Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 2119 c.c. disciplina il recesso per giusta causa: ciascun contraente può recedere senza preavviso (o prima della scadenza, nel tempo determinato) se si verifica una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Il fallimento del datore non costituisce di per sé giusta causa; il lavoratore che si dimette per giusta causa ha diritto all’indennità di mancato preavviso.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2119 c.c. – Recesso per giusta causa

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell’insolvenza .

Spiegazione

Ciascuna parte può recedere dal contratto di lavoro senza preavviso se si verifica una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (la cosiddetta giusta causa). Se il contratto è a tempo indeterminato spetta al recedente l’indennità sostitutiva del preavviso solo quando il recesso è ingiustificato.

Come funziona e quando si applica

È il fondamento del licenziamento per giusta causa (e delle dimissioni per giusta causa). La giusta causa è un inadempimento così grave da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Va distinta dal giustificato motivo (L. 604/1966), meno grave, che richiede il preavviso.

Esempio pratico

Il dipendente sorpreso a rubare in azienda può essere licenziato in tronco per giusta causa, senza preavviso né relativa indennità.

Domande frequenti

Cos’è il licenziamento per giusta causa?

Il recesso immediato, senza preavviso, per un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto.

Posso dimettermi per giusta causa?

Sì: se il datore commette un grave inadempimento (es. mancato pagamento dello stipendio) il lavoratore può dimettersi senza preavviso e ha diritto all’indennità sostitutiva.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In sintesi

  • Recesso per giusta causa: ciascuna parte puo recedere immediatamente, senza preavviso, quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.
  • Applicazione a entrambi i contratti: la norma opera sia nei contratti a tempo determinato (prima della scadenza) sia in quelli a tempo indeterminato (senza preavviso).
  • Indennita al lavoratore dimissionario: il lavoratore che recede per giusta causa ha diritto all'indennita sostitutiva del preavviso come se fosse stato licenziato.
  • Liquidazione coatta non e giusta causa: la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa non costituisce giusta causa per il recesso.
  • Liquidazione giudiziale: gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono disciplinati dal Codice della crisi e dell'insolvenza.
Indice dei contenuti

La giusta causa di recesso: nozione e funzione

L'art. 2119 c.c. disciplina il recesso immediato dal contratto di lavoro per giusta causa, consentendo a ciascuna delle parti di sciogliersi dal vincolo contrattuale senza preavviso ne indennita sostitutiva (salvo il caso del lavoratore dimissionario). La giusta causa e definita dalla norma in modo volutamente elastico come qualsiasi fatto che «non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto»: spetta all'interprete e alla giurisprudenza concretizzare questa clausola generale nei singoli casi.

I presupposti della giusta causa

La giurisprudenza ha elaborato nel tempo criteri precisi per valutare la sussistenza della giusta causa. Il fatto deve essere: (i) oggettivamente grave, cioe idoneo a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario tra le parti; (ii) proporzionato rispetto alla sanzione del recesso immediato; (iii) causalmente collegato al rapporto di lavoro. Non ogni inadempimento configura giusta causa: il giudice valuta la gravita del comportamento tenendo conto di circostanze oggettive (mansioni, grado di responsabilita) e soggettive (intenzionalita, recidiva, contesto).

Giusta causa dal lato del lavoratore: le dimissioni per giusta causa

Quando e il lavoratore a recedere per giusta causa, ad esempio perche Caio datore di lavoro ha omesso reiteratamente di pagare la retribuzione, ha adottato comportamenti discriminatori o ha modificato unilateralmente le mansioni in peius, Tizio ha diritto all'indennita sostitutiva del preavviso come se avesse subito un licenziamento ingiustificato. Le dimissioni per giusta causa integrano una forma di autotutela del lavoratore di fronte all'inadempimento datoriale e hanno rilevanza anche ai fini del diritto alla NASpI (indennita di disoccupazione).

Giusta causa dal lato del datore: il licenziamento in tronco

Il datore puo licenziare senza preavviso per gravi violazioni da parte del lavoratore: furto, aggressione, falsificazione di documenti, grave insubordinazione, diffusione di segreti aziendali. Il CCNL applicabile individua spesso le condotte che legittimano il licenziamento in tronco, ma l'elenco non e tassativo. Il licenziamento per giusta causa deve essere preceduto da contestazione disciplinare e rispettare le garanzie procedurali dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori.

Liquidazione coatta e liquidazione giudiziale: il regime speciale

La norma precisa espressamente che la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto, a differenza di quanto accade per altre situazioni di crisi. Gli effetti della liquidazione giudiziale (ex fallimento) sui contratti di lavoro sono invece rimessi al Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che regola la sospensione, la continuazione o la cessazione dei rapporti in corso al momento dell'apertura della procedura.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 45/1965

NON FONDATA

Pronuncia storica sul recesso datoriale: la Corte dichiaro' non fondata la questione sull'art. 2118 c.c., ma riconobbe che il licenziamento ad nutum non costituiva più principio generale dell'ordinamento e che il legislatore doveva circondarlo di garanzie. La decisione apri' la strada alla legge n. 604/1966 e all'attuale principio di necessaria causalità del recesso, di cui l'art. 2119 rappresenta l'ipotesi tipica di giusta causa.

Domande frequenti

Cos'e la giusta causa di licenziamento?

E un fatto cosi grave da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro, come un furto, una grave insubordinazione o un atto di violenza del lavoratore sul luogo di lavoro.

Il lavoratore puo dimettersi per giusta causa e avere diritto alla NASpI?

Si. Le dimissioni per giusta causa, ad esempio per mancato pagamento dello stipendio o mobbing, sono equiparate al licenziamento ai fini dell'accesso alla NASpI (indennita di disoccupazione).

Il licenziamento per giusta causa deve essere preceduto da una contestazione disciplinare?

Si. Anche il licenziamento in tronco deve rispettare il procedimento disciplinare previsto dall'art. 7 Statuto dei Lavoratori: contestazione scritta, termine per le giustificazioni del lavoratore, decisione motivata.

La chiusura dell'azienda in liquidazione coatta e giusta causa di licenziamento?

No. L'art. 2119 c.c. esclude espressamente che la liquidazione coatta amministrativa costituisca giusta causa, a differenza di quanto accade in altri casi di crisi aziendale.

Cosa succede ai contratti di lavoro in caso di liquidazione giudiziale (ex fallimento)?

Gli effetti sono regolati dal Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che disciplina sospensione, prosecuzione o cessazione dei rapporti di lavoro nell'ambito della procedura concorsuale.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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