Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Spiegazione

Stabilisce come si valuta il danno da fatto illecito: si applicano gli artt. 1223 (danno emergente e lucro cessante), 1226 (valutazione equitativa) e 1227 (concorso del danneggiato). Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Come funziona e quando si applica

Collega la responsabilità extracontrattuale alle regole sulla quantificazione del danno contrattuale. Il danno risarcibile comprende la perdita subita e il mancato guadagno; quest’ultimo, di difficile prova, è rimesso alla valutazione equitativa del giudice.

Esempio pratico

Chi resta invalido dopo un incidente ha diritto al risarcimento sia delle spese sostenute (danno emergente) sia dei redditi futuri persi (lucro cessante), liquidati con equo apprezzamento.

Domande frequenti

Come si calcola il danno da illecito?

Sommando il danno emergente e il lucro cessante (art. 1223); il mancato guadagno è valutato dal giudice con equo apprezzamento.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In sintesi

  • Rinvio alle norme contrattuali: il risarcimento del danno extracontrattuale si determina secondo gli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., norme pensate per l'inadempimento ma estese all'illecito.
  • Danno emergente e lucro cessante: rilevano sia le perdite subite sia i guadagni mancati, con valutazione equitativa del giudice per il lucro cessante.
  • Valutazione equitativa: il giudice può liquidare il lucro cessante con equo apprezzamento quando la prova precisa è impossibile o molto difficile.
  • Concorso del fatto colposo del danneggiato: l'art. 1227 consente di ridurre il risarcimento se la vittima ha contribuito al danno o non ha contenuto le conseguenze.
  • Norma-ponte: l'art. 2056 costituisce il collegamento sistematico tra il regime aquiliano e le regole di quantificazione del danno contrattuale.
Indice dei contenuti

Funzione dell'art. 2056: il rinvio alle norme contrattuali

L'art. 2056 c.c. svolge una funzione di cerniera: estende alla responsabilità aquiliana (extracontrattuale) le regole di determinazione del risarcimento dettate per l'inadempimento contrattuale. Il rinvio e' selettivo: richiama gli artt. 1223, 1226 e 1227, ma non l'art. 1225 (che limita il risarcimento al danno prevedibile solo nell'inadempimento colposo), scelta che riflette la natura tendenzialmente integrale del risarcimento aquiliano.

Art. 1223: danno emergente e lucro cessante

L'art. 1223 impone di risarcire sia il danno emergente (perdita patrimoniale immediata subita dal danneggiato) sia il lucro cessante (mancato guadagno). In una vicenda di sinistro stradale: danno emergente sono le spese mediche e il costo di riparazione del veicolo; lucro cessante e' il reddito non percepito durante il periodo di inabilita' al lavoro. Entrambe le voci devono essere conseguenza diretta e immediata del fatto illecito.

Il lucro cessante e la valutazione equitativa

Il 2° comma dell'art. 2056 riserva un trattamento speciale al lucro cessante: il giudice lo valuta con equo apprezzamento delle circostanze del caso. Questo richiamo all'equità applicativa si raccorda con l'art. 1226 (valutazione equitativa del danno quando non si possa provarne l'esatto ammontare). In pratica, quando Tizio subisce danni a un'attività commerciale avviata di recente, e non ha ancora una storia di bilanci, il giudice può stimare il lucro cessante sulla base di dati di mercato, perizie e ragionamenti presuntivi, senza richiedere una prova matematica impossibile.

Art. 1226: valutazione equitativa del danno

L'art. 1226 consente al giudice di liquidare il danno in via equitativa quando non ne sia possibile la prova precisa. La norma si applica anche al danno non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale), che per sua natura non e' suscettibile di dimostrazione monetaria esatta. Il giudice non può però ricorrere all'equità se il danneggiato avrebbe potuto fornire una prova più precisa con l'ordinaria diligenza (Cass. n. 7DB/2021).

Art. 1227: concorso del fatto colposo del danneggiato

L'art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056, introduce due regole fondamentali: (i) se il danneggiato ha concorso colposamente alla produzione del danno, il risarcimento e' diminuito in proporzione; (ii) il risarcimento non comprende i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Caio che non allaccia la cintura di sicurezza e poi subisce lesioni più gravi a causa di tale omissione otterra' un risarcimento ridotto in proporzione.

Liquidazione del danno biologico e tabelle

Nella prassi, la valutazione equitativa del danno alla persona e' oggi guidata dalle tabelle del Tribunale di Milano e di Roma, patrimonio interpretativo consolidato dalla giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 12408/2011), che quantificano i punti percentuali di invalidita' permanente e l'inabilita' temporanea in valori monetari aggiornati annualmente.

Domande frequenti

Perché l'art. 2056 richiama norme sull'inadempimento contrattuale?

Perché il codice non contiene norme autonome sulla quantificazione del danno aquiliano; il rinvio agli artt. 1223, 1226 e 1227 colma questa lacuna applicando le stesse regole di calcolo.

Cosa comprende il risarcimento ex art. 2056?

Comprende il danno emergente (perdite immediate) e il lucro cessante (mancati guadagni), purché siano conseguenza diretta e immediata del fatto illecito.

Quando il giudice può usare la valutazione equitativa?

Quando non sia possibile provare con esattezza l'ammontare del danno, a condizione che il danneggiato non avrebbe potuto fornire una prova più precisa con ordinaria diligenza.

Il comportamento colposo della vittima incide sul risarcimento?

Si'. L'art. 1227 (richiamato dall'art. 2056) riduce il risarcimento in proporzione al concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno.

Le tabelle del Tribunale di Milano sono vincolanti?

Non sono formalmente vincolanti, ma la Cassazione le ha elevate a parametro nazionale di riferimento per la liquidazione equitativa del danno biologico.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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