore navigazione. A seconda della gravità, al marittimo spettano prestazioni per l’inabilità temporanea, per l’inabilità permanente e, nei casi più gravi, prestazioni ai superstiti. È essenziale che l’infortunio sia denunciato tempestivamente attraverso le procedure previste, perché da ciò dipende l’accesso alle tutele.

La malattia del marittimo

La malattia del marittimo presenta caratteristiche peculiari: può insorgere durante l’imbarco oppure manifestarsi dopo lo sbarco, anche in continuità del rapporto di lavoro. Per questo la disciplina speciale prevede regole specifiche sull’accertamento e sull’erogazione dell’indennità di inabilità temporanea, oggi di competenza INPS. Le procedure di certificazione e di comunicazione vanno seguite con attenzione per non perdere il diritto alle prestazioni.

Il periodo di comporto

Durante l’assenza per malattia o infortunio il lavoratore conserva il posto per un periodo — il comporto — alla scadenza del quale il datore può recedere. La fonte è l’art. 2110 del Codice civile, che rinvia alla legge e al contratto collettivo per la durata. Nella pesca la durata del comporto è quella stabilita dal CCNL e dalla disciplina marittima: non va presunta, ma verificata sul testo del contratto applicato.

Tabella riepilogativa delle tutele

Chi tutela cosa nel settore della pesca marittima
Evento Ente competente Prestazione
Infortunio sul lavoro INAIL (gestione navigazione) Inabilità temporanea, permanente, prestazioni ai superstiti
Malattia professionale INAIL (gestione navigazione) Prestazioni economiche e sanitarie
Malattia comune INPS (dal 1/1/2014, già ex IPSEMA) Indennità di inabilità temporanea
Maternità INPS (dal 1/1/2014, già ex IPSEMA) Indennità di maternità (vedi guida dedicata)
Conservazione del posto CCNL + art. 2110 c.c. Periodo di comporto

Nota: gli importi delle indennità, la durata del comporto e l’eventuale integrazione a carico del datore di lavoro sono fissati dalla legge, dalla disciplina marittima e dal CCNL. Vanno verificati sul testo del contratto e presso gli enti competenti.

Casi pratici

Tizio — Infortunio durante il recupero degli attrezzi
Tizio, marinaio, si ferisce a una mano durante il recupero della rete. Si tratta di un infortunio sul lavoro: rientra nella tutela INAIL della gestione navigazione. L’infortunio viene denunciato tempestivamente e a Tizio spettano le prestazioni per l’inabilità temporanea durante la convalescenza.
Caio — Malattia che si manifesta dopo lo sbarco
Caio sbarca al termine di una battuta e nei giorni successivi si ammala, in continuità del rapporto di lavoro. La sua indennità di malattia è gestita dall’INPS secondo le regole speciali dei marittimi; Caio segue le procedure di certificazione per accedere alla prestazione.
Sempronio — Assenza prolungata e comporto
Sempronio è assente per una lunga malattia. Finché non supera il periodo di comporto previsto dal CCNL e dall’art. 2110 c.c., conserva il posto di lavoro. Solo al superamento del comporto il datore potrebbe recedere; prima di tale momento il licenziamento per il solo fatto della malattia non è legittimo.

Domande frequenti

Chi paga la malattia e l’infortunio dei marittimi della pesca?
Dopo la soppressione dell’IPSEMA, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è gestita dall’INAIL (gestione navigazione), mentre dal 1° gennaio 2014 le prestazioni di indennità di malattia e maternità sono passate all’INPS. Il datore versa i contributi a questi enti.
Cos’è il periodo di comporto?
È il periodo durante il quale il lavoratore assente per malattia o infortunio conserva il posto: superato tale periodo, il datore può recedere. Si fonda sull’art. 2110 c.c., che rinvia alla legge e al contratto per la durata. Nella pesca la durata è quella del CCNL e della disciplina marittima e va verificata sul testo.
Come si certifica la malattia a bordo?
Le condizioni del lavoro a bordo incidono sulle modalità di certificazione e accertamento. La normativa marittima prevede regole specifiche per la malattia e l’infortunio insorti durante l’imbarco o dopo lo sbarco, anche in continuità del rapporto. È importante seguire le procedure indicate dal datore e dagli enti competenti.
L’infortunio avvenuto durante la pesca è tutelato?
Sì. L’infortunio occorso a bordo o in occasione dell’attività rientra nella tutela INAIL della gestione navigazione. Spettano prestazioni per inabilità temporanea, permanente o, nei casi gravi, ai superstiti. La denuncia va effettuata tempestivamente.
Durante la malattia il marittimo riceve la retribuzione?
Durante malattia o infortunio il marittimo ha diritto a un trattamento economico secondo legge, disciplina marittima e CCNL, che integra l’indennità degli enti. Modalità, importi del trattamento integrativo e durata dipendono dal contratto e vanno verificati sul testo.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Le tutele per malattia e infortunio dei marittimi sono gestite da INAIL (gestione navigazione) e INPS (già ex IPSEMA); il comporto si fonda sull’art. 2110 c.c. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, agli enti competenti (INAIL, INPS), alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Per i marittimi della pesca la tutela di malattia e infortunio ha caratteri speciali, legati alla vita a bordo e alla previdenza del settore marittimo.
  • Vale il principio generale dell’art. 2110 c.c.: durante malattia e infortunio il rapporto e sospeso e conservato entro il periodo di comporto fissato dal CCNL.
  • L’infortunio in navigazione e la malattia del personale imbarcato seguono regole proprie del regime previdenziale marittimo; gli adempimenti di comunicazione sono tempestivi.
  • Trattamento economico e durata del comporto si leggono sul CCNL Pesca vigente; oltre il comporto il datore puo recedere.
  • L’inabilita contratta a bordo gode di tutele assicurative specifiche del comparto marittimo.
Indice dei contenuti

La pesca marittima e tra i mestieri piu esposti del panorama lavorativo: si opera in mare aperto, lontano da strutture sanitarie, con ritmi e rischi che non hanno eguali nei settori di terra. Per questo la tutela della malattia e dell’infortunio del personale imbarcato si innesta sul principio generale dell’art. 2110 c.c. ma si arricchisce delle regole speciali della previdenza marittima e delle peculiarita della vita a bordo.

La sospensione del rapporto e il comporto

Quando il marittimo si ammala o si infortuna, il rapporto di lavoro non si estingue: si sospende. L’art. 2110 c.c. garantisce la conservazione del posto per tutto il periodo di comporto, ossia l’arco di tempo entro il quale il datore non puo recedere per la sola assenza. La durata del comporto e il trattamento economico sono definiti dal CCNL Pesca vigente, che va consultato per i valori esatti, tenendo conto delle specificita dell’imbarco.

L’infortunio a bordo

L’infortunio occorso durante la navigazione o le operazioni di pesca presenta profili particolari: la lontananza dalla costa, la difficolta dei soccorsi e la necessita di gestire l’evento con i mezzi di bordo. La copertura assicurativa del comparto marittimo e calibrata su questi rischi; la corretta annotazione dell’evento e le comunicazioni dovute sono passaggi essenziali per attivare le tutele, e vanno effettuate con tempestivita non appena le condizioni lo consentono.

La previdenza del settore marittimo

Il personale della pesca e inserito in un regime previdenziale con tratti propri rispetto a quello dei lavoratori di terra. Le prestazioni economiche di malattia e infortunio, i requisiti e le modalita di erogazione seguono le regole di tale regime e le circolari degli enti previdenziali competenti, da consultare nella versione aggiornata. Il CCNL puo prevedere integrazioni a carico del datore rispetto alle prestazioni di base.

Malattia e idoneita alla navigazione

Nel lavoro marittimo la salute si lega all’idoneita all’imbarco: la prosecuzione dell’attivita richiede il possesso dei requisiti psicofisici accertati dalle visite previste per la gente di mare. Una patologia che incida sull’idoneita ha riflessi non solo sul trattamento di malattia, ma anche sulla possibilita di continuare a navigare, con percorsi di verifica e di eventuale ricollocazione che il settore disciplina in modo specifico.

Gli obblighi del lavoratore

Anche in mare il marittimo deve comunicare tempestivamente lo stato di malattia o l’infortunio e attenersi alle prescrizioni mediche, comprese quelle che riguardano la reperibilita una volta sbarcato. La peculiarita dell’ambiente non sospende gli obblighi di diligenza: la corretta documentazione dell’evento e la collaborazione con il comandante e con l’armatore sono condizioni per il pieno riconoscimento delle tutele.

Superamento del comporto

Se l’assenza per malattia o infortunio supera il periodo di comporto, il datore puo legittimamente recedere dal rapporto. La verifica del raggiungimento del limite richiede attenzione al conteggio dei giorni e alle eventuali sommatorie previste dal contratto. Prima di arrivare a tale soglia, e nell’interesse di entrambe le parti valutare percorsi di tutela della salute e, ove possibile, di reimpiego compatibile con le condizioni del lavoratore.

Domande frequenti

Durante la malattia un marittimo perde il posto?

No, finche dura il comporto. L'art. 2110 c.c. conserva il posto per tutto il periodo fissato dal CCNL Pesca; solo oltre quel limite il datore puo recedere.

L'infortunio in mare e tutelato come quello di terra?

E tutelato secondo il regime assicurativo e previdenziale del comparto marittimo, calibrato sui rischi della navigazione. Conta la tempestiva annotazione e comunicazione dell'evento.

Quanto dura il comporto nel CCNL Pesca?

La durata e il trattamento economico si leggono sul CCNL Pesca vigente, che tiene conto delle specificita dell'imbarco. Non esiste un valore unico ricavabile a memoria.

La malattia incide sull'idoneita alla navigazione?

Puo incidere: l'imbarco richiede requisiti psicofisici accertati per la gente di mare. Una patologia rilevante puo comportare verifiche di idoneita oltre al trattamento di malattia.

Devo comunicare la malattia anche se sono a bordo?

Si, appena possibile, e devi attenerti alle prescrizioni mediche, comprese quelle sulla reperibilita dopo lo sbarco. Gli obblighi di diligenza valgono anche in mare.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.