Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2159 c.c. – Scioglimento del contratto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2158 - Articolo 2158 Codice Civile: Morte di una delle parti→Cod. civ. art. 2160 - Art. 2160 c.c.: Trasferimento del diritto di godimento del fondo→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2157 Codice Civile: Diritto di preferenza del concedente→Articolo 2161 Codice Civile: Libretto colonico→Articolo 2156 Codice Civile: Vendita dei prodotti→Art. 2162 c.c.: Efficacia probatoria del libretto colonico→Articolo 2155 Codice Civile: Raccolta e divisione dei prodotti→Art. 2163 c.c.: Assegnazione delle scorte al termine della mezza→Art. 2154 c.c.: Anticipazioni di carattere alimentare alla famig
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico
L'art. 2159 c.c. regola le cause di scioglimento del contratto di mezzadria, collocandosi alla chiusura della disciplina del Capo III dedicato a tale istituto. La norma opra su due livelli: da un lato richiama le cause generali di risoluzione per inadempimento previste dal diritto comune dei contratti; dall'altro introduce una causa specifica di scioglimento collegata a fatti sopravvenuti che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto.
Il rinvio alle norme generali sulla risoluzione
La locuzione «salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento» indica che restano pienamente applicabili gli artt. 1453 ss. c.c.: la parte adempiente può chiedere la risoluzione giudiziale o, ricorrendone i presupposti, avvalersi della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) oppure della diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.). Il mancato conferimento delle scorte, il rifiuto di coltivare il fondo o la distrazione dei prodotti sono esempi di inadempimenti che legittimano Tizio, concedente, ad agire in giudizio contro Caio, mezzadro, per ottenere la risoluzione.
La causa specifica: fatti ostativi alla prosecuzione
Accanto all'inadempimento, la norma prevede una causa autonoma di scioglimento: i «fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto». La formula e' intenzionalmente ampia e comprende situazioni non riconducibili a un inadempimento in senso tecnico, come la sopravvenuta infermita' permanente del mezzadro che impedisca la coltivazione, la distruzione parziale del fondo, gravi contrasti personali che rendano intollerabile la collaborazione o mutamenti normativi che alterino l'equilibrio economico del contratto. In tali ipotesi ciascuna delle parti, senza che sia necessario dimostrare una colpa dell'altra, può chiedere allo scioglimento.
Legittimazione e procedimento
La norma attribuisce il diritto di chiedere lo scioglimento a «ciascuna delle parti», quindi sia al concedente sia al mezzadro in posizione simmetrica. Lo scioglimento non opera automaticamente: in assenza di accordo, e' necessario il ricorso all'autorità giudiziaria, che accerta l'esistenza dei presupposti e pronuncia la risoluzione con effetti ex nunc, salvi i conguagli relativi all'anno agrario in corso. Il libretto colonico costituira' il principale strumento probatorio per determinare i saldi al momento dello scioglimento.
Coordinamento con la normativa speciale
Occorre tenere presente che la mezzadria come rapporto di nuova costituzione e' vietata dalla l. 11 febbraio 1971, n. 11 e dalla l. 3 maggio 1982, n. 203: la disciplina codicistica si applica ai contratti stipulati anteriormente e non ancora convertiti. Per tali rapporti residuali l'art. 2159 c.c. continua a operare, consentendo di porre fine a situazioni in cui la prosecuzione sia divenuta impraticabile senza dover attendere la scadenza naturale del contratto.
Distinzione dalla disdetta e dal recesso
Lo scioglimento ex art. 2159 c.c. si distingue dalla disdetta ordinaria, che produce effetti alla fine dell'anno agrario, perché presuppone l'esistenza di fatti gravi e attuali che rendano impossibile o intollerabile la continuazione. Non si tratta, dunque, di un recesso ad nutum, ma di uno strumento di tutela straordinaria attivabile in presenza di circostanze oggettivamente ostative.
Domande frequenti
Quali fatti legittimano lo scioglimento ai sensi dell'art. 2159 c.c.?
Fatti sopravvenuti che rendano oggettivamente impossibile o gravemente pregiudizievole la prosecuzione del rapporto: infermita' permanente del mezzadro, distruzione del fondo, gravi e irrisolvibili contrasti, oltre all'inadempimento disciplinato dalle norme generali.
Chi può chiedere lo scioglimento del contratto di mezzadria?
Entrambe le parti: sia il concedente sia il mezzadro sono legittimati a chiedere lo scioglimento, in posizione simmetrica.
Come si calcola il saldo economico al momento dello scioglimento?
Si fa riferimento al libretto colonico, che registra crediti e debiti delle parti, e ai conguagli maturati nell'anno agrario in corso fino alla data dello scioglimento.
L'art. 2159 c.c. si applica ancora oggi?
Si' ma solo ai contratti di mezzadria stipulati prima del divieto introdotto dalla l. n. 203/1982 e non ancora convertiti in affitto agrario.
Qual e' la differenza tra scioglimento ex art. 2159 e disdetta ordinaria?
La disdetta e' un recesso ordinario con preavviso che opera alla fine dell'anno agrario; lo scioglimento ex art. 2159 presuppone fatti gravi e attuali che rendano impossibile la prosecuzione e può essere chiesto in qualsiasi momento.