Testo dell'articoloVigente
L’art. 1993 c.c. limita le eccezioni opponibili dal debitore al possessore del titolo di credito: solo le eccezioni personali, quelle di forma, quelle fondate sul contesto letterale del titolo, la falsità della firma, il difetto di capacità o di rappresentanza all’emissione e la mancanza delle condizioni per l’azione. Le eccezioni fondate sui rapporti con precedenti possessori valgono solo se il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore.
Art. 1993 c.c. Eccezioni opponibili
In vigore
Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione. Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell’acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.
In sintesi
- Eccezioni personali: il debitore può opporre al portatore del titolo solo le eccezioni a lui personalmente riferite.
- Eccezioni di forma e testuali: sono opponibili le eccezioni di forma e quelle fondate sul contesto letterale del titolo.
- Vizi originari: il debitore può eccepire la falsità della propria firma, il difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione.
- Eccezioni causali verso terzi: le eccezioni fondate sui rapporti con precedenti possessori sono opponibili solo se il portatore ha acquistato il titolo intenzionalmente a danno del debitore.
- Tutela della circolazione: la norma limita le eccezioni opponibili per garantire la sicurezza del traffico giuridico dei titoli di credito.
Indice dei contenuti
Inquadramento della norma
L'articolo 1993 del Codice Civile disciplina il sistema delle eccezioni opponibili nei titoli di credito, bilanciando la tutela del debitore con le esigenze di sicurezza e speditezza della circolazione. La norma costituisce uno dei cardini del diritto cartolare italiano.
Le eccezioni reali
Il primo comma individua le cosiddette eccezioni reali, opponibili a qualsiasi portatore del titolo, indipendentemente dalla buona o mala fede. Rientrano in questa categoria le eccezioni personali al portatore attuale (ad esempio, Tizio, portatore del titolo, e' anche il creditore verso cui il debitore Caio vanta un controcredito), le eccezioni di forma (mancanza dei requisiti formali prescritti dalla legge), quelle fondate sul contesto letterale (ad esempio, l'importo del titolo non corrisponde a quanto il debitore intendeva obbligarsi a pagare) e i vizi originari dell'emissione: falsita' della firma, difetto di capacità (Caio era incapace al momento in cui ha firmato la cambiale) o difetto di rappresentanza (il firmatario non aveva poteri), nonché la mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione (ad esempio, protesto non levato per la cambiale).
Le eccezioni personali e il principio di inoponibilita'
Il principio fondamentale che caratterizza i titoli di credito e' la cosiddetta inoponibilita' delle eccezioni ai terzi acquirenti in buona fede. Tizio emette una cambiale a favore di Caio a garanzia di un contratto di fornitura. Caio cede il titolo a Sempronio. Tizio non può opporre a Sempronio le eccezioni derivanti dal rapporto sottostante con Caio (ad esempio, il difetto di esecuzione della fornitura), perché tale eccezione e' personale rispetto al precedente possessore.
L'eccezione al principio: la mala fede qualificata
Il secondo comma introduce però una deroga essenziale: se il portatore, nell'acquistare il titolo, ha agito intenzionalmente a danno del debitore, le eccezioni personali con i precedenti possessori diventano opponibili anche a lui. Non e' sufficiente la mera conoscenza dell'eccezione (che renderebbe la circolazione dei titoli troppo rischiosa e gravosa); occorre invece una vera e propria mala fede qualificata, cioè la volontà cosciente di recare danno al debitore. Caio compra il titolo da Sempronio sapendo che Tizio ha già pagato il debito a Sempronio e acquista proprio per poter escutere di nuovo Tizio: in questo caso Tizio potra' opporre a Caio l'eccezione di pagamento già effettuato.
Rilevanza pratica
Nella pratica commerciale questa norma e' di fondamentale importanza nel diritto cambiario e in quello degli assegni. Un imprenditore che emette cambiali per finanziare l'attività sa che le eccezioni causali, ad esempio la risoluzione del contratto per cui la cambiale fu emessa, non potranno essere opposte al portatore che abbia acquisito il titolo in buona fede. ciò conferisce ai titoli di credito un'autonomia rispetto al rapporto causale sottostante, rendendoli strumenti efficienti di pagamento e di garanzia del credito.
Rapporto con altre norme
L'art. 1993 si coordina con l'art. 1994 (acquisto in buona fede), con le norme sulla cambiale (r.d. 1669/1933) e sull'assegno (r.d. 1736/1933), che riprendono e specificano il medesimo schema di tutela del portatore di buona fede, limitando le eccezioni opponibili per incentivare la circolazione dei titoli stessi.
Domande frequenti
Quali eccezioni può opporre il debitore a chiunque presenti il titolo?
Le eccezioni reali: di forma, testuali, falsita' della firma, difetto di capacità o rappresentanza all'emissione e mancanza delle condizioni per l'azione.
Cosa si intende per eccezioni personali ai sensi dell'art. 1993?
Sono le eccezioni nate dal rapporto diretto tra debitore e portatore attuale, opponibili solo a quest'ultimo e non ai successivi acquirenti in buona fede.
Quando il debitore può opporre eccezioni personali a un terzo acquirente?
Solo se il terzo, acquistando il titolo, ha agito intenzionalmente a danno del debitore, cioè con mala fede qualificata.
È sufficiente che il portatore sapesse dell'eccezione per renderla opponibile?
No. La sola conoscenza dell'eccezione non basta; occorre la volontà cosciente di nuocere al debitore.
Perché la legge limita le eccezioni opponibili nei titoli di credito?
Per garantire la sicurezza e la speditezza della circolazione: se ogni eccezione causale fosse opponibile ai terzi, i titoli perderebbero la loro funzione di strumenti di pagamento e credito efficienti.
Spiegazione
Il debitore di un titolo di credito può opporre al possessore solo: le eccezioni a lui personali, quelle di forma, quelle fondate sul contesto letterale del titolo e quelle di falsità della firma, difetto di capacità o di rappresentanza. Non può opporre le eccezioni personali verso i precedenti possessori, salvo che il possessore abbia agito intenzionalmente a suo danno.
Come funziona e quando si applica
È la regola dell’autonomia e dell’astrattezza dei titoli di credito: chi acquista il titolo in buona fede è immune dalle vicende dei rapporti precedenti. Distingue le «eccezioni reali» (opponibili a tutti) dalle «eccezioni personali» (solo verso una determinata persona).
Esempio pratico
Chi ha emesso un assegno non può opporre al portatore di buona fede le contestazioni che aveva nei confronti del primo prenditore.
Domande frequenti
Quali eccezioni può opporre chi ha firmato una cambiale o un assegno?
Solo le eccezioni reali (di forma, dal testo del titolo, falsità/incapacità) e quelle personali al portatore attuale; non quelle verso i precedenti possessori, salvo dolo.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.