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Ultimo aggiornamento: 6 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
In sintesi
  • Il contratto di edizione può essere "per edizione" o "a termine".
  • "Per edizione": dà il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto; vanno indicati numero di edizioni ed esemplari. In mancanza: una sola edizione fino a 2.000 esemplari.
  • "A termine": dà il diritto di eseguire le edizioni ritenute necessarie entro un termine non oltre vent'anni, con il numero minimo di esemplari per edizione indicato a pena di nullità.
  • Il termine ventennale non si applica a certe opere (enciclopedie, dizionari e simili).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 122 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Il contratto di edizione può essere " per edizione " o " a termine ".

Il contratto " per edizione " conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.

Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione.

Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

Il contratto di edizione " a termine " conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo.

Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti: enciclopedie, dizionari; schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale; lavori di cartografia; opere drammatico-musicali e sinfoniche.

In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.

Fonte: Normattiva.it.

Commento

Il contratto di edizione può essere 'per edizione' (una o più edizioni entro vent'anni, con numero di edizioni ed esemplari indicato) o 'a termine' (edizioni libere entro un termine non oltre vent'anni, con numero minimo di copie).

Due modelli di contratto di edizione

L'art. 122 distingue le due forme in cui può articolarsi il contratto di edizione: "per edizione" e "a termine". La differenza riguarda il modo in cui è definito l'impegno dell'editore: nel primo caso si guarda al numero di edizioni, nel secondo a un arco temporale. La scelta tra i due modelli incide su quante volte e per quanto tempo l'editore potrà ristampare l'opera.

Il contratto "per edizione"

Il contratto "per edizione" conferisce il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo. Le parti devono indicare il numero delle edizioni e il numero di esemplari di ciascuna; possono prevedere più ipotesi, anche quanto al compenso. La legge fissa una regola di chiusura a tutela dell'autore: se queste indicazioni mancano, si intende una sola edizione per un massimo di duemila esemplari. L'editore, in difetto di pattuizioni, non può quindi moltiplicare le tirature.

Il contratto "a termine"

Il contratto "a termine" rovescia la prospettiva: l'editore può eseguire quante edizioni stima necessarie durante un periodo concordato, che non può eccedere vent'anni. Qui la libertà sul numero di edizioni è maggiore, ma a garanzia dell'autore deve essere indicato il numero minimo di esemplari per edizione, a pena di nullità del contratto. Si assicura così che ogni edizione abbia una consistenza minima e che l'autore non resti con un contratto privo di contenuto effettivo.

Le eccezioni per certe opere

Il termine massimo di vent'anni non si applica ad alcune categorie di opere, come enciclopedie, dizionari e simili. Si tratta di opere a carattere continuativo e di lunga vita editoriale, per le quali un limite ventennale risulterebbe inadeguato. La legge adatta così la disciplina alla diversa natura di queste pubblicazioni, destinate ad aggiornamenti ed edizioni protratte nel tempo.

Domande frequenti

Quali tipi di contratto di edizione esistono?

Due: "per edizione" (definito dal numero di edizioni) e "a termine" (definito da un arco temporale).

Quanto dura il contratto "per edizione"?

Dà il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.

Cosa succede se non si indica numero di edizioni ed esemplari?

Nel contratto "per edizione" si intende una sola edizione per un massimo di duemila esemplari.

Cosa serve a pena di nullità nel contratto "a termine"?

L'indicazione del numero minimo di esemplari per edizione; senza, il contratto è nullo.

Il limite di vent'anni vale sempre?

No: non si applica a opere come enciclopedie, dizionari e simili, di lunga vita editoriale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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