Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2061 c.c. – Ordinamento delle categorie professionali
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell’autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2060 - Art. 2060 Codice Civile: Del lavoro→Cod. civ. art. 2062 - Art. 2062 c.c.: Esercizio professionale delle attività economiche→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2059 Codice Civile: Danni non patrimoniali→Art. 2063 Codice Civile: Abrogato→Articolo 2058 Codice Civile: Risarcimento in forma specifica→Articolo 2057 Codice Civile: Danni permanenti→Articolo 2056 Codice Civile: Valutazione dei danni→Art. 2066 Codice Civile: Abrogato→Articolo 2055 Codice Civile: Responsabilità solidale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Collocazione sistematica: apertura del Libro V
L'art. 2061 c.c. segna il passaggio dal Libro IV (delle obbligazioni, con la disciplina dei fatti illeciti) al Libro V del codice civile, dedicato al lavoro. Apre il Titolo I, che regolamenta le categorie professionali e l'imprenditore. Si tratta di una norma di carattere ordinamentale e programmatico, che non contiene precetti direttamente applicabili ma fissa le fonti di disciplina delle professioni.
Le fonti dell'ordinamento professionale
La norma elenca tre tipologie di fonti: leggi (atti del Parlamento), regolamenti (atti del Governo e delle autorità amministrative), provvedimenti dell'autorità governativa (decreti ministeriali, circolari normative). Il quarto riferimento, agli statuti delle associazioni professionali, e' stato posto tra parentesi già nella versione originale del codice, a indicare una fonte destinata a cedere progressivamente davanti alla legislazione statale.
L'abrogazione delle associazioni sindacali corporative
Al momento dell'entrata in vigore del codice civile (1942), le associazioni professionali avevano un rilievo giuridico significativo nel sistema corporativo fascista. Con la caduta del regime e l'abrogazione dell'ordinamento corporativo (D.L.Lgt. 369/1944), il riferimento agli statuti associativi ha perso ogni significato pratico. Oggi le professioni intellettuali regolamentate sono disciplinate esclusivamente da fonti statali: leggi istitutive degli ordini professionali, regolamenti ministeriali e provvedimenti del Consiglio Nazionale delle rispettive professioni.
Il sistema degli ordini e collegi professionali
Nel solco dell'art. 2061, il legislatore ha costruito un articolato sistema di ordini e collegi professionali: avvocati (L. 247/2012), commercialisti ed esperti contabili (D.Lgs. 139/2005), notai (L. 89/1913), medici, ingegneri, architetti, etc. Ciascun ordine e' istituito per legge, ha personalita' giuridica pubblica, iscrive i professionisti abilitati, esercita funzioni disciplinari e aggiorna le regole deontologiche attraverso i propri codici.
Il recepimento delle direttive UE
La dimensione europea ha profondamente modificato il quadro dell'art. 2061. Il D.Lgs. 206/2007, attuativo della Direttiva 2005/36/CE, disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati UE, imponendo allo Stato di garantire l'accesso alle professioni regolamentate ai cittadini europei qualificati. Questo ha introdotto un livello normativo sovranazionale che si sovrappone alle fonti indicate dall'art. 2061.
Rilevanza pratica dell'art. 2061
Pur essendo una norma di rinvio, l'art. 2061 e' richiamato dalla giurisprudenza come fondamento costituzionale-civilistico della riserva di attività professionale. L'esercizio abusivo di professioni regolamentate (art. 348 c.p.) trova nel sistema degli ordini, la cui fonte ultima e' l'art. 2061, il presupposto normativo per definire cosa costituisca attività riservata.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 2061 del codice civile?
Stabilisce le fonti dell'ordinamento delle categorie professionali: leggi, regolamenti e provvedimenti governativi. È la norma di apertura del Libro V (Del lavoro) del codice civile.
Gli statuti delle associazioni professionali hanno ancora valore?
No. Il riferimento agli statuti delle associazioni professionali e' rimasto solo formalmente nel testo; con la caduta del sistema corporativo (1944) ha perso ogni rilevanza pratica.
Quali leggi disciplinano oggi gli ordini professionali?
Ciascuna professione ha una legge istitutiva specifica: L. 247/2012 per gli avvocati, D.Lgs. 139/2005 per i commercialisti, L. 89/1913 per i notai, più i rispettivi regolamenti ministeriali.
Come influisce il diritto UE sulle professioni regolamentate?
Il D.Lgs. 206/2007 (Dir. 2005/36/CE) impone il riconoscimento delle qualifiche UE, introducendo un livello normativo europeo che si affianca alle fonti indicate dall'art. 2061.
Qual e' il rapporto tra art. 2061 e reato di esercizio abusivo di professione?
L'art. 348 c.p. punisce l'esercizio abusivo di professioni regolamentate; il sistema degli ordini professionali, fondato sull'art. 2061, definisce quali attività sono riservate e a chi.