Testo dell'articoloVigente
Art. 144 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.
Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro.
La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.
Fonte: Normattiva.it.
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli autori di opere d'arte e manoscritti hanno diritto a un compenso (diritto di seguito) sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima, quando intervengono professionisti del mercato dell'arte come case d'asta e gallerie.
Il diritto di seguito
L'art. 144 introduce il diritto di seguito (in francese droit de suite), un istituto di matrice europea che tutela gli autori delle arti figurative. L'idea di fondo è di equità: il pittore o lo scultore, a differenza dello scrittore o del musicista, vende di solito l'originale una sola volta, spesso a poco prezzo agli esordi. Se quell'opera, anni dopo, viene rivenduta a cifre molto più alte, è giusto che l'autore partecipi all'incremento di valore. Il diritto di seguito gli riconosce un compenso su ogni rivendita successiva.
Le vendite rilevanti
Non tutte le rivendite rilevano. Conta la vendita successiva alla prima cessione che comporta l'intervento di professionisti del mercato dell'arte - case d'asta, gallerie, commercianti - come venditori, acquirenti o intermediari. Le compravendite puramente private tra soggetti non professionali restano fuori. Si àncora così il diritto al circuito commerciale dell'arte, dove si concentrano le rivendite di valore.
L'esclusione delle rivendite ravvicinate
La norma prevede un'eccezione a tutela del mercato emergente. Il diritto non si applica quando il venditore ha acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima della rivendita e il prezzo non supera 10.000 euro. È pensata per non penalizzare le gallerie che sostengono i giovani artisti: la rivendita ravvicinata e di importo contenuto di un'opera comprata dall'autore non fa scattare il compenso. La legge precisa che la vendita si presume effettuata oltre i tre anni, salvo prova contraria a carico del venditore.
Un diritto a partecipazione
Il diritto di seguito non è un diritto a impedire la rivendita, ma a partecipare economicamente ad essa. È un compenso che segue l'opera nel suo percorso sul mercato, riconoscendo all'autore - e poi ai suoi eredi - una quota del valore che la sua creazione genera nel tempo. Gli articoli seguenti ne disciplinano l'oggetto (art. 145), la durata (art. 148), gli importi (art. 150) e la gestione tramite la SIAE.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - Il quadro rivenduto all'asta
Un quadro che Tizio aveva venduto da giovane viene rivenduto anni dopo da una casa d'asta a un prezzo elevato. A Tizio spetta il diritto di seguito: un compenso sul prezzo di quella vendita successiva, che coinvolge un professionista del mercato dell'arte.
Esempio 2 - La rivendita esclusa
Una galleria ha acquistato un'opera direttamente dall'artista emergente Caio e la rivende dopo un anno a 8.000 euro. Il diritto di seguito non si applica: rivendita entro tre anni dall'acquisto dall'autore e prezzo non superiore a 10.000 euro.
Domande frequenti
Cos'è il diritto di seguito?
Il diritto degli autori di opere d'arte e manoscritti a un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell'opera.
Quali vendite fanno scattare il compenso?
Quelle successive alla prima che coinvolgono professionisti del mercato dell'arte (case d'asta, gallerie, commercianti) come venditori, acquirenti o intermediari.
Le vendite tra privati rilevano?
No: serve l'intervento di un professionista del mercato dell'arte; le compravendite puramente private restano escluse.
Quando il diritto non si applica?
Se il venditore ha acquistato l'opera dall'autore meno di tre anni prima e il prezzo non supera 10.000 euro.
Perché esiste il diritto di seguito?
Per equità: consente all'artista di partecipare all'incremento di valore della propria opera, venduta una sola volta come originale.