Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2128 c.c. – Lavoro a domicilio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2127 - Art. 2127 c.c.: Divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo→Cod. civ. art. 2129 - Art. 2129 c.c.: Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pub→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2126 c.c.: Prestazione di fatto con violazione di legge→Articolo 2130 Codice Civile: Durata del tirocinio→Articolo 2125 Codice Civile: Patto di non concorrenza→Articolo 2131 Codice Civile: Retribuzione→Articolo 2124 Codice Civile: Certificato di lavoro→Articolo 2132 Codice Civile: Istruzione professionale→Articolo 2123 Codice Civile: Forme di previdenza
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il lavoro a domicilio nel codice e nella legge speciale
L'articolo 2128 del Codice Civile è una norma di rinvio: stabilisce che al lavoro a domicilio si applicano le disposizioni della sezione codicistica sulle norme speciali di vari rapporti di lavoro «in quanto compatibili con la specialità del rapporto». La norma riconosce che il lavoro a domicilio ha caratteristiche peculiari che non consentono l'applicazione integrale delle regole ordinarie del lavoro subordinato, ma ne giustificano comunque la protezione.
La disciplina di dettaglio del lavoro a domicilio è contenuta nella legge 18 dicembre 1973, n. 877, che definisce il lavoratore a domicilio come chi esegue lavoro retribuito nel proprio domicilio o in altro luogo di sua scelta, per conto di uno o più datori di lavoro, senza vincolo di subordinazione nell'esecuzione dell'opera, ma con i materiali forniti dal datore. La legge 877/1973 prevede un libretto di lavoro, la retribuzione minima, la previdenza obbligatoria, il divieto di lavoro dei minori, le ferie e le festività.
Requisiti del rapporto e questione della subordinazione
Il tratto distintivo del lavoro a domicilio rispetto al lavoro subordinato tipico è l'autonomia nell'esecuzione: il lavoratore a domicilio non è soggetto a direttive continue sul come e quando lavorare, ma solo sul risultato. Tuttavia, la legge 877/1973 e la giurisprudenza distinguono il lavoro a domicilio genuino (rapporto di collaborazione continuativa) dal lavoro a domicilio dissimulato (vero e proprio lavoro subordinato svolto a casa). Se il datore esercita un potere direttivo penetrante sulla prestazione, il rapporto è qualificato come lavoro subordinato pieno, con tutte le tutele conseguenti.
La questione si è acuita con la diffusione del telelavoro e dello smart working (l. 81/2017): il lavoratore che opera da remoto con strumenti digitali del datore, seguendo orari e procedure aziendali, è un telelavoratore subordinato, non un lavoratore a domicilio ex legge 877/1973.
Compatibilità delle tutele e applicazione pratica
Le tutele che si estendono al lavoro a domicilio includono: retribuzione minima (quella del contratto collettivo di categoria, riproporzionata al cottimo o al tempo impiegato), previdenza e assistenza sociale obbligatoria, protezione contro gli infortuni sul lavoro (con peculiarità per l'ambiente domestico), diritto alle ferie e alle festività. Non si applicano invece le norme sull'orario di lavoro in senso stretto (il lavoratore a domicilio gestisce autonomamente i tempi), quelle sulla disciplina dei locali aziendali, quelle sul controllo a distanza ex art. 4 Stat. lav.
Il contratto collettivo può regolare il lavoro a domicilio con disposizioni integrative, fissando tariffe, modalità di consegna e ritiro del lavoro, termini di pagamento. Molti contratti di categoria prevedono tabelle di cottimo specifiche per il lavoro a domicilio.
Domande frequenti
Cosa è il lavoro a domicilio ai sensi della legge italiana?
È il lavoro eseguito nel proprio domicilio o luogo scelto dal lavoratore, per conto di un datore, senza vincolo di subordinazione nell'esecuzione, ma con materiali forniti dal datore. È disciplinato dalla l. 877/1973.
Il lavoratore a domicilio ha diritto alla retribuzione minima e alla previdenza?
Sì. La l. 877/1973 garantisce la retribuzione non inferiore ai minimi del contratto collettivo di categoria, l'iscrizione alla previdenza obbligatoria e la copertura infortuni.
Qual è la differenza tra lavoro a domicilio e telelavoro?
Il lavoro a domicilio implica autonomia esecutiva senza subordinazione penetrante. Il telelavoro è lavoro subordinato pieno svolto da remoto con strumenti e orari aziendali: si applica lo Statuto dei lavoratori e la contrattazione collettiva.
Il datore può controllare il lavoratore a domicilio?
Può verificare la quantità e qualità del lavoro consegnato, ma non può esercitare un controllo penetrante sull'esecuzione della prestazione. Un controllo simile a quello del lavoro subordinato trasforma il rapporto in lavoro dipendente pieno.
Le norme sull'orario di lavoro si applicano al lavoro a domicilio?
No, per la incompatibilità con la specialità del rapporto: il lavoratore a domicilio gestisce autonomamente i propri tempi. Si applicano invece le norme sulla retribuzione, previdenza, ferie e festività.