Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2011 c.c. – Effetti della girata
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo.
Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2010 - Articolo 2010 Codice Civile: Girata condizionale o parziale→Cod. civ. art. 2012 - Articolo 2012 Codice Civile: Obblighi del girante→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2009 Codice Civile: Forma della girata→Articolo 2013 Codice Civile: Girata per incasso o per procura→Articolo 2008 Codice Civile: Legittimazione del possessore→Articolo 2014 Codice Civile: Girata a titolo di pegno→Articolo 2007 Codice Civile: Distruzione del titolo→Articolo 2015 Codice Civile: Cessione del titolo all’ordine→Articolo 2006 Codice Civile: Smarrimento e sottrazione del titolo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'effetto traslativo della girata
L'articolo 2011 del Codice Civile enuncia l'effetto principale della girata: il trasferimento di tutti i diritti inerenti al titolo. La formula e' volutamente ampia. Non solo il diritto principale alla prestazione (pagamento della somma cambiaria, consegna della merce indicata nella polizza di carico), ma anche tutti i diritti accessori: interessi, dividendi, diritti di opzione, garanzie reali o personali collegate al titolo.
Autonomia del diritto cartolare
Il trasferimento avviene in modo autonomo: il giratario non subentra nella posizione del girante come nella cessione di credito, ma acquista un diritto originario, pulito dalle eccezioni personali che il debitore avrebbe potuto opporre ai possessori precedenti. Tizio gira una cambiale a Caio; il debitore emittente non potra' opporre a Caio le eccezioni che aveva verso Tizio (mancanza di causa, inadempimento del contratto sottostante), salvo che Caio fosse in malafede o abbia agito a danno del debitore.
Le quattro opzioni del possessore di girata in bianco
Quando il titolo reca una girata in bianco (senza nome del giratario), il possessore ha a disposizione quattro mosse, espressamente enumerate dalla norma:
1. Riempire con il proprio nome: diventa giratario nominativo e si legittima come tale verso il debitore.
2. Riempire con il nome di un terzo: effettua una nuova girata a favore del soggetto indicato, che diventa il giratario.
3. Girare di nuovo in bianco: appone una nuova firma senza giratario, perpetuando la circolazione in bianco.
4. Trasmettere senza riempire né apporre nuova girata: consegna fisicamente il titolo al successivo possessore senza lasciare traccia scritta della trasmissione; il titolo circola come se fosse al portatore.
La quarta opzione: circolazione anonima e rischi
La trasmissione senza riempimento né nuova girata e' la più delicata: il passaggio non lascia traccia nel contesto cartolare. Caio riceve il titolo e si legittima come possessore dell'ultima girata in bianco, ma nessuno sa che c'e' stato un passaggio intermedio. ciò facilita la circolazione ma espone il portatore a maggiori rischi in caso di smarrimento o sottrazione, poiché non ha modo di dimostrare documentalmente la propria legittimazione senza ricorrere a prove esterne.
Coordinamento con l'art. 2009 e il regime cambiario
L'art. 2011 va letto insieme all'art. 2009 (forma della girata) e alle norme speciali cambiali: il regio decreto 1669/1933 sulla cambiale e il rd 1736/1933 sull'assegno dettano discipline parallele e in larga parte coincidenti. La norma codicistica ha funzione di chiusura per i titoli all'ordine non disciplinati da legge speciale.
Domande frequenti
Cosa trasferisce la girata?
Tutti i diritti inerenti al titolo: il diritto principale alla prestazione e tutti i diritti accessori come interessi e garanzie collegate.
Il debitore può opporre al giratario le eccezioni verso il girante?
No, salvo malafede. Il giratario acquista il diritto in modo autonomo, libero dalle eccezioni personali che il debitore aveva verso i possessori precedenti.
Cosa può fare chi ha un titolo girato in bianco?
Può riempire la girata col proprio nome, con quello di un terzo, girare di nuovo in bianco, oppure trasmettere il titolo senza apporre alcuna girata.
Trasmettere il titolo senza girata e' lecito?
Si', e' espressamente previsto dalla norma. Il titolo circola come al portatore, ma il passaggio non lascia traccia sul documento.
La girata trasferisce anche le garanzie collegate al titolo?
Si', la girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo, incluse le garanzie reali o personali accessorie.