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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2128 c.c. – Lavoro a domicilio

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

In sintesi

  • Al lavoro a domicilio si applicano le disposizioni del Capo sulle norme speciali di lavoro, in quanto compatibili.
  • Il lavoro a domicilio è disciplinato anche dalla legge 877/1973, che ne definisce il regime specifico.
  • La compatibilità va valutata tenendo conto della specialità del rapporto: il lavoratore opera nel proprio domicilio con autonomia organizzativa.
  • Le tutele fondamentali del lavoro subordinato (retribuzione minima, ferie, sicurezza) si estendono al lavoro a domicilio.
  • Il lavoro a domicilio oggi si sovrappone in parte con il telelavoro e con le nuove forme di lavoro agile.
Indice dei contenuti

Il lavoro a domicilio nel codice e nella legge speciale

L'articolo 2128 del Codice Civile è una norma di rinvio: stabilisce che al lavoro a domicilio si applicano le disposizioni della sezione codicistica sulle norme speciali di vari rapporti di lavoro «in quanto compatibili con la specialità del rapporto». La norma riconosce che il lavoro a domicilio ha caratteristiche peculiari che non consentono l'applicazione integrale delle regole ordinarie del lavoro subordinato, ma ne giustificano comunque la protezione.

La disciplina di dettaglio del lavoro a domicilio è contenuta nella legge 18 dicembre 1973, n. 877, che definisce il lavoratore a domicilio come chi esegue lavoro retribuito nel proprio domicilio o in altro luogo di sua scelta, per conto di uno o più datori di lavoro, senza vincolo di subordinazione nell'esecuzione dell'opera, ma con i materiali forniti dal datore. La legge 877/1973 prevede un libretto di lavoro, la retribuzione minima, la previdenza obbligatoria, il divieto di lavoro dei minori, le ferie e le festività.

Requisiti del rapporto e questione della subordinazione

Il tratto distintivo del lavoro a domicilio rispetto al lavoro subordinato tipico è l'autonomia nell'esecuzione: il lavoratore a domicilio non è soggetto a direttive continue sul come e quando lavorare, ma solo sul risultato. Tuttavia, la legge 877/1973 e la giurisprudenza distinguono il lavoro a domicilio genuino (rapporto di collaborazione continuativa) dal lavoro a domicilio dissimulato (vero e proprio lavoro subordinato svolto a casa). Se il datore esercita un potere direttivo penetrante sulla prestazione, il rapporto è qualificato come lavoro subordinato pieno, con tutte le tutele conseguenti.

La questione si è acuita con la diffusione del telelavoro e dello smart working (l. 81/2017): il lavoratore che opera da remoto con strumenti digitali del datore, seguendo orari e procedure aziendali, è un telelavoratore subordinato, non un lavoratore a domicilio ex legge 877/1973.

Compatibilità delle tutele e applicazione pratica

Le tutele che si estendono al lavoro a domicilio includono: retribuzione minima (quella del contratto collettivo di categoria, riproporzionata al cottimo o al tempo impiegato), previdenza e assistenza sociale obbligatoria, protezione contro gli infortuni sul lavoro (con peculiarità per l'ambiente domestico), diritto alle ferie e alle festività. Non si applicano invece le norme sull'orario di lavoro in senso stretto (il lavoratore a domicilio gestisce autonomamente i tempi), quelle sulla disciplina dei locali aziendali, quelle sul controllo a distanza ex art. 4 Stat. lav.

Il contratto collettivo può regolare il lavoro a domicilio con disposizioni integrative, fissando tariffe, modalità di consegna e ritiro del lavoro, termini di pagamento. Molti contratti di categoria prevedono tabelle di cottimo specifiche per il lavoro a domicilio.

Domande frequenti

Cosa è il lavoro a domicilio ai sensi della legge italiana?

È il lavoro eseguito nel proprio domicilio o luogo scelto dal lavoratore, per conto di un datore, senza vincolo di subordinazione nell'esecuzione, ma con materiali forniti dal datore. È disciplinato dalla l. 877/1973.

Il lavoratore a domicilio ha diritto alla retribuzione minima e alla previdenza?

Sì. La l. 877/1973 garantisce la retribuzione non inferiore ai minimi del contratto collettivo di categoria, l'iscrizione alla previdenza obbligatoria e la copertura infortuni.

Qual è la differenza tra lavoro a domicilio e telelavoro?

Il lavoro a domicilio implica autonomia esecutiva senza subordinazione penetrante. Il telelavoro è lavoro subordinato pieno svolto da remoto con strumenti e orari aziendali: si applica lo Statuto dei lavoratori e la contrattazione collettiva.

Il datore può controllare il lavoratore a domicilio?

Può verificare la quantità e qualità del lavoro consegnato, ma non può esercitare un controllo penetrante sull'esecuzione della prestazione. Un controllo simile a quello del lavoro subordinato trasforma il rapporto in lavoro dipendente pieno.

Le norme sull'orario di lavoro si applicano al lavoro a domicilio?

No, per la incompatibilità con la specialità del rapporto: il lavoratore a domicilio gestisce autonomamente i propri tempi. Si applicano invece le norme sulla retribuzione, previdenza, ferie e festività.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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