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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Il compenso dell'autore è costituito, salvo patto contrario, da una partecipazione percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti.
  • Può però essere una somma a stralcio (forfettaria) per opere come dizionari, enciclopedie, antologie, traduzioni, articoli, conferenze, opere scientifiche, cartografia, opere musicali e delle arti figurative.
  • Nei contratti a partecipazione, l'editore deve rendere conto annualmente delle copie vendute.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 130 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti.

Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di: dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in collaborazione; traduzioni, articoli di giornali o di riviste; discorsi o conferenze; opere scientifiche; lavori di cartografia; opere musicali o drammatico-musicali; opere delle arti figurative.

Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Il compenso dell'autore è costituito, salvo patto contrario, da una partecipazione percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti.
  • Può però essere una somma a stralcio (forfettaria) per opere come dizionari, enciclopedie, antologie, traduzioni, articoli, conferenze, opere scientifiche, cartografia, opere musicali e delle arti figurative.
  • Nei contratti a partecipazione, l'editore deve rendere conto annualmente delle copie vendute.
Indice dei contenuti

Il compenso dell'autore è di regola una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti; per alcune opere può essere una somma a stralcio. Nei contratti a percentuale l'editore deve rendere conto annualmente delle vendite.

Come si calcola il compenso dell'autore

L'art. 130 disciplina il compenso nel contratto di edizione. La regola generale è la partecipazione percentuale: salvo patto contrario, l'autore percepisce una percentuale calcolata sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. È il modello delle royalties: l'autore guadagna in proporzione al successo commerciale dell'opera, condividendo con l'editore tanto i frutti quanto il rischio delle vendite.

La somma a stralcio per alcune opere

La legge ammette però una forma alternativa: il compenso può essere una somma a stralcio, cioè un importo forfettario una tantum. Questa modalità è prevista per categorie specifiche di opere: dizionari, enciclopedie, antologie e altre opere in collaborazione, traduzioni, articoli di giornali o riviste, discorsi o conferenze, opere scientifiche, cartografia, opere musicali o drammatico-musicali, opere delle arti figurative. Si tratta di opere per le quali la partecipazione percentuale risulterebbe poco pratica o inadeguata, e per cui un compenso fisso è più funzionale.

L'obbligo di rendiconto

Quando il compenso è a partecipazione, sorge un obbligo essenziale a carico dell'editore: rendere conto annualmente delle copie vendute. È la garanzia di trasparenza che dà effettività al diritto dell'autore: senza conoscere i dati di vendita, l'autore non potrebbe verificare la correttezza dei compensi percepiti. Il rendiconto consente di controllare che la percentuale sia calcolata e corrisposta sul numero reale di esemplari venduti.

Equilibrio e tutela dell'autore

L'articolo bilancia flessibilità e protezione. Da un lato lascia spazio all'autonomia delle parti (la regola percentuale vale "salvo patto contrario" e per certe opere si può scegliere il forfait); dall'altro, dove si adotta la partecipazione, impone l'obbligo di rendiconto a tutela dell'autore. La scelta tra percentuale e somma a stralcio incide significativamente sulla remunerazione e va valutata con attenzione in sede di contratto.

Domande frequenti

Come si calcola di regola il compenso dell'autore?

Salvo patto contrario, con una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti (royalties).

Quando è ammesso un compenso forfettario?

Per opere come dizionari, enciclopedie, antologie, traduzioni, articoli, conferenze, opere scientifiche, cartografia, musicali e delle arti figurative.

L'editore deve comunicare le vendite?

Sì, nei contratti a partecipazione: è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

Perché è importante il rendiconto?

Perché consente all'autore di verificare che la percentuale sia calcolata e pagata sul numero reale di copie vendute.

Si può derogare alla regola della percentuale?

Sì: vale "salvo patto contrario" e per certe opere è espressamente prevista la somma a stralcio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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