Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

Dimissioni nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas): preavviso, procedura telematica e tutele

Nei servizi di cura e assistenza la continuità del servizio rende il preavviso ancora più delicato. La legge chiede al lavoratore di dimettersi con il modulo telematico e gli riconosce, nei casi gravi, il recesso per giusta causa. Vediamo procedura, tempi e conseguenze, distinguendo sempre il minimo di legge dal preavviso fissato dal CCNL.

In sintesi

Le dimissioni del lavoratore (art. 2118 c.c.) si danno con il modulo telematico obbligatorio, revocabile entro 7 giorni; il preavviso è quello del CCNL secondo livello e anzianità. Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino serve la convalida all’ITL (art. 55 D.Lgs. 151/2001). Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) sono senza preavviso e danno diritto alla NASpI.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
Istituti trattati
Recesso del lavoratore · Preavviso · Dimissioni telematiche · Giusta causa e NASpI
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso nei servizi alla persona

Anche nei servizi di cura il lavoratore che si dimette deve un preavviso (art. 2118 c.c.), tanto più importante dove la continuità assistenziale è essenziale. La durata è fissata dal CCNL secondo livello e anzianità; per i giorni esatti si rinvia alle tabelle del contratto applicato.

Indennità di mancato preavviso

Chi se ne va senza preavviso deve al datore l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, in genere trattenuta dalle spettanze finali. Il datore può rinunciare al preavviso liberando subito il lavoratore.

Genitori entro i 3 anni del bambino

Per la lavoratrice madre e il lavoratore padre, fino al compimento dei 3 anni del figlio, le dimissioni devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001): una tutela contro le dimissioni estorte.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — OSS che cambia struttura
Tizio, operatore socio-sanitario, si dimette per un altro impiego. Compila il modulo telematico tramite il patronato e lavora il preavviso del CCNL: l’uscita avviene senza contestazioni e con il pagamento regolare delle spettanze.
Caia — neomamma e convalida
Caia, rientrata dalla maternità, decide di dimettersi mentre il figlio ha 18 mesi. Le dimissioni devono essere convalidate all’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001); in questo caso le spetta anche la NASpI, trattandosi di dimissioni durante il periodo tutelato.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Se mi dimetto ho diritto alla NASpI?
Le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) e quelle della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato: in questi casi l’indennità di disoccupazione spetta.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

In sintesi

  • Nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie/Anpas) le dimissioni del personale dipendente seguono l'art. 2118 c.c. con obbligo di preavviso.
  • E obbligatoria la procedura telematica delle dimissioni, distinta dalla posizione dei volontari, ai quali questa disciplina non si applica.
  • Il preavviso varia per livello e anzianita secondo le tabelle del CCNL vigente; la sua mancanza comporta l'indennita sostitutiva.
  • Opera la revoca entro 7 giorni dalla trasmissione e la tutela rafforzata nel periodo protetto della genitorialita.
  • La continuita del servizio di soccorso giustifica una gestione attenta della copertura dei turni durante il preavviso.
Indice dei contenuti

Nel mondo del soccorso e del volontariato organizzato convivono due figure molto diverse: il volontario, che presta la propria opera gratuitamente, e il lavoratore dipendente, legato all'ente da un rapporto di lavoro subordinato. La disciplina delle dimissioni riguarda quest'ultimo, e va tenuta nettamente distinta dalla posizione del volontario, cui le regole sul recesso del lavoratore non si applicano. Per i dipendenti la cornice e l'art. 2118 c.c., che regola il recesso con preavviso.

Dipendenti e volontari: una distinzione necessaria

Il volontario puo cessare la propria attivita secondo le regole associative e la disciplina del terzo settore, senza preavviso ne procedura telematica. Il dipendente di Misericordie o Anpas, invece, e a tutti gli effetti un lavoratore subordinato: le sue dimissioni seguono le regole di legge e del CCNL applicato. Confondere i due piani e l'errore piu frequente in questi enti.

La procedura telematica obbligatoria

Per il dipendente le dimissioni devono essere rese in via telematica, tramite il modulo ministeriale, autonomamente o per il tramite di un soggetto abilitato. Senza la trasmissione telematica le dimissioni sono inefficaci: la consegna di una lettera al coordinatore non basta a sciogliere il rapporto. La procedura assicura tracciabilita e protegge il lavoratore da dimissioni estorte.

Il preavviso e la continuita del servizio

La durata del preavviso dipende dal livello e dall'anzianita, secondo le tabelle del CCNL vigente. In questo settore il preavviso ha un valore particolare: il servizio di soccorso non puo subire interruzioni, e l'ente deve poter riorganizzare i turni e formare il sostituto. Il dipendente che recede senza rispettare il preavviso deve l'indennita sostitutiva; resta fermo che, durante il preavviso, il rapporto prosegue a pieno titolo, compresa la copertura dei turni programmati.

La revoca

Anche qui opera la finestra di ripensamento: entro 7 giorni dalla trasmissione il dipendente puo revocare le dimissioni con le stesse modalita telematiche. E una tutela utile in contesti emotivamente intensi come quello del soccorso, dove una decisione presa a caldo dopo un intervento difficile puo essere ripensata a mente fredda.

Giusta causa e periodo protetto

Le dimissioni per giusta causa - ad esempio per mancato pagamento delle retribuzioni - consentono di recedere senza preavviso conservando l'indennita sostitutiva. Nel periodo protetto della genitorialita le dimissioni richiedono la convalida presso l'Ispettorato del lavoro, a garanzia della genuinita della scelta. Con la cessazione maturano TFR e competenze finali, mentre l'accesso alla NASpI resta limitato alle ipotesi di giusta causa o periodo protetto.

Domande frequenti

Le regole sulle dimissioni valgono anche per i volontari?

No. La disciplina delle dimissioni, compresa la procedura telematica, riguarda i dipendenti subordinati di Misericordie e Anpas. Il volontario cessa la propria attivita secondo le regole associative e del terzo settore, senza preavviso ne procedura telematica.

Come si dimette un dipendente di Misericordie o Anpas?

Il dipendente deve rendere le dimissioni in forma telematica tramite il modulo ministeriale, autonomamente o tramite un soggetto abilitato. Senza la trasmissione telematica le dimissioni non hanno efficacia e il rapporto resta in essere.

Quanto preavviso devo dare?

La durata del preavviso dipende dal livello e dall'anzianita, secondo le tabelle del CCNL vigente. Chi non lo rispetta deve l'indennita sostitutiva. Nel soccorso il preavviso e essenziale per garantire la copertura dei turni.

Posso revocare le dimissioni?

Si. Entro 7 giorni dalla trasmissione e possibile revocare le dimissioni con le stesse modalita telematiche, senza conseguenze. E una tutela utile contro le decisioni prese a caldo dopo interventi difficili.

Le dimissioni mi danno diritto alla NASpI?

Di regola le dimissioni volontarie non danno accesso alla NASpI. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa e quelle rese nel periodo protetto della genitorialita, che possono dare diritto all'indennita di disoccupazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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