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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • La pubblicazione deve avvenire entro il termine fissato dal contratto, comunque non superiore a due anni dalla consegna dell'esemplare completo e definitivo.
  • In mancanza di termine, entro due anni dalla richiesta scritta all'editore.
  • Il giudice può fissare un termine più breve se giustificato dalla natura dell'opera.
  • È nullo ogni patto che rinunci al termine o ne fissi uno superiore al massimo. Il termine biennale non si applica alle opere collettive.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 127 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.

In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore.

L'autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.

È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.

Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • La pubblicazione deve avvenire entro il termine fissato dal contratto, comunque non superiore a due anni dalla consegna dell'esemplare completo e definitivo.
  • In mancanza di termine, entro due anni dalla richiesta scritta all'editore.
  • Il giudice può fissare un termine più breve se giustificato dalla natura dell'opera.
  • È nullo ogni patto che rinunci al termine o ne fissi uno superiore al massimo. Il termine biennale non si applica alle opere collettive.
Indice dei contenuti

L'opera deve essere pubblicata entro il termine fissato dal contratto, comunque non oltre due anni dalla consegna dell'esemplare completo; è nullo ogni patto che rinunci al termine o lo allunghi oltre il massimo.

Pubblicare entro un termine certo

L'art. 127 tutela l'interesse dell'autore a che la propria opera non resti bloccata dopo la cessione dei diritti. Impone che la pubblicazione avvenga entro un termine, fissato dal contratto ma comunque non superiore a due anni dalla consegna dell'esemplare completo e definitivo. L'editore non può quindi acquisire i diritti e poi rinviare la pubblicazione a tempo indeterminato.

Il termine in mancanza di pattuizione

Se il contratto non fissa un termine, la legge interviene a colmare il vuoto: la pubblicazione deve avvenire entro due anni dalla richiesta scritta rivolta all'editore. Spetta quindi all'autore attivarsi con una richiesta formale, da cui decorre il biennio. È un meccanismo che evita l'inerzia indefinita anche quando le parti non hanno previsto nulla.

Il potere del giudice e i patti nulli

L'autorità giudiziaria può fissare un termine più breve di due anni, quando ciò sia giustificato dalla natura dell'opera e dalle circostanze (si pensi a un'opera legata all'attualità, che perderebbe valore con il tempo). La norma è inoltre presidiata da una forte tutela: è nullo ogni patto che contenga la rinuncia alla fissazione di un termine o che fissi un termine superiore al massimo legale. L'autore non può essere indotto a privarsi di questa garanzia.

L'eccezione delle opere collettive

Il termine di due anni non si applica alle opere collettive (enciclopedie, raccolte, dizionari). Si tratta di opere complesse, frutto del coordinamento di molti contributi, la cui realizzazione richiede tempi necessariamente più lunghi. La legge adatta così la disciplina alla diversa natura di queste pubblicazioni, escludendole dal rigido termine biennale.

Domande frequenti

Entro quanto deve essere pubblicata l'opera?

Entro il termine fissato dal contratto e comunque non oltre due anni dalla consegna dell'esemplare completo e definitivo.

E se il contratto non indica un termine?

La pubblicazione deve avvenire entro due anni dalla richiesta scritta fatta all'editore.

Si può rinunciare al termine di pubblicazione?

No: è nullo ogni patto di rinuncia al termine o che fissi un termine superiore al massimo di legge.

Il giudice può accorciare il termine?

Sì: può fissare un termine più breve quando giustificato dalla natura dell'opera e dalle circostanze.

Il termine di due anni vale per le enciclopedie?

No: il termine biennale non si applica alle opere collettive, che richiedono tempi di realizzazione più lunghi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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