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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1990 c.c. Revoca della promessa

In vigore

La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall’articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l’azione è già stata compiuta.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Revocabilita limitata: la promessa al pubblico puo essere revocata prima della scadenza del termine solo per giusta causa, non per semplice ripensamento.
  • Pubblicita della revoca: la revoca deve essere resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente; una revoca privata non produce effetti verso il pubblico.
  • Irrevocabilita dopo l'avveramento: se la situazione prevista si e gia verificata o l'azione e stata compiuta, la revoca e in ogni caso inefficace.
  • Giusta causa: la legge non la definisce; esempi tipici sono il sopravvenuto inadempimento del promittente, la sopravvenienza di eventi straordinari che rendono eccessivamente onerosa la prestazione.
  • Tutela del pubblico: il regime restrittivo della revoca mira a proteggere l'affidamento di chi ha gia intrapreso l'azione o si trova nella situazione prevista dalla promessa.

La revoca come eccezione al vincolo unilaterale

L'art. 1990 c.c. disciplina la revoca della promessa al pubblico, introducendo un regime assai piu restrittivo rispetto alla libera revocabilita dell'offerta contrattuale (art. 1328 c.c.). La ragione e evidente: la promessa al pubblico crea un affidamento diffuso in una platea indeterminata di soggetti che, avendo conosciuto la promessa, potrebbero gia aver avviato l'azione o essersi trovati nella situazione prevista. Consentire una revoca libera e immediata tradirebbe tale affidamento e disincentiverebbe l'attivita intrapresa dai potenziali beneficiari.

Il requisito della giusta causa

La norma ammette la revoca solo per giusta causa. Il codice non fornisce una definizione, rimettendo all'interprete la valutazione caso per caso. In dottrina si considerano giusta causa: il sopravvenuto inadempimento del presupposto su cui si fondava la promessa (es. la gara e cancellata per caso fortuito), l'eccessiva onerosita sopravvenuta imprevedibile, la modifica normativa che rende illecita la prestazione promessa. Non costituisce giusta causa il semplice pentimento del promittente o la convenienza economica di non adempiere.

La forma della revoca

La revoca deve essere resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. Se Tizio ha promesso la ricompensa tramite manifesti affissi in citta, la revoca deve avvenire con analoga affissione di manifesti, oppure attraverso un mezzo di comunicazione di efficacia equivalente (es. comunicato stampa su giornali locali di pari tiratura). Una revoca comunicata solo a singoli individui, o resa pubblica su un canale meno visibile rispetto alla promessa originaria, non produce effetti nei confronti di coloro che non ne abbiano avuto conoscenza.

L'irrevocabilita dopo l'avveramento

Il secondo comma stabilisce un limite assoluto: se la situazione si e gia verificata o l'azione e stata compiuta, la revoca e in ogni caso inefficace, anche se il promittente non ne sia ancora stato informato. Tizio che ha promesso 500 euro a chi ritrovi il suo gatto non puo revocare la promessa nel momento in cui Caio ha gia trovato il gatto e sta tornando a casa per consegnarlo: il vincolo permane e Tizio deve adempiere. Il principio tutela la buona fede di chi ha gia adempiuto la condizione, evitando che il promittente si avvantaggi dell'attivita altrui senza corrispettivo.

Effetti della revoca efficace

Quando la revoca e valida (giusta causa + pubblicita adeguata + avveramento non ancora avvenuto), il vincolo si estingue ex nunc. Chi abbia gia iniziato l'azione senza completarla non ha diritto alla prestazione promessa, ma potrebbe avanzare una pretesa risarcitoria per le spese sostenute in buona fede, facendo leva sull'affidamento ingenerato dalla promessa e poi tradito dalla revoca. La giurisprudenza non e univoca su questo punto, ma la soluzione risarcitoria appare coerente con i principi generali di buona fede (art. 1175 c.c.).

Coordinamento con l'art. 1991

L'art. 1990 va letto in combinato con l'art. 1991, che disciplina il caso in cui l'azione sia stata compiuta da piu persone separatamente. La norma sulla revoca assume rilievo pratico soprattutto quando, prima della scadenza, il promittente voglia revocare ma alcune persone abbiano gia compiuto l'azione: in questo caso la revoca non ha effetto nei loro confronti, e il promittente deve adempiere a favore di chi ha avuto la priorita ex art. 1991.

Domande frequenti

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