Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2147 c.c. – Obblighi del mezzadro
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.
È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, la spesa della mano d’opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2146 - Articolo 2146 Codice Civile: Conferimento delle scorie→Cod. civ. art. 2148 - Articolo 2148 Codice Civile: Obblighi di residenza e di custodia→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2145 Codice Civile: Diritti ed obblighi del concedente→Articolo 2149 Codice Civile: Divieto di subconcessione→Articolo 2144 Codice Civile: Mezzadria a tempo determinato→Articolo 2150 Codice Civile: Rappresentanza della famiglia colonica→Articolo 2143 Codice Civile: Mezzadria a tempo indeterminato→Articolo 2151 Codice Civile: Spese per la coltivazione→Articolo 2142 Codice Civile: Famiglia colonica
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli obblighi lavorativi del mezzadro
L'articolo 2147 del Codice Civile e' la norma cardine che definisce la prestazione principale del mezzadro nel contratto di mezzadria. Mentre il concedente apporta il fondo e la direzione (art. 2145) e le scorte in comune (art. 2146), il mezzadro contribuisce essenzialmente con il lavoro: proprio e della sua famiglia.
La prestazione lavorativa del mezzadro e della famiglia colonica
L'obbligo del mezzadro non si esaurisce nella sua personale prestazione lavorativa, ma si estende all'intero nucleo della famiglia colonica. La mezzadria e' strutturalmente un contratto che coinvolge la famiglia come unità produttiva: il podere viene coltivato con il lavoro di tutti i componenti abili del nucleo, dal capofamiglia ai figli maggiorenni, passando per il coniuge.
La norma precisa che tale prestazione deve avvenire "secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione". Il doppio criterio e' significativo: da un lato c'e' il potere direttivo del concedente (soggettivo), dall'altro le esigenze oggettive della coltivazione. Quest'ultimo criterio funge da limite alla discrezionalita' del concedente: non può imporre prestazioni lavorative sproporzionate rispetto alle normali necessità del fondo.
Le spese per la manodopera esterna
Il secondo comma affrontare una questione pratica rilevante: cosa accade quando il lavoro della famiglia colonica non e' sufficiente e occorre ricorrere a manodopera esterna? La regola codicistica addossa al mezzadro le spese per tale manodopera aggiuntiva, nella misura in cui sia "eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere".
Il limite della "normale coltivazione" e' fondamentale. Se Tizio mezzadro deve assumere lavoratori stagionali per la vendemmia o la raccolta del grano, questa spesa rientra nel suo onere normale. Diversamente, se Caio concedente impone lavori straordinari o migliorie che eccedono la normale coltivazione, le spese di manodopera aggiuntiva potrebbero essere a carico del concedente o ripartite tra le parti.
Il rapporto con la disciplina del lavoro
Un profilo che la dottrina ha approfondito e' il rapporto tra gli obblighi del mezzadro e la normativa lavoristica. I componenti della famiglia colonica che prestano lavoro nell'ambito della mezzadria non sono qualificabili come lavoratori subordinati ne' come lavoratori autonomi in senso stretto: la loro posizione e' sui generis, riconducibile alla struttura associativa del contratto. La Cassazione ha escluso in via generale l'applicabilita' dello Statuto dei Lavoratori e delle norme sulla subordinazione ai rapporti mezzadrili.
Derogabilita' e fonti integrative
La norma richiama le norme corporative, oggi abrogate, accanto alla convenzione e agli usi locali come fonti derogatorie. In pratica, la regola sull'imputazione delle spese di manodopera e' dispositiva: le parti possono convenire che tali spese siano parzialmente o totalmente a carico del concedente, oppure ripartite in quote diverse. Gli usi agricoli locali hanno storicamente svolto un ruolo importante nel modulare questi obblighi a seconda delle tradizioni produttive territoriali.
Domande frequenti
Il mezzadro e' obbligato a fare lavorare anche i familiari?
Si'. L'obbligo del mezzadro comprende il lavoro proprio e quello di tutta la famiglia colonica. La mezzadria e' un contratto che coinvolge il nucleo familiare come unità produttiva, e tutti i componenti abili devono contribuire alla coltivazione del podere.
Chi paga la manodopera esterna eventualmente necessaria?
Di regola e' a carico del mezzadro la spesa per la manodopera aggiuntiva necessaria alla normale coltivazione del podere. Questa regola e' però derogabile dalla convenzione delle parti o dagli usi locali.
Il mezzadro può organizzare il lavoro come vuole?
No. Il mezzadro deve seguire le direttive del concedente, che ha la direzione dell'impresa ai sensi dell'art. 2145 c.c. Conserva però autonomia nelle modalità esecutive del lavoro quotidiano, purche' rispetti gli indirizzi generali impartiti.
I familiari del mezzadro che lavorano nel fondo sono lavoratori dipendenti?
No. I componenti della famiglia colonica che lavorano nella mezzadria non sono qualificati come lavoratori subordinati. La loro posizione e' riconducibile alla struttura associativa del contratto, con esclusione delle tutele tipiche del lavoro dipendente.
Cosa succede se il concedente impone lavori straordinari che richiedono manodopera aggiuntiva?
Se i lavori eccedono la normale coltivazione del podere, le spese di manodopera aggiuntiva non sono a carico del solo mezzadro. In tali casi può configurarsi un obbligo del concedente di contribuire alle spese o di risarcire il mezzadro per i costi sostenuti.