Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2017 c.c. – Opposizione del detentore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l’ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore.
L’opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.
Se l’opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l’ammortamento.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2016 - Articolo 2016 Codice Civile: Procedura d’ammortamento→Cod. civ. art. 2018 - Art. 2018 c.c.: Diritti del ricorrente durante il termine per l’→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2015 Codice Civile: Cessione del titolo all’ordine→Articolo 2019 Codice Civile: Effetti dell’ammortamento→Articolo 2014 Codice Civile: Girata a titolo di pegno→Articolo 2020 Codice Civile: Leggi speciali→Articolo 2013 Codice Civile: Girata per incasso o per procura→Articolo 2021 Codice Civile: Legittimazione del possessore→Articolo 2012 Codice Civile: Obblighi del girante
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In sintesi
Indice dei contenuti
L’opposizione del detentore: strumento di tutela nel procedimento di ammortamento
L’art. 2017 c.c. disciplina il rimedio a disposizione di chi, al momento del decreto di ammortamento, e’ in possesso del titolo che il ricorrente afferma di aver smarrito, subito o distrutto. E’ una fase contenziosa che si innesta nel procedimento volontario di cui all’art. 2016 c.c., trasformandolo in un giudizio ordinario di cognizione davanti al tribunale.
La logica dell’istituto e’ di bilanciare due interessi opposti: da un lato, la tutela del legittimo possessore che ha perso il titolo; dall’altro, la tutela di chi si trova fisicamente in possesso del titolo e potrebbe essere un acquirente in buona fede, un cessionario, o comunque un soggetto con una legittima pretesa sul documento.
Soggetti e forme dell’opposizione
L’opposizione e’ proposta mediante citazione, atto introduttivo tipico del processo ordinario di cognizione. La citazione deve essere notificata sia al ricorrente (che ha ottenuto il decreto di ammortamento) sia al debitore. Quest’ultima notificazione e’ essenziale perche’ il debitore e’ parte necessaria: e’ lui che dovra’ pagare e deve sapere nei confronti di chi la sua obbligazione e’ destinata a essere assolta.
La competenza spetta al tribunale che ha emesso il decreto, non a qualsiasi tribunale competente per territorio secondo le regole generali. E’ una competenza funzionale inderogabile: il giudice che ha emesso il decreto di ammortamento e’ naturalmente il piu’ adatto a valutare i presupposti su cui si fondo’ il provvedimento e a confrontarli con le ragioni del detentore.
Il deposito obbligatorio del titolo
La condizione di ammissibilita’ piu’ significativa e’ il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale. Senza tale deposito l’opposizione e’ dichiarata inammissibile: non si tratta di una mera irregolarita’ sanabile, ma di un requisito sostanziale.
La ratio e’ duplice. In primo luogo, il deposito del titolo serve a dimostrare che il detentore ha effettivamente il documento fisico, e non e’ un soggetto che si oppone senza avere alcun titolo materiale a farlo. In secondo luogo, il titolo depositato in cancelleria viene neutralizzato durante il giudizio: nessuno puo’ presentarlo al pagamento o girarlo mentre la causa e’ pendente, evitando cosi’ che il processo venga aggirato.
Se il detentore non e’ in possesso del titolo fisico (perche’ lo ha ulteriormente ceduto o e’ andato disperso), non ha legittimazione concreta a proporre opposizione: chi non ha il documento non puo’ far valere la legittimazione cartolare.
Esito dell’opposizione e sorte del titolo depositato
Il legislatore disciplina espressamente solo uno degli esiti possibili: il rigetto dell’opposizione. In tal caso il titolo fisico depositato in cancelleria viene consegnato al ricorrente, ossia a chi aveva ottenuto il decreto di ammortamento.
Questa previsione ha una logica: se il detentore non riesce a dimostrare di avere diritto al titolo (perche’ la sua detenzione e’ illegittima, o e’ stata causata da furto, o non prova la regolare catena di girate), il titolo, che nel frattempo e’ stato neutralizzato dal decreto di ammortamento, deve fisicamente tornare in possesso del legittimo titolare.
Se invece l’opposizione e’ accolta, il decreto di ammortamento cade, il titolo depositato viene restituito al detentore che ha vinto il giudizio, e il credito cartolare si ricostituisce in capo a lui nel modo ordinario.
Coordinamento con gli artt. 2016, 2018 e 2019
L’art. 2017 si colloca nella sequenza procedurale dell’ammortamento come fase eventuale e contenziosa. La sequenza e’: (1) ricorso e decreto ex art. 2016; (2) pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e notificazione al debitore; (3) eventuale opposizione ex art. 2017 entro il termine di 30 giorni (o dalla scadenza); (4) durante il termine, il ricorrente puo’ compiere atti conservativi ex art. 2018; (5) decorso il termine senza opposizione, il titolo perde efficacia ex art. 2019 e il ricorrente puo’ ottenere il pagamento o il duplicato.
Caso pratico
Tizio dichiara di aver smarrito un assegno circolare da 5.000 euro emesso dalla banca Caio. Il presidente del tribunale emette il decreto di ammortamento. Sempronio, che aveva trovato l’assegno per strada e lo aveva depositato in banca per l’incasso, viene avvisato dal proprio istituto bancario del blocco. Sempronio intende opporre il diritto di chi ha trovato il titolo in buona fede. Propone opposizione con citazione al ricorrente Tizio e alla banca emittente Caio, depositando l’assegno (gia’ restituito dalla banca) presso la cancelleria del tribunale. Il giudizio si apre: toccera’ a Sempronio provare la regolarita’ della propria detenzione e la buona fede dell’acquisto.
Domande frequenti
Chi puo’ proporre opposizione al decreto di ammortamento?
Chi detiene fisicamente il titolo ammortizzato e ritiene di avere diritto ad esso. L’opposizione va proposta davanti al tribunale che ha emesso il decreto, con citazione notificata sia al ricorrente sia al debitore.
E’ possibile opporsi senza depositare il titolo in cancelleria?
No. Il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale e’ condizione di ammissibilita’ dell’opposizione. Senza di esso, il giudice dichiara inammissibile il ricorso in opposizione, indipendentemente dal merito delle ragioni addotte.
Cosa succede al titolo depositato se l’opposizione viene respinta?
Il titolo fisico depositato in cancelleria viene consegnato al ricorrente, ossia a chi ha ottenuto il decreto di ammortamento. Il detentore soccombente perde ogni diritto cartolare sul documento.
Quale tribunale e’ competente per l’opposizione?
Esclusivamente il tribunale che ha pronunciato il decreto di ammortamento. E’ una competenza funzionale inderogabile, indipendentemente dalle regole generali sulla competenza territoriale.
Cosa succede se l’opposizione viene accolta?
Il decreto di ammortamento perde efficacia, il titolo depositato viene restituito al detentore vincitore del giudizio, che recupera la piena legittimazione cartolare. Il ricorrente non puo’ piu’ esigere il pagamento sulla base del decreto.